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Subject: Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Regione Autonoma della Sardegna
Date: Wed, 5 May 2010 12:43:18 +0200
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Regione Autonoma della Sardegna</TITLE>
<META content=3D"text/html; charset=3DUTF-8" http-equiv=3Dcontent-type>
<META name=3Ddescription=20
content=3D"Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, =
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. =
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi =
del ciclo dell=E2=80=99appalto.&#10;"><LINK=20
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  <LI>legge regionale 7 agosto 2007, n. 5</LI></UL><!--[if !IE]> R.A.S. =
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      <LI><A title=3D"anno 2010"=20
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      2010</A> </LI>
      <LI><A title=3D"anno 2009"=20
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      <LI><A title=3D"anno 2006"=20
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      2006</A> </LI>
      <LI><A title=3D"anno 2005 "=20
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&amp;n=3D10">anno=20
      2005 </A></LI>
      <LI><A title=3D"anno 2004 "=20
      =
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amp;n=3D10">anno=20
      2004 </A></LI>
      <LI><A title=3D"anni '50 "=20
      =
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1&amp;n=3D10">anni=20
      '50 </A></LI>
      <LI><A title=3D"anni '40 "=20
      =
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5&amp;n=3D10">anni=20
      '40 </A></LI>
      <LI><A title=3D"anno 2003"=20
      =
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1&amp;anno=3D2003">anno=20
      2003</A> </LI>
      <LI><A title=3D"anno 2002"=20
      =
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1&amp;anno=3D2002">anno=20
      2002</A> </LI>
      <LI><A title=3D"anno 2001"=20
      =
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1&amp;anno=3D2001">anno=20
      2001</A> </LI>
      <LI><A title=3D"anno 2000"=20
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      2000</A> </LI>
      <LI><A title=3D"anni '90"=20
      =
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1&amp;anno=3D1999">anni=20
      '90</A> </LI>
      <LI><A title=3D"anni '80"=20
      =
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1&amp;anno=3D1989">anni=20
      '80</A> </LI>
      <LI><A title=3D"anni '70"=20
      =
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1&amp;anno=3D1979">anni=20
      '70</A> </LI>
      <LI><A title=3D"anni '60"=20
      =
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1&amp;anno=3D1969">anni=20
      '60</A> </LI>
      <LI class=3Db-padding><A=20
      =
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amp;anno=3D1957">anni=20
      '50</A> </LI></UL></LI></UL></LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - statuto"=20
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</LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - Presidente"=20
  =
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> </LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - giunta"=20
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</LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - consiglio"=20
  =
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</LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - ufficio stampa"=20
  href=3D"http://www.regione.sardegna.it/regione/ufficiostampa/">Ufficio =

  stampa</A> </LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - presidenza "=20
  href=3D"http://www.regione.sardegna.it/regione/presidenza/">Presidenza =
</A></LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - assessorati"=20
  =
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/A>=20
  </LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - pari opportunit=C3=A0"=20
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  opportunit=C3=A0</A> </LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - Programmazione"=20
  =
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zione</A>=20
  </LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - enti regionali"=20
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  regionali</A> </LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - SardegnaIT"=20
  href=3D"http://www.sardegnait.it/index.html">SardegnaIT</A> </LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - Crel"=20
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  <LI><A title=3D"REGIONE - agenda"=20
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  <LI><A title=3D"REGIONE - Elezioni e referendum"=20
  =
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lezioni.html">Elezioni=20
  e referendum</A> </LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - Rapporti istituzionali "=20
  =
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apporti=20
  istituzionali </A></LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - Delibere "=20
  =
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bere=20
  </A></LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - Archivi"=20
  =
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7617&amp;nodesc=3D1&amp;vta=3D1">Archivi</A>=20
  </LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - Trasparenza"=20
  =
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nza</A>=20
  </LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - I Presidenti della Regione"=20
  href=3D"http://www.regione.sardegna.it/regione/ipresidenti/">I =
Presidenti della=20
  Regione</A> </LI>
  <LI><A title=3D"REGIONE - identit=C3=A0 istituzionale "=20
  =
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istituzionale=20
  </A></LI></UL></DIV><!--[if !IE]> R.A.S. online - SEZIONE MENU_SX : =
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<HR class=3Dhidden>
<SPAN id=3Dcontent>
<DIV class=3Dext-center>
<DIV class=3D"ext-center t-space"><SPAN class=3D"title8 red">Legge =
Regionale 7=20
agosto 2007, n. 5</SPAN>=20
<DIV class=3D"ext-center ht-space"><SPAN class=3Dtitle10b>Procedure di=20
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in =

attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e =

disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo =
dell=E2=80=99appalto. </SPAN><BR>
<DIV class=3D"ext-center t-space"><!-- inizio descrizione -->LEGGE =
REGIONALE 7=20
agosto 2007, n. 5 <BR><BR>Procedure di aggiudicazione degli appalti =
pubblici di=20
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria =
n.=20
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi =
del=20
ciclo dell=E2=80=99appalto. <BR><BR>Fonte: SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5 AL =
BOLLETTINO=20
UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 26 dell=E2=80=99 11 agosto 2007. =
<BR><BR>Il=20
Consiglio Regionale <BR>ha approvato <BR>Il Presidente della Regione=20
<BR>promulga <BR><BR>la seguente legge: <BR><BR>Titolo I =
<BR>Finalit=C3=A0,=20
definizioni e ambito di applicazione <BR><BR>Art. 1 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Finalit=C3=A0</SPAN><BR>1. La Regione autonoma =
della Sardegna=20
con la presente legge organica disciplina, nel rispetto della =
Costituzione,=20
nonch=C3=A9 dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli =
obblighi=20
internazionali, la programmazione, la progettazione, l'affidamento, =
l'esecuzione=20
ed il collaudo di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da =
eseguirsi=20
sul territorio regionale. Sono esclusi gli appalti da aggiudicarsi a =
cura delle=20
amministrazioni e degli enti dello Stato, fatto salvo quanto previsto=20
dall'articolo 24, comma 1. <BR>2. Le disposizioni della presente legge=20
perseguono gli obiettivi di efficienza, efficacia, trasparenza e =
qualit=C3=A0 del=20
ciclo dell'appalto e sono anche finalizzate a realizzare: <BR>a) la=20
salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale, dei =
beni=20
culturali e della qualit=C3=A0 architettonica, la sostenibilit=C3=A0 =
ambientale, l'uso=20
oculato delle risorse naturali con particolare riguardo ai materiali e =
alle=20
fonti non rinnovabili; <BR>b) la promozione e la tutela della =
qualit=C3=A0=20
dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui viene =
riconosciuta=20
particolare rilevanza pubblica, intesa come esito di un coerente =
sviluppo=20
progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed =
estetico poste=20
a base della progettazione e della realizzazione dell'opera e che =
garantisca il=20
suo armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante; =
<BR>c) la=20
garanzia della libera e paritaria concorrenza fra gli operatori =
economici;=20
<BR>d) il rispetto integrale dei diritti dei lavoratori impiegati=20
nell'esecuzione degli appalti in relazione alle necessarie garanzie=20
occupazionali e di reddito, all'applicazione rigorosa delle norme sulla=20
sicurezza e salubrit=C3=A0 degli ambienti di lavoro, previste dalle =
vigenti=20
disposizioni di legge, all'applicazione integrale dei contratti =
collettivi di=20
lavoro del settore di riferimento e dei connessi trattamenti =
previdenziali e=20
assicurativi; <BR>e) la promozione della partecipazione degli operatori=20
economici alle diverse fasi del ciclo dell'appalto. <BR><BR>Art. 2 =
<BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Definizioni</SPAN><BR>1. Ai fini della presente =
legge gli=20
"appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso stipulati per =
iscritto tra=20
uno o pi=C3=B9 operatori economici e una o pi=C3=B9 amministrazioni =
aggiudicatrici o altri=20
enti aggiudicatori come individuati al comma 5, aventi per oggetto =
l'esecuzione=20
di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. <BR>2. =
In=20
particolare: <BR>a) "appalti pubblici di lavori" sono contratti aventi =
per=20
oggetto l'esecuzione o congiuntamente la progettazione e l'esecuzione =
dei lavori=20
relativi ad una delle attivit=C3=A0 di cui all'allegato I o di un'opera, =
oppure=20
l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle =
esigenze=20
individuate dall'amministrazione aggiudicatrice; per "opera" si intende =
il=20
risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una =
funzione=20
economica o tecnica autonoma; <BR>b) "appalti pubblici di forniture" =
sono=20
contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la =
locazione=20
o l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti; =
<BR>c)=20
"appalti pubblici di servizi" sono contratti aventi per oggetto la =
prestazione=20
dei servizi di cui all'allegato II; <BR>d) "contratti misti" sono =
contratti=20
pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; =
lavori,=20
servizi e forniture; servizi e forniture. I contratti misti sono =
considerati=20
appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni =
di=20
lavori secondo le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4 =
del=20
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici =

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive =
2004/17/CE=20
e 2004/18/CE) e successive modifiche. <BR>3. Ai fini della presente =
legge:=20
<BR>a) la "concessione di lavori pubblici" =C3=A8 un contratto che =
presenta le stesse=20
caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ma nel quale il =
corrispettivo=20
consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto=20
accompagnato da un prezzo; <BR>b) la "concessione di servizi" =C3=A8 un =
contratto che=20
presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ma =
nel=20
quale il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i =
servizi o in=20
tale diritto accompagnato da un prezzo. <BR>4. Ai fini della presente =
legge gli=20
operatori economici coinvolti nel ciclo dell'appalto sono definiti come =
segue:=20
<BR>a) i termini "fornitore", "prestatore di servizi" e "imprenditore" =
designano=20
una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o raggruppamento di =
tali=20
persone e/o organismi che offra sul mercato, rispettivamente, prodotti, =
servizi=20
o la realizzazione di lavori od opere; il termine "operatore economico" =
designa=20
sia il fornitore, sia il prestatore di servizi, sia l'imprenditore; =
<BR>b)=20
"offerente" =C3=A8 l'operatore economico che ha presentato un'offerta; =
"candidato" =C3=A8=20
l'operatore economico che ha richiesto di essere invitato a partecipare =
a una=20
procedura ristretta o negoziata. <BR>5. Ai fini della presente legge =
sono: a)=20
"amministrazioni aggiudicatrici" i soggetti elencati all'articolo 3, =
comma 2,=20
lettere a) e b); <BR>b) altri enti aggiudicatori i soggetti di cui =
all'articolo=20
3, comma 2, lettere c), d), e) ed f). <BR>6. Per "organismo di diritto =
pubblico"=20
si intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente =
bisogni=20
di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, =
dotato di=20
personalit=C3=A0 giuridica e la cui attivit=C3=A0 sia finanziata in modo =
maggioritario=20
dalla Regione, dagli enti regionali, dagli enti locali, o da altri =
organismi di=20
diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di =
tali=20
soggetti oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di =
vigilanza sia=20
costituito da membri dei quali pi=C3=B9 della met=C3=A0 =C3=A8 designata =
dai medesimi soggetti.=20
<BR>7. Le espressioni "stazioni appaltanti" o "soggetti aggiudicatori"=20
comprendono, se non diversamente specificato, le amministrazioni =
aggiudicatrici=20
e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 2. <BR>8. Ai fini =
della=20
presente legge per "ciclo dell'appalto" si intende lo sviluppo =
complessivo di=20
tutte le attivit=C3=A0 necessarie per realizzare una fornitura, un =
servizio o un=20
lavoro e si articola nelle seguenti fasi: <BR>a) "fase interna" =C3=A8 =
quella che=20
include tutte le attivit=C3=A0 dal momento della programmazione fino =
alla=20
predisposizione di tutti i documenti necessari alla indizione di una =
gara di=20
appalto; <BR>b) "fase di evidenza pubblica" =C3=A8 quella che include =
tutte le=20
attivit=C3=A0 dalla indizione della gara fino alla stipula del contratto =
di appalto;=20
<BR>c) "fase di esecuzione" =C3=A8 quella che include tutte le =
attivit=C3=A0 e gli atti=20
successivi alla firma del contratto di appalto fino al collaudo. <BR>9. =
Ai fini=20
della presente legge: <BR>a) "profilo di committente" =C3=A8 utilizzato =
negli=20
allegati per indicare il sito internet di una stazione appaltante, su =
cui sono=20
pubblicati gli atti e le informazioni previsti dalla presente legge; =
<BR>b)=20
"vocabolario comune per gli appalti", in seguito CPV (Common Procurement =

