Comune di Villasimius

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Rilascio delle liste elettorali

Pubblicata il 24/04/2023

Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque. Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
Rilascio delle liste elettorali per finalità elettorali
L'articolo 177 del d.Lgs. n. 196/2003, al comma 5, ha sostituto integralmente il quinto comma dell’art. 51 del citato d.P.R. n. 223/1967, prevedendo che le liste elettorali possono essere rilasciate in copia non più a “chiunque”, come nella originaria formulazione, ma “per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.
L’articolo 51, quinto comma, del d.P.R. n. 223/1967, come sostituito dall’articolo 177, comma 5, del d.Lgs. n. 196/2003, ricollega il rilascio di copia delle liste elettorali a specifiche finalità ivi definite, non includendo, per contro, la possibilità di vendita o di ogni altro utilizzo con fini di profitto, invece contemplati nell’originaria versione dell’articolo in questione.
Le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali, oltre che motivate nei sensi di cui sopra, devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo.
Si pone inoltre in evidenza come l'abrogazione dell'art.177 del d.Lgs. n.196/2003 da parte dell'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), d.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, non abbia comportato l'abrogazione dell'art.51, c.5, del d.P.R. 223/1967, in quanto, secondo l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 24 gennaio 2012 in via generale la reviviscenza non è ammessa. Deve escludersi la visione dell’ordinamento come stratificato, ovvero composto da strati di norme che si sono succedute nel tempo le quali "pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti".
Si precisa inoltre che le liste elettorali devono essere rilasciate per intero, e non limitatamente ad estratti o parti di esse.
La fase istruttoria dell'Ufficio Elettorale
L’amministrazione comunale è tenuta ad: “Entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo dichiarata da parte del richiedente sia conforme all'attività svolta dal soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui al citato art.177, deve effettuare un’istruttoria, per cui deve conoscere in dettaglio la finalità del trattamento allo scopo di verificarne l’ascrivibilità ad una di quelle enucleate dall’art. 51 c. 5.
Il richiedente dovrà pertanto dichiarare tale finalità in maniera esplicita e determinata (cfr. art. 11 del Codice): si consiglia in tal senso di utilizzare il modulo allegato. Per rispettare il principio di determinatezza la finalità dichiarata non potrà essere generica, vaga, elusiva, indiretta o meramente enunciativa di quelle elencate nella legge" (Nota del Garante Privacy del 28/7/2004 e circolare del Ministero dell'Interno n.162/2006).
La valutazione da parte dell’Ufficio competente non potrà essere effettuata in astratto, bensì in concreto, caso per caso. Ciò comporta lo svolgimento di un procedimento, volto a valutare:
  1. che la finalità del trattamento per effettuare il quale si chiede il rilascio di copia delle liste elettorali rientri fra le finalità dell’art .51 c.5 d.P.R. n. 223/1967;
  2. se tale finalità è conforme all’attività del richiedente (cfr.Circ. Min. interno n. 162/2006)
  3. se la finalità/attività che il richiedente intende porre in essere sia sua propria (ossia non vi sia interposizione, cfr. Circ. Min.interno n° 162/2006 in merito al caso delle richieste avanzate da società di marketing diretto)
Eventuali richieste da parte di società specializzate in servizi per il marketing diretto, anche se dichiarano di utilizzare le informazioni contenute nelle liste elettorali al fine di effettuare, per conto di propri clienti ed attraverso specifiche banche dati, campagne di propaganda elettorale e di carattere socio-assistenziale, nonché per il perseguimento di interessi collettivi o diffusi, non possono essere accolte, anche se i propri clienti sono soggetti aventi titolo a richiedere le liste elettorali, in quanto esse operano secondo una logica prettamente economica, sia pure nel campo dei servizi resi ad enti o soggetti che perseguono le finalità di cui al citato art. 51.
L’oggetto stesso dell’attività imprenditoriale esercitata, non esclude la possibilità di un utilizzo dei dati personali contenuti nelle liste elettorali per finalità anche diverse ed ulteriori rispetto a quelle espressamente consentite dalla legge.
In tal senso è bene sottolineare come, con nota del 4 settembre 2006, il Garante per la protezione dei dati personali, competente a pronunciarsi nella specifica materia, ha reso noto di ritenere pienamente condivisibile il suesposto orientamento del Ministero dell’Interno  (vedi: Ministero dell'Interno, Direzione centrale servizi elettorali, circolare 2 ottobre 2006, n. 162/2006 "Utilizzo delle liste elettorali. Parere del Garante per la protezione dei dati personali."), ribadendo che le finalità di cui al citato art. 177, comma 5, devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente.
La stessa Autorità ha ritenuto che ad identiche conclusioni debba giungersi per ciò che concerne analoghe richieste, formulate da fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ed ha segnalato nel contempo, una propria decisione in data 4 maggio 2006, rinvenibile sul sito www.garanteprivacy.it, con la quale è stata constatata l’illiceità del trattamento (vietandolo) di dati personali provenienti da liste elettorali effettuato da una società che gestisce un sistema d’informazione creditizia, soggetto alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, pubblicato nella G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004.
Sembra utile infine sottolineare quanto affermato dal TAR Sardegna con la sentenza n.148/2011: "Deve ritenersi che sia preciso onere del richiedente di indicare chiaramente e specificatamente nella propria istanza l'uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, non essendo assolutamente sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dalla disposizione in esame per indicare le finalità consentite. In sostanza il richiedente deve indicare chiaramente e specificamente il concreto uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, spettando poi al Comune di valutare e stabilire se tale concreto utilizzo rientra o meno nelle finalità ammesse dalla norma di legge"
Pertanto, in considerazione di quanto prima esposto:
  1. non è possibile l’istruttoria di un’istanza meramente enunciativa delle finalità enucleate dalla legge;
  2. il rilascio non dipende da requisiti soggettivi del richiedente;
  3. le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali devono risultare, oltre che motivate ai sensi dell'art. 51 d.P.R. n. 223/1967– proprie del richiedente e, " [...] ove si tratti di un ente o di un'associazione, devono essere coerenti con l'oggetto dell'attività di tale organismo [...] “. (Nota Garante 4/9/2006);
  4. le finalità devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente. (Relaz. Annuale Garante 2006 e circ. Min. Interno 162/2006);
  5. le finalità devono essere direttamente connesse con l’utilizzo delle liste elettorali;
  6. quando si parla di liste elettorali si fa riferimento a quelle generali.

