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Emergenza Covid-19: prorogata nuovamente la scadenza dei documenti d'identità per il 2021

Pubblicata il 06/05/2021

In piena emergenza da Covid-19, il D.L. 30 aprile 2021, n. 56, c.d. Proroghe, differisce la scadenza dei termini di validità della carta d'identità, della patente di guida e del passaporto, al 30 settembre 2021. Tale decisione arriva dopo quella di prorogare lo stato di emergenza al 31 luglio 2021, data che fissa la scadenza anche dei permessi di soggiorno.
 
La proroga della scadenza dei documenti d'identità, che vanno periodicamente rinnovati perché fondamentali per il vivere quotidiano e la libera circolazione di ciascun individuo, permette di utilizzare quelli scaduti, ma fino a una certa data ed entro un certo limite.
 
Carta d'identità cartacea e CIE - La proroga della scadenza della carta d'Identità, che con il decreto Rilancio, che aveva modificato l’art. 104 del decreto Cura Italia, era stata fissata al 31 agosto 2020 e poi portata al 31 dicembre 2020, era stata fissata inizialmente al 30 aprile 2021. L' art. 2 del D.Lgs. n. 56/2021 è nuovamente intervenuto sull' art. 104 del decreto Cura Italia, prorogando la validità dei documenti d'identità e di riconoscimento, scaduti dal 31 gennaio 2020, al 30 settembre 2021. La norma rimanda a tutti i documenti di cui all' art. 1, co. 1, lett. c), d) ed e), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 
La validità ai fini dell'espatrio resta, invece, limitata alla data di scadenza indicata dal documento per cui, per espatriare con la carta d'Identità all'interno dell'Unione europea, è necessario rinnovarla.
 
  1. Patente di guida - Poiché anche la patente di guida rientra tra i documenti d'identità, secondo la normativa citata anche per essa vale la prorogata al 30 settembre 2021 , come accaduto in precedenza.
 
In questo caso, però, il Ministero dei Trasporti (MIT), con la circolare 27 aprile 2021, ha sottolineato che, per la patente quale titolo abilitativo alla guida, la scadenza per la validità è fissata al 90esimo giorno successivo al 29 ottobre 2021. Le nuove scadenze per circolare in Italia con le patenti scadute sono quindi:
  • tra il 31 gennaio 2020 e 29 dicembre 2020, la licenza è valida fino al 29 ottobre 2021 (90 giorni dopo la fine della cessazione dello stato di emergenza);
  • tra il 30 dicembre 2020 e 30 giugno 2021, fino a 10 mesi dopo la scadenza;
  • tra il 1° e il 31 luglio 2021 fino al 29 ottobre 2021.
 
Per quanto riguarda le domande per sostenere l'esame di teoria per ottenere la patente di guida presentate nel 2020, il decreto Proroghe stabilisce che c'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per sostenere la prova. Per le domande presentate da gennaio 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, c'è tempo un anno per sostenere la prova di teoria, anziché 6 mesi come previsto dal Codice della strada.
 
  1. Passaporto - Anche per il passaporto, nonostante sia un documento valido per l'espatrio, valgono le stesse regole previste per la proroga della scadenza della carta d'identità e della patente di guida.
 
  1. Permessi di soggiorno - Per i permessi di soggiorno, il decreto Proroghe prolunga le precedenti disposizioni al 31 luglio 2021 .
 
In particolare, il testo del nuovo decreto va a modificare ancora una volta l' art. 3-bis , co. 3 del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, inserendo la data del 31 luglio 2021 per i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi in scadenza al 30 aprile 2021. Il riferimento è ai titoli di cui all' art. 103, co. 2-quater e 2-quinquies del decreto Cura Italia.
 
La stessa data vale anche per:
  • permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  • autorizzazioni al soggiorno di cui all' art. 5, co. 7, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
  • i documenti di viaggio di cui all' art. 24 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al co. 2 dell' art. 24 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28, 29 e 29-bis del D.Lgs. n. 286/1998;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e seguenti del D.Lgs. n. 286/1998.


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