Vocabular), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti =
pubblici=20
adottata dal regolamento CE n. 2195 del 2002, assicurando nel contempo =
la=20
corrispondenza con le altre nomenclature esistenti. <BR>10. Nel caso di=20
interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della =
presente=20
legge, derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la=20
nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la=20
nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, =
avr=C3=A0 la=20
prevalenza, rispettivamente, la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC. =
<BR>11.=20
Ai fini dell'articolo 3, comma 14, lettera a), valgono le seguenti =
definizioni:=20
<BR>a) "rete pubblica di telecomunicazioni" =C3=A8 l'infrastruttura =
pubblica di=20
telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti =
terminali=20
definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o =
altri=20
mezzi elettromagnetici; <BR>b) "punto terminale della rete" =C3=A8 =
l'insieme dei=20
collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno =
parte della=20
rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a =
tale=20
rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa; <BR>c) =
"servizi=20
pubblici di telecomunicazioni" sono i servizi di telecomunicazioni della =
cui=20
offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in=20
particolare ad uno o pi=C3=B9 enti di telecomunicazioni; <BR>d) "servizi =
di=20
telecomunicazioni" sono i servizi che consistono, totalmente o =
parzialmente,=20
nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica =
di=20
telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad =
eccezione della=20
radiodiffusione e della televisione. <BR><BR>Art. 3 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Ambito di applicazione</SPAN><BR>1. Le =
disposizioni della=20
presente legge si applicano agli appalti pubblici di lavori, forniture e =
servizi=20
di importo sia inferiore che superiore alle soglie comunitarie, da =
eseguirsi sul=20
territorio regionale indipendentemente dalla provenienza dei =
finanziamenti. Sono=20
esclusi gli appalti da aggiudicarsi a cura delle Amministrazioni e degli =
enti=20
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1. Per =
la=20
determinazione delle soglie e per le modalit=C3=A0 di calcolo del valore =
stimato dei=20
contratti pubblici si rinvia alla normativa statale di recepimento della =

direttiva 2004/18/CE e successive modifiche e integrazioni (Relativa al=20
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici =
di=20
lavori, di forniture e di servizi). <BR>2. Le norme della presente legge =
e del=20
regolamento di cui all'articolo 4 si applicano: <BR>a) =
all'Amministrazione=20
regionale ed agli enti elencati all'articolo 69 della legge regionale 13 =

novembre 1998, n. 31, e successive modifiche (Disciplina del personale =
regionale=20
e dell'organizzazione degli uffici della Regione); <BR>b) agli altri =
enti,=20
compresi quelli economici e le agenzie, dipendenti dalla Regione o =
comunque=20
sottoposti alla sua vigilanza, chiamati tutti anche pi=C3=B9 brevemente =
enti=20
regionali; alle aziende sanitarie pubbliche, agli enti locali, alle loro =

associazioni ed ai loro consorzi, nonch=C3=A9 agli altri organismi di =
diritto=20
pubblico; <BR>c) ai concessionari di lavori pubblici che non siano=20
amministrazioni aggiudicatrici, ai quali si applicano solo le norme in =
materia=20
di pubblicit=C3=A0 dei bandi, termini per le gare, qualificazione, =
quelle in materia=20
di pareri preliminari all'approvazione dei progetti, l'articolo 61 e =
l'articolo=20
16, comma 10; per i lavori eseguiti direttamente dal concessionario o =
tramite=20
imprese collegate, individuate secondo quanto stabilito all'articolo 34, =
comma=20
12, si applicano solo le norme in materia di qualificazione e quelle in =
materia=20
di pareri preliminari all'approvazione dei progetti; <BR>d) ai soggetti =
operanti=20
nei settori speciali di cui alla direttiva 2004/17/CE (che coordina le =
procedure=20
di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che =
forniscono=20
servizi di trasporto e servizi postali), esclusivamente le norme della =
presente=20
legge che disciplinano le materie della pubblicit=C3=A0, articolo 22, =
delle offerte=20
anomale, articolo 20, dei controlli sul possesso dei requisiti, articolo =
18,=20
commi 3, 4, 5, 6, delle commissioni giudicatrici, articolo 49, degli =
incarichi=20
di direttore dei lavori o di responsabile tecnico della fornitura o del=20
servizio, articolo 55, delle fasi della procedura, articolo 15, del =
collaudo,=20
articoli 59 e 60, dell'Osservatorio regionale, articolo 63; per quanto =
non=20
regolato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla =
parte=20
terza del decreto legislativo n. 163 del 2006; <BR>e) ai concessionari =
di=20
servizi pubblici, alle aziende in qualsiasi forma costituite, nelle =
quali una o=20
pi=C3=B9 amministrazioni di cui alle lettere a) e b) esprimano una =
presenza nel=20
capitale sociale o nell'organo di amministrazione superiore al 50 per =
cento;=20
alle aziende speciali, ai consorzi di enti locali per la gestione di =
servizi=20
pubblici, alle societ=C3=A0 a capitale pubblico, anche non prevalente, =
per la=20
gestione di servizi pubblici, alle societ=C3=A0 che abbiano per oggetto =
della propria=20
attivit=C3=A0 la produzione di beni e servizi non destinati ad essere =
collocati sul=20
mercato in regime di libera concorrenza, comprese le societ=C3=A0 di =
trasformazione=20
urbana per le attivit=C3=A0 finalizzate a realizzare beni non destinati =
al mercato; a=20
tali soggetti non si applicano gli articoli 5, 8, 12, 34, 35 e 55; in =
relazione=20
alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che=20
disciplinano il collaudo; <BR>f) ai soggetti privati che realizzano =
lavori di=20
edilizia e genio civile attinenti alla costruzione di strade, ponti, =
ferrovie,=20
canali, irrigazione ed opere idrauliche, nonch=C3=A9 lavori civili =
relativi a=20
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici=20
scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche=20
amministrative, di importo superiore a 1.000.000 di euro o che eseguano =
servizi=20
o forniture di importo superiore a euro 500.000, i quali usufruiscono di =
un=20
contributo regionale diretto e specifico che, attualizzato, sia =
superiore al 50=20
per cento dell'importo dell'appalto; a tali soggetti non si applicano =
gli=20
articoli 5, 8, 12, 34, 35 e 55; in relazione alla fase di esecuzione del =

contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo; il=20
provvedimento che concede il contributo della Regione deve porre come =
condizione=20
il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme della =
presente=20
legge, pena la decadenza del contributo stesso. <BR>3. I contratti misti =
sono=20
contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e =
servizi;=20
lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. I contratti misti sono =

considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o=20
concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono: <BR>a) un =
contratto=20
pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo =
accessorio,=20
lavori di posa in opera e di installazione =C3=A8 considerato un =
"appalto pubblico di=20
forniture"; <BR>b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e =
servizi=20
di cui all'allegato II =C3=A8 considerato un "appalto pubblico di =
servizi" quando il=20
valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto; =
<BR>c) un=20
contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato =
II, e che=20
preveda attivit=C3=A0 ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio =
rispetto=20
all'oggetto principale del contratto, =C3=A8 considerato un "appalto =
pubblico di=20
servizi". <BR>4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 l'oggetto =
principale del=20
contratto =C3=A8 costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume =
rilievo=20
superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche=20
specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio =

rispetto ai servizi o alle forniture che costituiscano l'oggetto =
principale del=20
contratto. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente =
articolo non=20
deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle =

pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, =
servizi o=20
forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del =
contratto, ovvero=20
di limitare o distorcere la concorrenza. <BR>5. La scelta tra =
l'aggiudicazione=20
di un unico appalto e l'aggiudicazione di pi=C3=B9 appalti distinti non =
pu=C3=B2 essere=20
effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione =
della=20
normativa che disciplina i settori speciali o, dove applicabile, =
dall'ambito di=20
applicazione della presente legge. <BR>6. Se una delle attivit=C3=A0 cui =
=C3=A8 destinato=20
un appalto =C3=A8 disciplinata dalla normativa che disciplina i settori =
speciali e=20
l'altra dalla presente legge e se =C3=A8 oggettivamente impossibile =
stabilire a quale=20
attivit=C3=A0 l'appalto sia principalmente destinato, esso =C3=A8 =
aggiudicato secondo le=20
disposizioni della presente legge, ferma la facolt=C3=A0, per gli enti =
aggiudicatori,=20
di chiedere, in aggiunta all'attestazione di qualificazione ARA o SOA, =
ulteriori=20
specifici requisiti di qualificazione relativamente alle attivit=C3=A0 =
disciplinate=20
dalla normativa che disciplina i settori speciali. <BR>7. Se una delle =
attivit=C3=A0=20
cui =C3=A8 destinato l'appalto =C3=A8 disciplinata dalla normativa che =
disciplina i=20
settori speciali e un'altra attivit=C3=A0 non =C3=A8 disciplinata =
n=C3=A9 da tale normativa, n=C3=A9=20
dalla presente legge, e se =C3=A8 <BR>oggettivamente impossibile =
stabilire a quale=20
attivit=C3=A0 l'appalto =C3=A8 principalmente destinato, esso =C3=A8 =
aggiudicato ai sensi della=20
normativa che disciplina i settori speciali. <BR>8. Le disposizioni =
della=20
presente legge applicabili ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, =
lettera=20
f), si applicano anche ai lavori pubblici da realizzarsi da parte dei =
soggetti=20
privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta=20
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione (primaria se di importo =
superiore=20
alla soglia comunitaria e secondaria sia di importo inferiore che di =
importo=20
superiore alla soglia comunitaria) a scomputo totale o parziale del =
contributo=20
previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma =
2,=20
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo =
unico delle=20
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e =
dell'articolo=20
28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).=20
L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire pu=C3=B2 =
prevedere che, in=20
relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare =
del=20
permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando=20
all'amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del =
permesso di=20
costruire, la progettazione preliminare delle opere. All'esito della =
gara=20
bandita ed effettuata dal promotore sulla base della progettazione =
presentata,=20
il promotore pu=C3=B2 esercitare, purch=C3=A9 espressamente previsto nel =
bando di gara,=20
diritto di prelazione nei confronti dell'aggiudicatario, entro quindici =
giorni=20
dalla aggiudicazione, corrispondendo all'aggiudicatario il 3 per cento =
del=20
valore dell'appalto aggiudicato. <BR>9. Le disposizioni della presente =
legge non=20
si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo =
1, comma=20
1, lettera b) e all'articolo 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, =
n. 847=20
(Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per =
l'acquisizione=20
delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167), di importo =
inferiore alla=20
soglia comunitaria, correlate al singolo intervento edilizio assentito, =
per le=20
quali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente =
della=20
Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, il privato =
pu=C3=B2=20
realizzare direttamente le opere. <BR>10. Sono inoltre esclusi =
dall'applicazione=20
della presente legge i contratti di sponsorizzazione o i contratti =
assimilabili=20
a questi ultimi, aventi ad oggetto lavori pubblici di cui all'allegato I =
della=20
presente legge, compresi gli interventi di restauro e manutenzione di =
beni=20
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a =
tutela,=20
ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture =
disciplinate dalla=20
presente legge, quando i lavori, i servizi e le forniture sono =
realizzati a cura=20
e spese dello sponsor; per la scelta dello sponsor si applicano i =
principi del=20
trattato, nonch=C3=A9 le disposizioni in materia di qualificazione =
<BR>11. La=20
presente legge non si applica ai contratti relativi ai beni culturali. =
Ad essi=20
si applicano le disposizioni di cui alla parte seconda, titolo IV, capo =
II, del=20
decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche. <BR>12. La =
presente=20
legge non si applica alle concessioni di servizi definite all'articolo =
2, comma=20
3, lettera b), fatto salvo quanto previsto al comma 13. <BR>13. Se=20
un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non =C3=A8=20
un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di =
esercitare=20
un'attivit=C3=A0 di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede =
che, per gli=20
appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale =
attivit=C3=A0, detto=20
soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla =
nazionalit=C3=A0.=20
<BR>14. La presente legge non si applica: <BR>a) agli appalti pubblici=20
principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni =
aggiudicatrici la=20
messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di =
telecomunicazioni o la=20
prestazione al pubblico di uno o pi=C3=B9 servizi di telecomunicazioni; =
<BR>b) agli=20
appalti pubblici di servizi : <BR>1) aventi per oggetto l'acquisto o la=20
locazione, quali che siano le relative modalit=C3=A0 finanziarie, di =
terreni,=20
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali =
beni;=20
tuttavia i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente,=20
contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di =
locazione=20
rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione =
della=20
presente legge; <BR>2) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la =
produzione=20
o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di =
emittenti=20
radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione; <BR>3)=20
concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; <BR>4) concernenti =
servizi=20
finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al =
trasferimento=20
di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni =
di=20
approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti; =
<BR>5)=20
concernenti contratti di lavoro; <BR>6) concernenti servizi di ricerca e =

sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente =
alla=20
stazione appaltante, perch=C3=A9 li usi nell'esercizio della sua =
attivit=C3=A0, a=20
condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da =
tale=20
amministrazione. <BR>15. La presente legge non si applica agli appalti =
pubblici=20
di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente =

aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente =

aggiudicatore o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni =
aggiudicatrici=20
o enti aggiudicatori, in base ad un diritto esclusivo di cui esse =
beneficiano in=20
virt=C3=B9 di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative =
pubblicate,=20
purch=C3=A9 tali disposizioni siano compatibili con il trattato =
istitutivo della=20
Comunit=C3=A0 europea. <BR>16. Per gli appalti di servizi di cui =
all'allegato II B e=20
per quelli il cui valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei =
servizi=20
di cui all'allegato II A, la presente legge si applica limitatamente=20
all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 22, commi 22 e 23. <BR>17. La =
presente=20
legge si applica agli organismi di diritto pubblico, come definiti =
all'articolo=20
2, comma 6, la cui attivit=C3=A0 sia finanziata in modo maggioritario =
dallo Stato,=20
oppure la cui gestione sia soggetta al controllo dello Stato, oppure il =
cui=20
organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da =
membri=20
dei quali pi=C3=B9 della met=C3=A0 =C3=A8 designata dallo Stato, qualora =
tali organismi debbano=20
affidare a terzi l'esecuzione di lavori relativi a opere di competenza=20
regionale, o l'esecuzione di servizi e forniture accessori o connessi a =
tali=20
lavori. <BR><BR>Art. 4 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Regolamento</SPAN><BR>1.=20
Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta =
regionale,=20
su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, =
adotta una=20
proposta di regolamento di attuazione e la trasmette al Consiglio =
regionale per=20
la sua approvazione. Tale regolamento, oltre le materie per le quali =
=C3=A8=20
espressamente richiamato, definisce in particolare: <BR>a) le funzioni e =
i=20
compiti del responsabile del procedimento; <BR>b) le forme di =
pubblicit=C3=A0 e di=20
conoscibilit=C3=A0 degli atti procedimentali e delle procedure di =
accesso a tali=20
atti; <BR>c) i rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla=20
realizzazione dei lavori e alle relative competenze; <BR>d) la =
valutazione delle=20
offerte con il criterio dell'offerta economicamente pi=C3=B9 =
vantaggiosa; <BR>e) il=20
trasferimento in propriet=C3=A0 all'appaltatore dei beni immobili della =
pubblica=20
amministrazione; <BR>f) la procedura di verifica e validazione dei =
progetti.=20
<BR>2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento si applicano =
nel=20
territorio della Regione, ad eccezione delle parti incompatibili con le=20
disposizioni della presente legge: <BR>a) il decreto del Presidente =
della=20
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modifiche, nelle parti =
non=20
abrogate, cos=C3=AC come modificato dall'articolo 256 del decreto =
legislativo n. 163=20
del 2006; <BR>b) il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 =
(Regolamento=20
recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici). =
<BR><BR>Titolo II=20
<BR>Programmazione e progettazione dei lavori, <BR>forniture e servizi =
pubblici=20
(fase interna) <BR><BR>Art. 5 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Programmazione=20
degli appalti di lavori di competenza degli enti</SPAN><BR>1. Sono di =
competenza=20
degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e =
b)=20
chiamati tutti pi=C3=B9 brevemente enti, le opere che non sono =
ricomprese fra quelle=20
elencate all'articolo 6, comma 12, che sono di competenza della Regione. =
Per i=20
lavori di importo superiore a euro 200.000 di propria competenza, che =
intendono=20
realizzare, gli enti sono tenuti alla definizione di un programma =
triennale e=20
dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori =

previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, =
unitamente=20
all'elenco annuale. <BR>2. Il programma triennale costituisce momento =
attuativo=20
di studi di fattibilit=C3=A0 ed individua in modo puntuale, sintetico e =
con un ordine=20
di priorit=C3=A0 l'oggetto di ogni singolo intervento che si intende =
realizzare, il=20
relativo costo complessivo presunto e le risorse finanziarie disponibili =
o=20
segnala l'eventuale carenza di risorse. <BR>3. Gli studi indicano le=20
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed =
economico-finanziarie=20
dell'intervento e contengono un'analisi dello stato di fatto per quanto =
riguarda=20
le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, =
paesaggistiche e di=20
sostenibilit=C3=A0 ambientale, socioeconomiche, amministrative e =
tecniche. <BR>4.=20
Sono prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio =
esistente,=20
di completamento di lavori gi=C3=A0 iniziati, nonch=C3=A9 gli interventi =
per i quali=20
ricorra la possibilit=C3=A0 di finanziamento con la prevalenza di =
capitale privato.=20
Nel programma triennale sono inoltre indicati i beni immobili che =
possono essere=20
oggetto di diretta alienazione, anche del solo diritto di superficie, =
previo=20
esperimento di una gara. Per gli interventi di manutenzione =C3=A8 =
sufficiente una=20
sintetica relazione con l'indicazione degli interventi e della stima =
sommaria=20
dei costi. <BR>5. L'elenco annuale identifica, tra i lavori inseriti nel =

programma triennale, quelli che si intendono realizzare o comunque =
avviare=20
nell'esercizio finanziario di riferimento, specificandone le =
caratteristiche=20
essenziali. <BR>6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale =C3=A8 =
subordinata=20
alla redazione ed approvazione: <BR>a) per i lavori di manutenzione, di =
una=20
sintetica relazione con l'indicazione degli interventi e dei costi; =
<BR>b) per i=20
lavori di importo inferiore a euro 2.000.000, di uno studio di =
fattibilit=C3=A0;=20
<BR>c) per i lavori di importo superiore a euro 2.000.000, della =
progettazione=20
preliminare. <BR>7. Un lavoro pu=C3=B2 essere inserito nell'elenco =
annuale,=20
limitatamente ad uno o pi=C3=B9 lotti, purch=C3=A9 con riferimento =
all'intero lavoro sia=20
stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state =
quantificate=20
le risorse complessive finanziarie; in ogni caso dovr=C3=A0 essere =
certificata la=20
funzionalit=C3=A0, fruibilit=C3=A0 e fattibilit=C3=A0 di ciascun lotto. =
<BR>8. L'elenco annuale=20
indica i lavori in economia per i quali =C3=A8 possibile formulare una =
previsione.=20
<BR>9. I progetti dei lavori degli enti inseriti nell'elenco annuale =
devono=20
essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. <BR>10. =
Il=20
programma triennale e l'elenco annuale sono approvati unitamente al =
bilancio di=20
previsione. Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti =
annuali=20
sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione =
presso la=20
sede degli enti per almeno trenta giorni consecutivi e sul sito internet =
della=20
stessa stazione appaltante. <BR>11. L'elenco annuale deve contenere=20
l'indicazione dei mezzi finanziari gi=C3=A0 disponibili sul proprio =
bilancio, o=20
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato o della Regione o =
di=20
altri enti pubblici, gi=C3=A0 stanziati nei rispettivi bilanci o =
acquisibili ai sensi=20
dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310 (Disposizioni =
urgenti=20
in materia di finanza locale), convertito con modificazioni dalla legge =
22=20
dicembre 1990, n. 403. <BR>12. Il programma triennale e l'elenco annuale =
sono=20
predisposti e adottati secondo gli schemi-tipo che, definiti =
dall'Assessorato=20
regionale competente in materia di lavori pubblici, sono pubblicati sul =
sito=20
internet della Regione. Nelle more di tale pubblicazione i programmi =
triennali=20
devono essere redatti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro =
delle=20
infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2005 e successive modifiche =
ed=20
integrazioni. <BR>13. Dopo la loro adozione il programma triennale e =
l'elenco=20
annuale sono comunicati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, =
che ne=20
d=C3=A0 pubblicit=C3=A0 mediante il sito informatico della Regione. Il =
programma triennale=20
adottato dall'ente =C3=A8 trasmesso a ciascuno degli Assessorati =
regionali competenti=20
a finanziare le opere inserite. Nell'adottare il programma triennale gli =
enti=20
possono modificare le previsioni o l'ordine di priorit=C3=A0 di quello =
precedente, in=20
seguito a nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze =
che=20
rendano opportuno il mutamento dell'interesse pubblico. <BR>14. Un =
lavoro non=20
inserito nell'elenco annuale pu=C3=B2 essere realizzato solo sulla base =
di un=20
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gi=C3=A0 previste =
tra i mezzi=20
finanziari dello stesso elenco, fatta eccezione per le risorse rese =
disponibili=20
da accertate economie. Sono altres=C3=AC realizzabili gli interventi =
imposti da=20
eventi imprevedibili o calamitosi, nonch=C3=A9 quelli dipendenti da =
sopravvenute=20
disposizioni di legge, regolamento o atto amministrativo adottati a =
livello=20
statale o regionale, ovvero atti adottati a livello comunitario. <BR>15. =
Le=20
amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei propri bilanci lo=20
stanziamento di un apposito fondo, non superiore al 5 per cento del =
valore degli=20
appalti inseriti nel piano triennale, per la predisposizione di studi, =
indagini=20
e ogni attivit=C3=A0 di ricerca propedeutica e necessaria per una =
corretta ed=20
efficace programmazione dei lavori da appaltare o affidare in =
concessione.=20
<BR><BR>Art. 6 <BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Programmi regionali di=20
finanziamento di opere pubbliche - Spese generali</SPAN><BR>1. La Giunta =