Descrizione delle diverse finalità

Finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo: art. 49 Cost. - L. 212/1956 e s.m. - Memorandum del garante per la protezione dei dati personali:

  • Le Liste elettorali possono essere anzitutto utilizzate, senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali che ciascun comune tiene, aggiorna costantemente e rilascia in copia anche su supporto elettronico.
  • I partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i singoli candidati, nonché i fiancheggiatori possono chiedere le liste elettorali nel periodo di propaganda elettorale, senza peraltro essere obbligati a rilasciare l’informativa (p.to 6 memorandum);
  • I partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i singoli candidati, nonché i fiancheggiatori possono utilizzare le liste anche per la selezione dei candidati (elezioni primarie).
  • Pare possibile e coerente con l’art. 51 l’utilizzo da parte di partiti politici o promotori del referendum delle liste elettorali sia per la promozione delle sottoscrizioni, per consentire un’adeguata informazione ai cittadini elettori e quindi possibili firmatari di un referendum abrogativo (quale estrinsecazione dei diritti collegati all’elettorato attivo) che per la propaganda specifica del referendum stesso;
  • Analogamente potrebbe essere possibile l’utilizzo delle liste elettorali per promuovere la sottoscrizione delle proposte di legge.
Al riguardo si veda anche il provvedimento del Garante Privacy del 6 marzo 2014, e il provvedimento del 18 aprile 2019.
Al tal fine, quindi, è possibile affermare che rientrano nelle finalità di propaganda elettorale, in quanto attività intimamente connessa all'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti:
  • la propaganda in occasione delle elezioni amministrative, politiche, europee, referendarie;
  • la promozione della raccolta di sottoscrizione per proposte di legge di iniziativa popolare (art.71, c.2 della Costituzione);
  • la promozione della raccolta di sottoscrizioni per l'indizione di referendum popolari (art.75 della Costituzione), anche regionali o comunali;
  • ogni altra attività di propaganda che partiti, gruppi e movimenti politici intendono porre in essere anche al di fuori delle consultazioni elettorali.

