Comune di Villasimius

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INFORMATIVA SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Si rende noto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 22 gennaio 2020 ha stabilito le seguenti misure dell'imposta di soggiorno per l'esercizio finanziario 2020 e successivi:
a)    € 4,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e superiori, ad eccezione di strutture ricettive all'aria aperta come campeggi e villaggi turistici;
b)   € 2,00 a  pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere fino a 3 stelle ad eccezione di strutture ricettive all'aria aperta come campeggi e villaggi turistici;
c)    € 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive extra-alberghiere di qualunque tipologia ricettiva, campeggi, villaggi turistici all'aria aperta, immobili privati dati occasionalmente in affitto (all'art. 21-bis della L.R. n. 16/2017) e per le altre tipologie non soggette a classificazione.
Nel mese di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e  dicembre è applicata, per l'intera durata del soggiorno, una riduzione dell'imposta per tutte le categorie sopraelencate:
a)    € 2.00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e superiori, ad eccezione di strutture ricettive all'aria aperta come campeggi e villaggi turistici;
b)   € 1,00 a  pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere fino a 3 stelle ad eccezione di strutture ricettive all'aria aperta come campeggi e villaggi turistici;
c)    € 0,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive extra-alberghiere di qualunque tipologia ricettiva, campeggi, villaggi turistici all'aria aperta, immobili privati dati occasionalmente in affitto (all'art. 21-bis della L.R. n. 16/2017) e per le altre tipologie non soggette a classificazione.
 
Il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Villasimius:
-  Strutture alberghiere
alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, alberghi di turismo rurale, villaggi albergo, villaggi turistici e campeggi.
-  Strutture extra-alberghiere
Affittacamere (ora Domos), case per ferie , case appartamenti per vacanze (C.A.V.), residence, bed & breakfast, agriturismi,
 
-  Strutture ricettive di cui all’art. 21- bis della L.R. n. 16/2017
    immobili privati dati occasionalmente in affitto. Sono da intendersi per locazioni occasionali a fini ricettivi le locazioni brevi, previste dall’articolo 4 del D.L. 24 aprile 2017, numero 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, numero 96, ovvero i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, nonché i contratti di sublocazione e i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle stesse condizioni.  
Giova ricordare che, ai sensi dell’articolo 21-bis della citata legge regionale 16/2017, l’attività di locazione breve a fini turistici è sottoposta ai seguenti obblighi:
  1. -          comunicazione preventiva al Comune competente per territorio con l’indicazione del periodo di disponibilità dell’immobile;
  2. -          esposizione dello IUN (codice identificativo), attribuito dai competenti uffici regionali, nella commercializzazione online della propria offerta (estensione alle locazioni occasionali delle disposizioni già previste per le attività ricettive extra-alberghiere);
  3. -          comunicazioni di pubblica sicurezza attraverso il portale alloggiati.web;
  4. -         comunicazioni a fini statistici del movimento turistico attraverso il portale regionale SIRED

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi, si evidenzia che a partire dall'anno 2020 gli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento posti a carico dei gestori della struttura ricettiva devono essere assolti entro i tre giorni lavorativi successivi a ciascun mese solare.
Per l’annualità 2020, le disposizioni del presente regolamento si applicano a far data dal 01/03/2020.
Per la registrazione sulla piattaforma informatica dell’imposta di soggiorno utilizzare il seguente sito web:
https://villasimius.imposta-soggiorno.it
 
Per effettuare il versamento dell’imposta dovuta utilizzare il seguente METODO DI PAGAMENTO:
 
C.C. BANCARIO CODICE IBAN:  IT31Y 01015 44061 0000 700 35453


Per qualsiasi chiarimento non esiti a contattarmi al n°  070/7930205.
Cordiali saluti
L'addetto dell'ufficio tributi
Cinzia Cogoni
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Cinzia Cogoni
Comune di Villasimius (SU)
Ufficio tributi
P.zza Gramsci, 10 - 09049 Villasimius (SU)
070 7930 205 - email: cinzia.cogoni@comune.villasimius.ca.it
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