regionale, previo conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 13 della =
legge=20
regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle =
autonomie=20
locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), sui criteri =
generali,=20
approva annualmente, con le modalit=C3=A0 previste dell'articolo 4, =
primo comma,=20
lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme=20
sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle =
competenze della=20
Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive =
modifiche,=20
entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale regionale, =
un=20
programma di spesa, anche per programmi stralcio di settore, per il=20
finanziamento dei lavori pubblici e delle opere pubbliche di competenza=20
dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 3, comma =
2,=20
lettere a) e b). La proposta dell'Assessore competente tiene conto dei =
programmi=20
triennali degli enti di cui all'articolo 5 ed =C3=A8 corredata da una =
relazione=20
contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute da parte =
di tali=20
enti e da parte dei soggetti che non sono tenuti alla programmazione =
triennale,=20
l'indicazione del grado di utilizzazione dei precedenti finanziamenti=20
attribuiti, l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse. <BR>2. =
Salvo=20
eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed=20
indifferibili, l'Amministrazione regionale non pu=C3=B2 concedere =
finanziamenti per=20
interventi non inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 5 o =
quando=20
la richiesta dell'ente non rispetti l'ordine di priorit=C3=A0 indicato =
nel programma=20
stesso. <BR>3. In aderenza agli obiettivi indicati dal Documento annuale =
di=20
programmazione economicofinanziaria di cui alla legge regionale 2 agosto =
2006,=20
n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di =
contabilit=C3=A0 della=20
Regione autonoma della Sardegna), i programmi di spesa identificano le =
aree di=20
intervento, la ripartizione delle risorse finanziarie tra le aree di =
intervento=20
indicandone le priorit=C3=A0, le priorit=C3=A0 degli interventi =
nell'ambito di ogni area e=20
le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione =
delle=20
risorse. <BR>4. Le istanze di finanziamento devono riguardare =
esclusivamente=20
interventi inseriti nei programmi triennali delle opere pubbliche e, =
assieme a=20
detti programmi, sono presentate dai soggetti interessati, in data=20
immediatamente successiva all'approvazione del proprio bilancio, ai =
singoli=20
Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; le =
istanze devono=20
specificare se per la stessa opera =C3=A8 stata o sar=C3=A0 presentata =
richiesta di=20
finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo =
dell'Amministrazione=20
regionale e/o se =C3=A8 stato o sar=C3=A0 previsto il concorso di =
finanza privata. I=20
soggetti tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di =
propria=20
competenza approvano le necessarie modifiche al programma triennale ed=20
all'elenco annuale, in conseguenza di finanziamenti regionali non =
accertati al=20
momento dell'approvazione di tali atti e provvedono ad adeguare il =
livello=20
progettuale dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo =
5, comma=20
6. Per i soggetti che, ai sensi della presente legge, non sono tenuti =
alla=20
programmazione triennale, le richieste di finanziamento devono essere =
trasmesse=20
entro il 30 giugno di ogni anno e devono essere accompagnate da studi di =

fattibilit=C3=A0 o, se l'intervento deve essere avviato nell'anno, dagli =
elaborati=20
indicati all'articolo 5, comma 6; le istanze di finanziamento devono =
indicare i=20
tempi stimati per la progettazione e la realizzazione e devono =
specificare se,=20
per lo stesso intervento, =C3=A8 gi=C3=A0 stata presentata richiesta di =
finanziamento=20
all'Amministrazione regionale o ad altra amministrazione o se sar=C3=A0 =
previsto il=20
concorso di finanza privata. <BR>5. Fatti salvi i criteri determinati in =
piani=20
di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole =
categorie di=20
opere, i programmi di spesa devono essere conformi ai criteri generali =
di una=20
equa ripartizione territoriale dei finanziamenti e dell'esigenza di=20
completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano =
state gi=C3=A0=20
realizzate. <BR>6. Nel programma di spesa ciascun progetto =C3=A8 sempre =
finanziato=20
per intero. =C3=88 tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, =
pur facendo=20
parte di un pi=C3=B9 ampio progetto generale, siano gi=C3=A0 dotati di =
una distinta=20
funzionalit=C3=A0 e prevedano la realizzazione di opere autonomamente =
fruibili da=20
parte degli utenti. <BR>7. Tali programmi devono essere pubblicati sul =
sito=20
internet della Regione. <BR>8. Non sono ricomprese nei programmi le =
somme=20
destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, =
nonch=C3=A9 le=20
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di =
regolamenti=20
ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale, =
regionale o=20
comunitario ovvero i programmi attivati mediante bandi di selezione =
pubblica=20
degli interventi. <BR>9. Le opere incluse nei programmi triennali e =
negli=20
elenchi annuali, qualora finanziate dalla Regione con il programma di =
cui al=20
comma 1, sono delegate agli enti i quali curano la progettazione, =
l'appalto, la=20
direzione e l'esecuzione dei lavori e il collaudo dell'opera. Sono =
realizzati=20
mediante delega anche gli interventi finanziati dalla Regione ai =
soggetti che=20
non sono tenuti alla programmazione triennale. <BR>10. Le opere di =
interesse di=20
due o pi=C3=B9 enti locali sono di competenza delle unioni di comuni =
costituite ai=20
sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di =
comuni=20
e le comunit=C3=A0 montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di =
funzioni.=20
Misure di sostegno per i piccoli comuni). <BR>11. Non fanno parte dei =
programmi=20
triennali e degli elenchi annuali le opere di competenza =
dell'Amministrazione=20
regionale. <BR>12. Sono di competenza dell'Amministrazione regionale, ai =
fini=20
delle procedure di approvazione delle opere pubbliche: <BR>a) le opere =
portuali,=20
di competenza regionale, ed aeroportuali, le opere di viabilit=C3=A0 di =
interesse=20
regionale, le opere idrauliche di seconda e terza categoria, gli =
interventi per=20
la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi, salvo quelli =
attribuiti=20
alle province dalla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per=20
l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli =
insetti=20
nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante); <BR>b) =
le opere=20
concernenti il demanio e il patrimonio della Regione; le opere demaniali =
statali=20
delegate alla Regione a' termini del decreto del Presidente della =
Repubblica 19=20
giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la =
Sardegna=20
in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382); <BR>c) le opere =
classificate=20
regionali o di rilevanza regionale, con legge regionale; <BR>d) le opere =
urgenti=20
di prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumit=C3=A0 a =
seguito di=20
calamit=C3=A0 naturali, che non rientrino nella competenza primaria =
degli enti locali=20
o dello Stato; <BR>e) le opere di accumulo e di trasporto della risorsa =
idrica a=20
monte dell'incile dei sistemi idrici settoriali. <BR>13. Per =
l'attuazione delle=20
opere di competenza regionale inserite nel programma di cui al comma 1 =
si=20
procede in esecuzione diretta ovvero mediante finanziamenti da =
assentirsi, sulla=20
base di specifici atti convenzionali, agli enti individuati in sede di=20
programmazione regionale. <BR>14. Per tali opere l'inclusione nel =
programma =C3=A8=20
subordinata: <BR>a) per gli interventi di importo inferiore a 10.000.000 =
di=20
euro, alla redazione di uno studio che deve individuare il quadro dei =
bisogni e=20
delle esigenze da soddisfare e deve indicare le funzioni =
dell'intervento, una=20
sua sommaria descrizione e la stima preliminare dei costi; <BR>b) per =
gli=20
interventi di importo pari o superiore a 10.000.000 di euro, alla =
redazione=20
dello studio di fattibilit=C3=A0 secondo quanto previsto dall'articolo 4 =
della legge=20
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al =
Governo per=20
il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che =
disciplina=20
l'INAIL, nonch=C3=A9 disposizioni per il riordino degli enti =
previdenziali). <BR>Per=20
gli interventi di manutenzione =C3=A8 sufficiente una sintetica =
relazione con=20
l'indicazione degli interventi, della stima sommaria dei costi e delle =
eventuali=20
fonti di finanziamento; alla redazione dello studio di cui alla lettera =
a),=20
dello studio di fattibilit=C3=A0 di cui alla lettera b) o della =
relazione per gli=20
interventi di manutenzione, provvedono gli Assessorati competenti per le =
opere=20
in esecuzione diretta ed i soggetti attuatori per le opere da =
realizzarsi sulla=20
base di specifici atti convenzionali, ai sensi del comma 13. <BR>15.=20
All'erogazione dei finanziamenti delle opere delegate agli enti o delle =
opere da=20
realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali, si provvede con=20
determinazione del dirigente regionale competente per materia. I fondi,=20
assegnati con le modalit=C3=A0 previste dalle leggi finanziarie =
regionali per le=20
opere delegate, entrano a far parte del bilancio degli enti finanziati, =
con=20
destinazione specifica e sono utilizzati per l'esecuzione delle opere. =
<BR>16.=20
Le quote percentuali determinate sull'importo dei singoli finanziamenti =
in=20
delega o conseguenti ad atti convenzionali sono le seguenti, fatto salvo =
quanto=20
previsto al comma 17: <BR>a) 10 per cento dell'importo del finanziamento =