Casi particolari: Il rilascio degli elenchi dell'Albo degli Scrutatori e dei Presidenti di seggio elettorale

In merito al possibile rilascio di copia degli iscritti nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale, si riporta il parere della Prefettura di Modena del 3/03/2006, prot. 1/06:
"... si rileva che l’attività inerente la formazione dell’albo, nonché gli atti di gestione ello stesso costituiscono indubbia espressione di potestà amministrativa, cui può essere correlata una situazione soggettiva giuridicamente rilevante ai fini del diritto di accesso. Di conseguenza, il rilascio di copia dell’albo degli scrutatori non è consentito in maniera indiscriminata, ma solo nei confronti di coloro che dimostrano la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
In tale contesto si ritiene che la copia possa essere rilasciata ai membri della Commissione elettorale comunale, in quanto pertinente all’esercizio delle loro specifiche funzioni. La responsabilità dell’uso e dell’utilizzo degli elenchi dell’albo degli scrutatori ricade esclusivamente su coloro che ricevono la copia da parte del Comune".
Relativamente al rilascio degli elenchi degli iscritti nell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale, la richiesta deve essere inoltrata alla Corte d'Appello di Cagliari, in quanto l'Albo è di competenza di tale istituzione.

L’accesso alle liste dei sottoscrittori di candidature elettorali, richieste di referendum, proposte di legge di iniziativa popolare, petizioni

Sottoscrittori di candidature elettorali per le elezioni comunali

In considerazione che gli atti relativi alla presentazione delle diverse candidature restano depositate, se richiesto, presso gli uffici comunali per il tempo necessario alla raccolta e autentica delle sottoscrizioni, e presso la Segreteria comunale il tempo necessario per il controllo formale della documentazione di rito con i relativi allegati, a corredo delle candidature, e non appena terminato tale controllo il tutto deve essere trasmesso alla Commissione Elettorale circondariale, per il controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e della documentazione allegata.
Pertanto la richiesta di accesso o copia degli atti prima descritti possa essere inoltrata al Comune, ma alla segreteria della Commissione elettorale circondariale, e sarà il presidente di tale organo a valu­tare le eventuali richieste pervenute di consulta­zione o di estrazione di copia degli elenchi dei sottoscrittori delle liste dei candidati alle elezioni comunali.
A tal proposito è bene ribadire che nessuna di­posizione di legge o di regolamento disciplina la possibilità di accesso a tali atti da parte dei citta­dini o dei candidati concorrenti. Tali atti, infatti, non risultano esclusi o sottrat­ti all’accesso, ai sensi dell’art. 24 della L. n.241/1990, da nessuna norma di legge o di regola­mento. L’individuazione dei casi in cui l’accesso può essere escluso per ragioni di riservatezza, infatti, può aver luogo solo con un regolamento governativo (Art. 24, c.6, lett.d), L. n.241/1990) e alle amministra­zioni viene sottratta, quindi, ogni potestà d’inter­vento in materia.
In ogni caso i documenti afferenti alla competizione elettorale sono, in quanto tali, pubblici e che l’elenco dei sottoscrittori delle liste poichè confluisce negli atti della competizione elet­torale non possa essere sottratto all’accesso senza porre in discussione il rilevato principio di pubbli­cità degli atti della competizione elettorale (T.A.R. di Palermo, Sezione II, con sentenza n. 610/2018)
Pur tuttavia, si deve tener presente che la sotto­scrizione da parte dei cittadini elettori della di­chiarazione di presentazione di lista, costituendo espressione di un’opinione politica ed essendo questo un dato sensibile, come raccomandato dal Garante della privacy, si dovrà applicare il regime speciale di accesso previsto dal com­ma 7, del citato art. 24: «l’accesso a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere comunque consentito quando sia indispensabile per curare o difendere gli interessi giuridici del ri­chiedente».
Il allegato la modulistica per le richieste di accesso alle liste elettorali

 

Allegati

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Allegato Richiesta liste elettorali.pdf 202.57 KB
Allegato Richiesta liste elettorali.doc 69.5 KB


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