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Prorogata al 30 aprile 2021 la validitā dei documenti di identitā

Pubblicata il 14/12/2020

La legge 159/2020, in sede di conversione del decreto legge 125/2020, ha modificato, tra gli altri, gli articoli 103 e 104 del decreto legge 18/2020 (c.d. Cura Italia), aggiornando le proroghe di talune scadenze.

L’articolo 104 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è stato modificato disponendo che la validità dei documenti d’identità e di riconoscimento con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata fino al 30 aprile 2021. Tale proroga riguarda anche la patente di guida.

Con la medesima legge 159/2020 è stato modificato l’articolo 103, co. 2, del decreto legge n. 18 del 2020, per cui tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Attualmente la data di cessazione dello stato di emergenza è stabilita al 31 gennaio 2021, per cui al momento la proroga scadrà alla data del 3 maggio 2021.

Tale proroga si applica a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi suddetti che siano eventualmente scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020 e che non sono stati rinnovati, quindi, con effetto retroattivo.



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