contestualmente all'emissione del provvedimento di delega o alla firma =
dell'atto=20
convenzionale; <BR>b) 15 per cento dell'importo del finanziamento, =
all'atto=20
dell'affidamento dei lavori; <BR>c) 30 per cento dell'importo del =
finanziamento,=20
per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti =
ricevuti; <BR>d)=20
ulteriore 30 per cento dell'importo, per spese sostenute nella misura =
del 90 per=20
cento degli acconti ricevuti; <BR>e) la quota restante, per spese =
sostenute=20
nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti. <BR>17. Per i=20
finanziamenti di importo inferiore a euro 300.000, le quote percentuali=20
determinate sull'importo dei singoli finanziamenti sono definite come =
segue:=20
<BR>a) 10 per cento dell'importo del finanziamento, contestualmente=20
all'emissione del provvedimento che autorizza l'erogazione del =
finanziamento;=20
<BR>b) 75 per cento dell'importo del finanziamento, all'atto =
dell'affidamento=20
dei lavori; <BR>c) la quota restante dell'importo, per spese sostenute =
nella=20
misura del 90 per cento degli acconti ricevuti. <BR>18. I fondi devono =
essere=20
impegnati dall'ente interessato entro il 31 dicembre dell'anno =
successivo a=20
quello di erogazione dei fondi ovvero del secondo anno successivo quando =
la loro=20
utilizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo delle =
opere da=20
realizzare. Tali termini sono interrotti in presenza di richiesta di =
pareri=20
obbligatori, autorizzazioni, nulla osta di competenza di altre =
amministrazioni.=20
Per impegno entro i termini si intende la costituzione di una =
obbligazione=20
giuridicamente perfezionata o quantomeno la pubblicazione del relativo =
bando di=20
gara, entro gli stessi termini, purch=C3=A9 faccia seguito l'affidamento =
dei lavori=20
entro l'esercizio immediatamente successivo. <BR>19. La norma di cui al =
comma 18=20
non si applica alle assegnazioni finanziarie disposte dallo Stato o =
dall'Unione=20
europea, per le quali valgono le specifiche disposizioni in termini di =
impegno,=20
di modalit=C3=A0 di rendicontazione e di eventuale restituzione. <BR>20. =
Le stazioni=20
appaltanti, per le opere di cui al comma 12 di competenza della Regione =
e per le=20
opere di cui all'articolo 5 di competenza degli enti, sono tenute a =
comprovare,=20
mediante fatture o parcelle quietanzate ovvero mediante documenti =
contabili=20
aventi forza probatoria equivalente, i pagamenti, intermedi e a saldo, =
per le=20
spese generali relative a tutti gli oneri sostenuti per la realizzazione =
delle=20
opere, anche attraverso personale dipendente della propria o di altra=20
amministrazione pubblica. <BR>21. Le spese per tali oneri, previste nel =
quadro=20
economico dell'intervento (quali progettazione e attivit=C3=A0 ad essa =
preliminari,=20
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di =
servizi,=20
direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione, assistenza e=20
contabilit=C3=A0, assicurazione dei dipendenti, spese per attivit=C3=A0 =
di consulenza e di=20
supporto, per commissioni giudicatrici, per pubblicit=C3=A0, per =
accertamenti di=20
laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale =
d'appalto,=20
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri =
collaudi=20
specialistici) devono essere certificate in base a documenti che =
consentano di=20
accertare che tali costi si riferiscono effettivamente ed esclusivamente =

all'intervento finanziato, anche qualora la stazione appaltante dovesse=20
avvalersi di personale proprio o di altra amministrazione pubblica; in =
tal caso=20
le spese devono essere certificate dal legale rappresentante della =
stazione=20
appaltante. <BR>22. Per le opere soggette a rendicontazione presso =
l'Unione=20
europea le stazioni appaltanti sono tenute a presentare la dimostrazione =
d=C3=AC=20
spesa e di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale con le =
modalit=C3=A0=20
definite dagli Assessorati regionali competenti nelle relative misure =
dei=20
programmi comunitari interessati. <BR>23. Gli Assessorati regionali =
effettuano,=20
in corso d'opera, accertamenti e controlli a campione, di natura =
tecnica,=20
amministrativa e contabile in ordine alla corretta esecuzione delle =
opere e=20
lavori finanziati dall'Amministrazione regionale; gli Assessorati =
regionali,=20
secondo le rispettive competenze, si riservano la facolt=C3=A0 di =
chiedere la=20
rendicontazione finale della spesa delle opere comunque finanziate=20
dall'Amministrazione regionale. <BR>24. A garanzia dell'efficiente ed =
efficace=20
attuazione dei programmi di opere pubbliche da realizzarsi in regime di =
delega o=20
mediante atti convenzionali, gli Assessorati regionali competenti in =
materia=20
provvedono all'attivazione di specifiche procedure di monitoraggio delle =
opere=20
stesse, mediante utilizzo di apposita quota parte delle risorse =
finanziarie=20
destinate, da determinarsi in sede di predisposizione del singolo =
programma di=20
cui all'articolo 4, comma primo, lettera l), della legge regionale n. 1 =
del=20
1977, ed all'articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1998. <BR>25. =
Sono=20
abrogate tutte le disposizioni concernenti procedure, modalit=C3=A0 di =
finanziamento=20
e di erogazione dei fondi, nonch=C3=A9 quelle inerenti il riconoscimento =
delle spese=20
generali per oneri connessi con la realizzazione delle opere, in =
contrasto con=20
le norme della presente legge. <BR><BR>Art. 7 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Unit=C3=A0 tecnica regionale per i lavori =
pubblici - Pareri e=20
approvazione dei progetti</SPAN><BR>1. =C3=88 istituita presso =
l'Assessorato=20
regionale competente in materia di lavori pubblici l'Unit=C3=A0 tecnica =
regionale per=20
i lavori pubblici, denominata Unit=C3=A0 tecnica regionale (UTR), avente =
funzione=20
consultiva e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di =
lavori=20
pubblici. Essa =C3=A8 composta dai seguenti membri con diritto di voto: =
<BR>a)=20
direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di =
lavori=20
pubblici, con funzioni di presidente; <BR>b) tre dirigenti dello stesso=20
Assessorato che hanno competenza in materia di infrastrutture, difesa =
del suolo,=20
edilizia e un dirigente dello stesso Assessorato esperto in materie=20
amministrative e giuridiche, con particolare riferimento alla =
contrattualistica=20
pubblica; <BR>c) quattro dirigenti dell'Amministrazione regionale, che =
hanno=20
competenza in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, =
compatibilit=C3=A0=20
ambientale, sanit=C3=A0; <BR>d) direttore dell'Agenzia regionale del =
distretto=20
idrografico della Sardegna. <BR>2. Partecipano alle sedute dell'UTR, =
senza=20
diritto di voto: <BR>a) esperti esterni alla Regione, nominati dalla =
Giunta=20
regionale ai sensi del comma 4, scelti tra professionisti iscritti a =
ordini=20
professionali da non meno di dieci anni o fra docenti universitari, con=20
particolare e comprovata esperienza in materia di acque pubbliche, =
dighe, opere=20
idrauliche, idriche e di bonifica, opere marittime, edilizia, =
urbanistica,=20
viabilit=C3=A0, impianti tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni =
culturali ed=20
architettonici, scienze geologiche, agrarie e forestali e in materie=20
giuridico-amministrative; il presidente dell'UTR convoca, di volta in =
volta,=20
alle sedute dell'organo collegiale, un numero di esperti esterni =
necessario in=20
relazione alla tipologia dei lavori o all'argomento trattato, non =
superiore a=20
sei; <BR>b) un dirigente dell'Assessorato regionale che ha disposto il=20
finanziamento dell'opera o che ha richiesto il parere dell'organo =
collegiale.=20
<BR>3. Le funzioni organizzative e di segreteria dell'UTR sono espletate =

dall'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici. =
<BR>4. Alla=20
nomina dei componenti dell'UTR e degli esperti esterni provvede la =
Giunta=20
regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di =
lavori=20
pubblici, individuando complessivamente un numero di esperti nelle =
diverse=20
discipline e materie non superiore a quindici. <BR>5. Nei casi di =
assenza o di=20
legittimo impedimento, il direttore generale e i dirigenti =
dell'Assessorato=20
regionale dei lavori pubblici e quelli dell'Amministrazione regionale, =
possono=20
delegare un sostituto scelto fra i dipendenti in servizio. <BR>6. Il =
presidente=20
convoca l'UTR con un preavviso minimo di sette giorni; per la =
validit=C3=A0 delle=20
sedute =C3=A8 necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; i =
pareri sono=20
assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti =
presenti; in=20
caso di parit=C3=A0 prevale il voto del presidente. Entro quindici =
giorni dalla data=20
della seduta i pareri dell'UTR sono comunicati agli enti interessati e =
sono=20
pubblicati sul sito internet della Regione. <BR>7. L'esposizione degli =
argomenti=20
in discussione =C3=A8 affidata ad un relatore o gruppo di relatori =
scelti tra i=20
componenti l'organo collegiale e gli esperti esterni che partecipano =
alla=20
seduta, che si avvalgono della relazione istruttoria predisposta dal =
servizio=20
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici competente per materia. =
Qualora=20
la specificit=C3=A0 dell'argomento lo richieda, possono essere chiamati =
a far parte=20
dell'attivit=C3=A0 istruttoria funzionari tecnici e amministrativi di =
altri=20
Assessorati, per gli aspetti di loro competenza. <BR>8. Gli esperti =
esterni, che=20
fanno parte dell'Unit=C3=A0 tecnica regionale, durano in carica due anni =
ed hanno=20
diritto ad un compenso di euro 500 per ogni seduta a cui hanno =
partecipato,=20
comprensivo del gettone di presenza e di tutte le attivit=C3=A0 svolte. =
Il=20
trattamento di missione degli esperti esterni =C3=A8 commisurato a =
quello spettante=20
ai dirigenti regionali. <BR>9. L'UTR =C3=A8 competente ad esprimere =
pareri=20
obbligatori: <BR>a) su progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici; =
<BR>b)=20
su perizie suppletive e di variante relative ai progetti di propria =
competenza e=20
che comportino modifiche sostanziali o spesa superiore al sesto quinto=20
dell'importo contrattuale originario; <BR>c) su riserve, compresa la =
richiesta=20
di esonero di penalit=C3=A0 contrattuali, iscritte dagli appaltatori sui =
documenti=20
contabili, a condizione che le stesse siano confermate sullo stato =
finale o=20
apposte in sede di collaudo, riguardino la richiesta di un maggior =
compenso=20
determinato o determinabile in somma superiore a euro 200.000 e non =
siano=20
oggetto di accordo bonario ai sensi dell'articolo 61; <BR>d) preliminari =
alle=20
procedure di gara per appalto concorso di importo superiore a euro =
5.000.000;=20
<BR>e) su ogni altro argomento di interesse generale, in materia di =
lavori=20
pubblici, su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessorato =
interessato.=20
<BR>10. Sui progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici, l'UTR =
esprime il=20
proprio parere sui progetti di importo superiore ai limiti indicati ai =
commi 16=20
e 17: <BR>a) preliminari, nel caso in cui si debba procedere all'appalto =

mediante concessione o appalto-concorso; <BR>b) preliminari e =
definitivi, nel=20
caso in cui si debba procedere all'appalto mediante appalto integrato; =
<BR>c)=20
preliminari e definitivi, nel caso in cui si debba procedere alla gara =
sulla=20
base di un progetto esecutivo. <BR>11. L'UTR esprime il proprio parere =
sui=20
progetti esecutivi di importo superiore ai limiti di cui ai commi 16 e =
17=20
esclusivamente nei casi seguenti: <BR>a) progetti presentati =
dall'aggiudicatario=20
di una procedura d'appalto espletata mediante concessione o appalto =
concorso;=20
<BR>b) progetti che comportino modifiche sostanziali rispetto ai =
progetti=20
definitivi di cui al comma 10, lettera c). <BR>12. I progetti parziali =
derivanti=20
da progetti generali sono considerati progetti a s=C3=A9 stanti, se in =
possesso di=20
autonomia funzionale e, in tal caso, sono sottoposti al preventivo =
parere=20
dell'UTR in relazione all'importo del solo progetto parziale. <BR>13. I =
progetti=20
parziali di progetti generali gi=C3=A0 approvati sono soggetti al parere =
dell'UTR se=20
comportino modifiche sostanziali al progetto generale. <BR>14. L'UTR =
esprime i=20
pareri di propria competenza sui progetti e sulle perizie entro il =
termine di=20
quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tale =
termine,=20
previa motivata comunicazione all'ente richiedente, pu=C3=B2 essere =
prorogato per non=20
oltre trenta giorni, nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del =
comma 9;=20
trascorsi detti termini, su richiesta dell'ente interessato, il servizio =

dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici competente per materia =
esprime,=20
entro i successivi trenta giorni, il parere sostitutivo. <BR>15. Fatte =
salve le=20
diverse attribuzioni degli organi statali in ordine alle opere pubbliche =

assistite da finanziamento totale o parziale dello Stato da realizzare =
nel=20
territorio della Sardegna, il presente articolo fissa, altres=C3=AC, le =
norme di=20
approvazione dei progetti delle opere pubbliche e di lavori pubblici, =
comunque=20
finanziati. <BR>16. I progetti di lavori pubblici o di opere pubbliche =
di=20
competenza della Regione sono approvati con determinazione del dirigente =
cui=20
compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa, previo =
parere:=20
<BR>a) del settore dell'Assessorato competente per materia, che ha =
curato=20
l'istruttoria, per importi fino a euro 6.000.000; <BR>b) dell'UTR negli =
altri=20
casi. <BR>17. I progetti di lavori pubblici o di opere pubbliche di =
importo fino=20
a euro 6.000.000 di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma =
2,=20
lettere a), b), c), d), e) ed f) sono approvati con provvedimento degli =
organi o=20
dei dirigenti competenti, previo parere del responsabile del =
procedimento o del=20
responsabile del servizio tecnico, che siano ingegneri o architetti. =
<BR>18. In=20
assenza di tali figure professionali, per i progetti redatti dai =
soggetti di cui=20
all'articolo 3, <BR>comma 2, lettere a) e b), possono esprimere i pareri =
anche=20
il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio tecnico =
in=20
possesso del diploma di geometra o di altro titolo equiparato, i quali, =
per=20
progetti di importo superiore a euro 2.000.000, si avvalgono di un =
incarico di=20
supporto tecnico-amministrativo, da affidarsi nel rispetto di quanto =
previsto=20
dall'articolo 11. <BR>19. Non possono rilasciare i pareri coloro che =
abbiano=20
collaborato alla progettazione. <BR>20. Nel caso in cui nell'organico =
delle=20
amministrazioni aggiudicatrici sia presente un solo funzionario tecnico, =

l'organo cui compete l'approvazione del progetto valuta se prescindere=20
dall'acquisizione del parere preliminare o se avvalersi di un incarico =
di=20
supporto tecnico-amministrativo, da affidarsi nel rispetto di quanto =
previsto=20
dall'articolo 11. <BR>21. Qualora l'opera non rientri nei limiti della=20
competenza di valore fissati dal comma 17, l'approvazione dei progetti =
=C3=A8=20
subordinata all'acquisizione del parere dell'UTR. <BR>22. Per i progetti =
per i=20
quali, ai sensi dell'articolo 13 e del regolamento di cui all'articolo =
4,=20
sussiste l'obbligo della verifica tecnica, tale adempimento sostituisce =
i pareri=20
previsti dalla lettera a) del comma 16 e dal comma 17, mentre deve =
essere sempre=20
acquisito il parere dell'UTR, se il progetto supera i limiti di importo =
indicati=20
negli stessi commi. <BR>23. Non possono conseguire l'approvazione i =
progetti per=20
i quali non siano stati acquisiti preventivamente i pareri obbligatori, =
le=20
autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle vigenti norme. <BR>24. I =
verbali=20
di nuovi prezzi, le perizie suppletive e quelle di variante in corso =
d'opera=20
sono approvati con le modalit=C3=A0 di cui al presente articolo. <BR>25. =
Nei limiti=20
delle competenze previste dalla presente legge, l'approvazione dei =
progetti=20
equivale a dichiarazione di pubblica utilit=C3=A0 e di =
indifferibilit=C3=A0 ed urgenza a=20
tutti gli effetti di legge, qualora siano stati completati gli =
adempimenti=20
preliminari previsti dalle vigenti disposizioni legislative e =
regolamentari in=20
materia di espropriazioni e pubblica utilit=C3=A0. Restano ferme le =
norme vigenti che=20
stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini =
urbanistici ed=20
espropriativi. <BR>26. Con l'entrata in vigore della presente legge, il =
Comitato=20
tecnico-amministrativo regionale (CTAR) e i Comitati =
tecnici-amministrativi=20
provinciali (CTAP), gi=C3=A0 istituiti con legge regionale 22 aprile =
1987, n. 24=20
(Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni =
varie in=20
materia di lavori pubblici), sono soppressi. Fino alla effettiva =
costituzione=20
dell'UTR, il parere di competenza =C3=A8 espresso dall'attuale Comitato=20
tecnico-amministrativo. <BR>27. I limiti di importo indicati nei commi =
16, 17 e=20
18 sono aggiornati, con decreto dell'Assessore regionale competente in =
materia=20
di lavori pubblici, di norma ogni cinque anni ovvero, se necessario, =
anche entro=20
un termine inferiore. <BR><BR>Art. 8 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Appalti di=20
lavori: responsabile unico del procedimento o responsabile delle singole =
fasi=20
del procedimento</SPAN><BR>1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, =
lettera=20
b), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in =
materia=20
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti=20
amministrativi), e successive modificazioni, un responsabile unico del=20
procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal =
programma=20
triennale dei lavori pubblici per le fasi della =
progettazione,dell'affidamento e=20
dell'esecuzione. <BR>2. Il responsabile del procedimento assicura, in =
ogni fase=20
di attuazione degli interventi, il rispetto dei tempi di realizzazione, =
il=20
corretto svolgimento delle procedure, il controllo sui livelli di =
prestazione,=20
di qualit=C3=A0 e di prezzo determinati in coerenza alla copertura =
finanziaria;=20
segnala eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione =
degli=20
interventi e accerta la libera disponibilit=C3=A0 delle aree e degli =
immobili=20
necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni =
relativi alle=20
principali fasi di svolgimento del processo attuativo, necessari per =
l'attivit=C3=A0=20
di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. <BR>3. =
Il=20
regolamento di cui all'articolo 4 disciplina ulteriori funzioni del =
responsabile=20
del procedimento, anche in relazione ai compiti ed alle =
responsabilit=C3=A0 del=20
direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e sicurezza =
durante=20
la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo =
14=20
agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le =

prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri =
temporanei=20
o mobili), e successive modifiche ed integrazioni. <BR>4. Il =
responsabile del=20
procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati ai =
compiti=20
per cui =C3=A8 nominato. Per lavori e servizi attinenti all'ingegneria e =

all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni =
aggiudicatrici=20
deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di =
dipendenti=20
di ruolo in possesso di tali professionalit=C3=A0, le stazioni =
appaltanti nominano il=20
responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio o =
possono=20
procedere ai sensi del comma 5. <BR>5. Qualora l'organico dei soggetti =
di cui al=20
comma 1 presenti carenze accertate e non consenta di disporre delle =
adeguate=20
competenze professionali in relazione alle caratteristiche =
dell'intervento, i=20
compiti di supporto all'attivit=C3=A0 del responsabile del procedimento =
possono=20
essere affidati, con le procedure e le modalit=C3=A0 previste per =
l'attribuzione=20
degli incarichi di cui all'articolo 11, a professionisti singoli o =
associati, a=20
societ=C3=A0 di professionisti o di ingegneria, aventi le necessarie =
competenze=20
specifiche, che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza =
assicurativa=20
a copertura dei rischi di natura professionale. <BR>6. L'Amministrazione =
e gli=20
enti regionali, in considerazione della struttura organica del personale =

prevista dalla legge regionale n. 31 del 1998, possono nominare, ai =
sensi della=20
legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i =
cittadini e=20
l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento =
dell'attivit=C3=A0=20
amministrativa), e successive modificazioni, e tramite i direttori dei =
servizi=20
competenti, un responsabile del procedimento per ogni singola fase del =
processo=20
attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione; spetta ai direttori =
dei=20
servizi la funzione di coordinamento e di controllo dei responsabili del =

procedimento da essi nominati. I direttori dei servizi competenti =
devono,=20
comunque, garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il =
responsabile=20
unico dalle disposizioni della presente legge. Il responsabile del =
procedimento,=20
qualora nominato, viene individuato, di norma, nel responsabile=20
dell'articolazione facente parte del servizio di appartenenza e deve =
essere un=20
dipendente in ruolo presso l'Amministrazione regionale o gli enti =
regionali. Per=20
le fasi della progettazione ed esecuzione il responsabile del =
procedimento deve=20
essere un tecnico. Nell'ipotesi in cui il dirigente dell'unit=C3=A0 =
organizzativa=20
competente affidi l'incarico di responsabile del procedimento ad un =
dipendente=20
della propria struttura che non abbia la qualifica dirigenziale, =
quest'ultimo=20
dovr=C3=A0 limitarsi allo svolgimento dell'attivit=C3=A0 istruttoria e =
di proposta, mentre=20
l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi rimane nella =
esclusiva=20
competenza del dirigente; sono fatte salve le competenze del direttore =
dei=20
lavori e del progettista per la sottoscrizione degli elaborati e/o gli =
atti che=20
ad essi competono secondo le specifiche disposizioni di legge. <BR>7. =
Qualora,=20
nella fase della progettazione, dell'affidamento o dell'esecuzione, si =
renda=20
necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni =
statali,=20
regionali o locali, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera =
b), su=20
proposta del responsabile unico del procedimento, possono promuovere la=20
conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del =
decreto=20
legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni. La medesima =
facolt=C3=A0 pu=C3=B2=20
essere esercitata dall'Amministrazione regionale e dagli enti regionali, =
su=20
proposta dei direttori dei servizi competenti. <BR>8. In materia di =
conferenza=20
dei servizi si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 241 del =
1990 e=20
successive modifiche. <BR><BR>Art. 9 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Progetti e=20
tipologie progettuali per l'appalto di lavori</SPAN><BR>1. Il progetto =
=C3=A8 il=20
documento tecnico costituito da un insieme di elaborati coordinati le =
cui=20
caratteristiche e i cui specifici contenuti dipendono dal livello di =
definizione=20
di volta in volta richiesto, in funzione della natura dell'oggetto =
dell'appalto.=20
<BR>2. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel =
rispetto=20
dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin =
dal=20
documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre =
livelli=20
di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed =
esecutiva,=20
in modo da assicurare la qualit=C3=A0 dell'opera e la rispondenza alle =
finalit=C3=A0=20
relative, la conformit=C3=A0 alle norme ambientali e urbanistiche e il=20
soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo=20
nazionale e comunitario. Le prescrizioni relative agli elaborati =
descrittivi e=20
grafici contenute nelle seguenti lettere a), b) e c) sono di norma =
necessarie=20
per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del=20
procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla =
specifica=20
tipologia e alla dimensione dei 18 lavori da progettare, ritenga tali=20
prescrizioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a=20
modificarle: <BR>a) il progetto preliminare definisce le caratteristiche =

qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da =
soddisfare e=20
delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione =
illustrativa=20
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla =
valutazione=20
delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili =
ambientali=20
e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivit=C3=A0 di riuso e =
riciclaggio,=20
della sua fattibilit=C3=A0 amministrativa e tecnica, accertata =
attraverso le=20
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da =
determinare in=20
relazione ai benefici previsti, nonch=C3=A9 in schemi grafici per =
l'individuazione=20
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, =
funzionali e=20
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare =
dovr=C3=A0 inoltre=20
consentire l'avvio della procedura espropriativa; <BR>b) il progetto =
definitivo=20
individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle =
esigenze, dei=20
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel =
progetto=20
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio =
delle=20
prescritte autorizzazioni e approvazioni; esso consiste in una relazione =

descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, =
nonch=C3=A9 delle=20
caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere =
sul=20
territorio, nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni =
generali=20
nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle =
opere e=20
delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da =
realizzare,=20
compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione, negli studi =
e=20
indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle =
caratteristiche=20
dell'opera, nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, in =
un=20
disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed =
economici=20
previsti in progetto nonch=C3=A9 in un computo metrico estimativo; gli =
studi e le=20
indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, =
sismico,=20
agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti =
fino ad un=20
livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli =

impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo; <BR>c) il =
progetto=20
esecutivo, redatto in conformit=C3=A0 al progetto definitivo, determina =
in ogni=20
dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve =
essere=20
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni =
elemento sia=20
identificabile in forma, tipologia, qualit=C3=A0, dimensione e prezzo; =
in particolare=20
il progetto =C3=A8 costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli =
esecutivi=20
delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale =
adeguate,=20
compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale =
di=20
appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e=20
dall'elenco dei prezzi unitari; esso =C3=A8 redatto sulla base degli =
studi e delle=20
indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori =
studi e=20
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che =
risultino=20
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e=20
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo; il =
progetto=20
esecutivo deve essere altres=C3=AC corredato da apposito piano di =
manutenzione=20
dell'opera e delle sue parti. <BR>3. Nei capitolati speciali sono =
inserite le=20
specifiche tecniche definite al numero 1), lettera a), dell'allegato =
III,=20
secondo quanto previsto dall'articolo 10. <BR>4. La progettazione deve=20
rispettare i vincoli esistenti preventivamente accertati, ove possibile, =
fin dal=20
documento preliminare; essa deve, inoltre, rispettare i principi di=20
minimizzazione dell'impegno di risorse di materiali non rinnovabili, di =
massimo=20
utilizzo delle risorse naturali impegnate, di massima =
manutentabilit=C3=A0,=20
durabilit=C3=A0 dei materiali ed agevole controllabilit=C3=A0 delle =
prestazioni nel tempo,=20
della massima efficienza energetica, di autoproduzione di energia, di =
risparmio=20
energetico con particolare attenzione all'inquinamento luminoso, e si =
svolge in=20
modo da assicurare: <BR>a) la qualit=C3=A0 del lavoro e la rispondenza =
alle finalit=C3=A0=20
relative; <BR>b) la conformit=C3=A0 alle norme ambientali ed =
urbanistiche; <BR>c) il=20
soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo =
nazionale=20
e comunitario; <BR>d) la minimizzazione dell'inquinamento acustico e =
luminoso.=20
<BR>5. I progettisti, nella redazione dei progetti, devono attenersi =
alle=20
indicazioni di prezzo contenute nel prezziario unico regionale e devono =
motivare=20
l'eventuale indicazione di voci di prezzo che abbiano valore di costo =
differente=20
ai riferimenti ivi contenuti. Il prezziario unico regionale =C3=A8 =
aggiornato con=20
cadenza annuale. <BR>6. Nei capitolati speciali d'appalto sono inserite=20
specifiche condizioni per favorire l'uso dei materiali <BR>recuperabili, =
secondo=20
le modalit=C3=A0 che sono indicate dalla Regione, dagli enti locali e da =
altri enti,=20
secondo le rispettive competenze. <BR>7. La Regione riconosce il valore=20
culturale delle peculiarit=C3=A0 storiche e tradizionali del proprio =
patrimonio=20
edilizio ed architettonico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali e =

contribuisce alla sua salvaguardia e tutela. Per le costruzioni e per =
gli=20
interventi devono essere utilizzati, per quanto possibile, con =
riferimento alle=20
opere esterne, materiali tradizionali tipici della zona. <BR>8. Il =
responsabile=20
unico del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, =
comma 2,=20
lettera b), o il dirigente del servizio competente per le =
amministrazioni di cui=20
all'articolo 3, comma 2, lettera a) qualora ritenga le prescrizioni di =
cui alle=20
lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo insufficienti o =
eccessive,=20
provvede ad integrarle o a modificarle. <BR>9. Gli oneri inerenti alla=20
progettazione, alla direzione lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli =
studi e=20
alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza, alle=20
prestazioni professionali specialistiche necessarie a definire gli =
elementi=20
necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni sua parte, =
fanno=20
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli =
lavori, negli=20
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni=20
aggiudicatrici e degli altri enti aggiudicatori. <BR>10. L'accesso per=20
l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie =
all'attivit=C3=A0 di=20
progettazione =C3=A8 autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del decreto =
del Presidente=20
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni=20
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica =
utilit=C3=A0),=20
cos=C3=AC come integrato dall'articolo 11, comma 2, dello stesso decreto =
per quanto=20
riguarda le modalit=C3=A0 di notifica ad un numero di destinatari =
superiore a=20
cinquanta. <BR>11. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni =
particolari=20
per l'esecuzione del contratto, purch=C3=A9 siano compatibili con il =
diritto=20
comunitario e purch=C3=A9 siano precisate nel capitolato speciale o nel =
bando di gara=20
o nell'invito; tali condizioni possono attenere, in particolare, ad =
esigenze=20
sociali o ambientali. <BR><BR>Art. 10 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Specifiche=20
tecniche e documenti speciali</SPAN><BR>1. Le specifiche tecniche =
definite al=20
numero 1) dell'allegato III, figurano nel bando di gara, ovvero nel =
capitolato=20
d'oneri e, ove sia possibile, devono essere definite in modo da tenere =
conto dei=20
criteri di accessibilit=C3=A0 per i soggetti disabili, di una =
progettazione adeguata=20
per tutti gli utenti, della tutela ambientale. <BR>Esse, inoltre, devono =

consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la =
creazione di=20
ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla =
concorrenza.=20
<BR>2. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti =
in cui=20
sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche =
sono=20
formulate secondo una delle modalit=C3=A0 seguenti: <BR>a) mediante =
riferimento a=20
specifiche tecniche definite nell'allegato III, e, in ordine di =
preferenza, alle=20
norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni =
tecniche=20
europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad =
altri=20
sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di=20
normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle =
omologazioni=20
tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di=20
progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in =
opera dei=20
prodotti; ciascun riferimento contiene la menzione "equivalente"; <BR>b) =
in=20
termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere=20
caratteristiche ambientali; devono tuttavia essere sufficientemente =
precisi da=20
consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle =
stazioni=20
appaltanti di aggiudicare l'appalto; <BR>c) in termini di prestazioni o =
di=20
requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle =
specifiche=20
citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformit=C3=A0 a =
dette=20
prestazioni o a detti requisiti; <BR>d) mediante riferimento alle =
specifiche di=20
cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai=20
requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre =
caratteristiche. <BR>3.=20
Quando si avvalgono della possibilit=C3=A0 di fare riferimento alle =
specifiche di cui=20
al comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere =
un'offerta=20
per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle=20
specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta=20
l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni =
appaltanti, con=20
qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte =
ottemperano in=20
maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. =
Costituisce=20
un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una =
relazione=20
sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto. <BR>4. L'operatore =
economico=20
che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche =

tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega =
alla=20
richiesta di invito o, ove questa non sia prevista, all'offerta. <BR>5. =
Quando=20
si avvalgono della facolt=C3=A0, prevista al comma 2, di definire le =
specifiche=20
tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le =
stazioni=20
appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di =
servizi=20
conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una=20
omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una =
norma=20
internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo =
europeo di=20
normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i =
requisiti=20
funzionali da esse prescritti. <BR>6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, =
nella=20
propria offerta l'offerente =C3=A8 tenuto a provare in modo ritenuto =
soddisfacente=20
dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il =
lavoro, il=20
prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o =
ai=20
requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 3 e 4. <BR>7. Le =
stazioni=20
appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di=20
prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate alla =
lettera b)=20
del comma 2, possono utilizzare le specifiche dettagliate o, =
all'occorrenza,=20
parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee =
nazionali,=20
multinazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono =
le=20
seguenti condizioni: <BR>a) esse siano appropriate alla definizione =
delle=20
caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto =
dell'appalto; <BR>b)=20
i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di =
informazioni=20
scientifiche; <BR>c) le ecoetichettature siano adottate mediante un =
processo al=20
quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti=20
governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le =
organizzazioni=20
ambientali; <BR>d) siano accessibili a tutte le parti interessate. =
<BR>8.=20
Nell'ipotesi di cui al comma 7 le stazioni appaltanti possono precisare =
che i=20
prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi =
alle=20
specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono =
accettare=20
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione =
tecnica del=20
fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. =
<BR>9. Per=20
"organismi riconosciuti" si intendono i laboratori di prova, di =
calibratura e=20
gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme =
europee=20
applicabili. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati =
da=20
organismi riconosciuti di altri Stati membri. <BR>10. A meno di non =
essere=20
giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non =
possono=20
menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento =

particolare n=C3=A9 far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un =
tipo, a=20
un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di =
favorire o=20
eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento =
sono=20
autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione=20
sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non =
sia=20
possibile applicando i commi 2 e 3, a condizione che siano accompagnati=20
dall'espressione "o equivalente". <BR>11. Le amministrazioni =
aggiudicatrici e=20
gli altri enti aggiudicatori sono tenuti alla predisposizione di =
documenti=20
speciali in tutti i casi nei quali siano previsti da leggi dello Stato, =
della=20
Regione o da direttive europee. Gli stessi soggetti valutano =
l'opportunit=C3=A0 di=20
predisporre tali documenti ogni qualvolta ci=C3=B2 favorisce il miglior=20
raggiungimento degli obiettivi della presente legge, cos=C3=AC come =
indicati=20
all'articolo 1, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: <BR>a)=20
compatibilit=C3=A0 ambientale, uso razionale dei materiali e delle fonti =
energetiche=20
non rinnovabili; <BR>b) compatibilit=C3=A0 e sicurezza sismica, =
geologica, geotecnica=20
e geomorfologica. <BR>12. I requisiti minimi dei documenti speciali sono =

definiti dal regolamento di cui all'articolo 4. <BR><BR>Art. 11 =
<BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Attivit=C3=A0 di progettazione, direzione lavori =
ed=20
accessorie</SPAN><BR>1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di =
lavori=20
pubblici ed in particolare quelle relative alla progettazione =
preliminare,=20
definitiva ed esecutiva, alle attivit=C3=A0 tecnico-amministrative =
accessorie alla=20
progettazione, nonch=C3=A9 alla direzione dei lavori, al coordinamento =
della=20
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, agli =
incarichi di=20
supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento =
per le=20
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) o al =
dirigente del=20
servizio competente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma =
2,=20
lettera a), sono espletate: <BR>a) dagli uffici tecnici delle stazioni=20
appaltanti; <BR>b) dagli uffici consortili di progettazione e di =
direzione dei=20
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le aziende =
unit=C3=A0 sanitarie=20
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di =
bonifica=20
possono costituire con le modalit=C3=A0 di cui alla vigente normativa; =
<BR>c) dagli=20
uffici di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole =
amministrazioni=20
aggiudicatrici possono avvalersi per legge o sulla base di formale =
accordo;=20
<BR>d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui =
alla=20
legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di =
assistenza=20
e di consulenza), e successive modificazioni, ivi compresi, per gli =
interventi=20
che lo richiedano, i soggetti con qualifica di restauratore di beni =
culturali ai=20
sensi della vigente normativa; <BR>e) dalle societ=C3=A0 di =
professionisti; <BR>f)=20
dalle societ=C3=A0 di ingegneria; <BR>g) da raggruppamenti temporanei =
costituiti dai=20
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f); <BR>h) da consorzi stabili di =
societ=C3=A0=20
di professionisti di cui alla lettera e) e di societ=C3=A0 di ingegneria =
di cui alla=20
lettera f), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati =
che=20
abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, =
per un=20
periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di =
operare in=20
modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, =
istituendo a=20
tal fine una comune struttura di impresa nel settore della =
progettazione,=20
direzione lavori e prestazioni accessorie; =C3=A8 vietata la =
partecipazione a pi=C3=B9 di=20
un consorzio stabile; ai fini della partecipazione alle gare per =
l'affidamento=20
di incarichi di progettazione e attivit=C3=A0 tecnico-amministrative ad =
essa=20
connesse, a tali consorzi si applicano le disposizioni previste dalla =
normativa=20
statale in materia. <BR>2. I progetti redatti dai soggetti di cui al =
comma 1,=20
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo =
di=20
abilitazione e iscritti ai rispettivi albi professionali. I tecnici =
diplomati=20
possono firmare i progetti, nei limiti previsti dai rispettivi =
ordinamenti=20
professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione =
aggiudicatrice=20
ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso altra amministrazione, =
da=20
almeno cinque anni, siano inquadrati in un profilo professionale tecnico =
ed=20
abbiano svolto o collaborato ad attivit=C3=A0 di progettazione. <BR>3. =
Per i=20
dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuite le =
funzioni=20
di progettazione le amministrazioni stipulano, con oneri a proprio =
carico,=20
polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura =
professionale. Nel=20
caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le =
polizze=20
sono a carico di questi ultimi. <BR>4. In caso di accertata carenza di =
organico,=20
o di lavori di particolari complessit=C3=A0 e in tutte quelle ipotesi in =
cui,=20
motivatamente, le amministrazioni aggiudicatrici non possano far fronte =
con=20
proprio personale, le attivit=C3=A0 di cui al comma 1 del presente =
articolo possono=20
essere affidate ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e =
h).=20
<BR>5. Si intendono per: <BR>a) societ=C3=A0 di professionisti le =
societ=C3=A0 costituite=20
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti =
dai=20
vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societ=C3=A0 di =
persone di cui=20
al libro quinto del Codice civile, titolo V, capi II, III e IV, ovvero =
nella=20
forma di societ=C3=A0 cooperativa di cui al libro quinto del Codice =
civile, titolo=20
VI, capo I, che eseguono studi di fattibilit=C3=A0, ricerche, =
consulenze,=20
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruit=C3=A0 =
tecnico-economica=20
o studi di impatto ambientale; i soci delle societ=C3=A0 agli effetti =
previdenziali=20
sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attivit=C3=A0 in forma =
associata ai=20
sensi dell'articolo 1 della legge n. 1815 del 1939; ai corrispettivi =
delle=20
societ=C3=A0 si applica il contributo integrativo previsto dalle norme =
che=20
disciplinano le rispettive casse di previdenza di categoria cui ciascun=20
firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione =
obbligatoria al=20
relativo albo professionale; detto contributo dovr=C3=A0 essere versato =
pro quota=20
alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti =
vigenti;=20
<BR>b) societ=C3=A0 di ingegneria le societ=C3=A0 di capitali di cui al =
libro quinto del=20
Codice civile, titolo V, capi V, VI e VII, ovvero nella forma di =
societ=C3=A0=20
cooperative di cui al libro quinto del Codice civile, titolo VI, capo I, =
che non=20
abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di =
fattibilit=C3=A0,=20
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni =
di=20
congruit=C3=A0 tecnico-economica o studi di impatto ambientale. <BR>6. =
Ai fini=20
dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente articolo, le =
societ=C3=A0 di=20
ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con =
funzioni=20
di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della =
societ=C3=A0 e di=20
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici =
incaricati delle=20
progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una =
disciplina=20
tecnica attinente all'attivit=C3=A0 prevalente svolta dalla =
societ=C3=A0, abilitato=20
all'esercizio della professione da almeno 10 anni, nonch=C3=A9 iscritto, =
al momento=20
dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto =
dai=20
vigenti ordinamenti o abilitato all'esercizio della professione secondo =
le norme=20
del paese dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Al direttore =
tecnico o=20
ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, abilitato =
all'esercizio della=20
professione ed iscritto al relativo albo professionale, la societ=C3=A0 =
delega il=20
compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle =

prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli =
elaborati=20
comportano la solidale responsabilit=C3=A0 civile del direttore tecnico =
o del=20
delegato con la societ=C3=A0 di ingegneria nei confronti della stazione =
appaltante.=20
<BR>7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario =

l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli =
appositi albi=20
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente =
responsabili e=20
nominativamente indicati gi=C3=A0 in sede di presentazione dell'offerta, =
con la=20
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve =
inoltre=20
essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata=20
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. All'atto=20
dell'incarico deve essere dimostrata la regolarit=C3=A0 contributiva del =
soggetto=20
affidatario. <BR>8. Al fine di valorizzare i giovani professionisti, i =
soggetti=20
e i raggruppamenti temporanei previsti dal comma 1, lettere d), e), f), =
g) e h),=20
sono obbligati a indicare, in qualit=C3=A0 di co-progettista, almeno un=20
professionista iscritto all'albo professionale ovvero in possesso dei=20
corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno di =
cinque=20
anni. <BR>9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono=20
partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, =
nonch=C3=A9 agli=20
eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto attivit=C3=A0 =
di=20
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, =
subappalti e=20
cottimi non pu=C3=B2 partecipare un soggetto controllato, controllante o =
collegato=20
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di =
controllo e di=20
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto =
dall'articolo 2359=20
del Codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti =
dell'affidatario=20
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento=20
dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonch=C3=A9 agli affidatari di =
attivit=C3=A0 di=20
supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. <BR>10. Gli =
affidatari dei=20
servizi di supporto al responsabile unico del procedimento non possono=20
partecipare agli appalti dei servizi di progettazione ovvero ad appalti =
e=20
concessioni di lavori pubblici nonch=C3=A9 a subappalti e cottimi dei =
lavori pubblici=20
con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente =
o per=20
il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o =
collegato a=20
questi ai sensi del comma 9 del presente articolo. <BR>11. Ai =
corrispettivi=20
relativi alle attivit=C3=A0 professionali di cui al comma 5, lettera b), =
si applica=20
il contributo integrativo, qualora previsto dalle norme che regolano la =
cassa di=20
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa =
riferimento in=20
forza della iscrizione obbligatoria al relativo ordine o albo =
professionale.=20
Detto contributo dovr=C3=A0 essere versato pro quota alle rispettive =
casse secondo=20
gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. <BR>12. Per =
l'affidamento=20
degli incarichi di cui al comma 1, il cui importo stimato sia pari o =
superiore=20
alla soglia comunitaria (IVA esclusa) si applicano le disposizioni =
previste=20
dalla presente legge per l'affidamento dei servizi sopra soglia; per i =
contratti=20
pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di =
rilevanza=20
comunitaria, si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo =
I, capo=20
I del decreto legislativo n. 163 del 2006. <BR>13. Gli incarichi di cui =
al comma=20
1 di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria sono affidati =
secondo=20
quanto stabilito dai commi 14, 15 e 16. 14. Per l'affidamento di =
incarichi il=20
cui importo stimato sia superiore a euro 100.000 si procede mediante =
gare ad=20
evidenza pubblica, secondo le procedure previste dalla presente legge =
per=20
l'appalto dei servizi sotto soglia. <BR>15. Per l'affidamento delle =
prestazioni=20
di cui al comma 1 del presente articolo il cui importo stimato sia =
inferiore a=20
euro 100.000 le stazioni appaltanti per il tramite, secondo i rispettivi =

ordinamenti, del responsabile del procedimento o del dirigente =
competente,=20
possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui alle lettere d), =
e), f) e=20
g) del comma 1, nel rispetto dei principi di non discriminazione, =
parit=C3=A0 di=20
trattamento, proporzionalit=C3=A0, trasparenza e rotazione, previa =
consultazione di=20
almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti =
idonei,=20
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di=20
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, aggiornati=20
annualmente. A tali elenchi possono essere iscritti i soggetti che ne =
facciano=20
richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneit=C3=A0 morale =
e di capacit=C3=A0=20
professionale e tecnico-organizzativa. I criteri di selezione degli =
operatori da=20
invitare a presentare offerta devono tener conto dell'esperienza =
pregressa in=20
termini di adeguatezza e proporzionalit=C3=A0 rispetto all'incarico da =
affidare. La=20
migliore offerta =C3=A8 selezionata con il criterio del prezzo pi=C3=B9 =
basso o con il=20
criterio dell'offerta economicamente pi=C3=B9 vantaggiosa. Le stazioni =
appaltanti=20
scelgono il criterio di affidamento ritenuto pi=C3=B9 adeguato in =
relazione alla=20
tipologia e all'importo dell'incarico. Costituisce titolo preferenziale=20
nell'affidamento, a parit=C3=A0 di valutazione, l'iscrizione all'albo =
professionale=20
da non pi=C3=B9 di cinque anni. Sul sito internet della stessa =
amministrazione e=20
presso l'albo pretorio deve essere reso noto il nominativo =
dell'affidatario. Le=20
amministrazioni devono assicurare una rotazione nell'affidamento degli=20
incarichi. <BR>16. Per le prestazioni di cui al comma 1 del presente =
articolo,=20
di importo stimato inferiore ai 20.000 euro, le stazioni appaltanti, per =
il=20
tramite, secondo i rispettivi ordinamenti, del responsabile del =
procedimento o=20
del dirigente competente, possono procedere all'affidamento diretto ai =
soggetti=20
di cui al comma l, lettere d), e), f), g) e h), secondo le modalit=C3=A0 =
e le=20
procedure previste nell'articolo 41, commi 1, 2, 3 e 5 della presente =
legge,=20
previa indicazione delle prestazioni nel regolamento interno per la =
disciplina=20
dell'attivit=C3=A0 contrattuale in economia ovvero nel regolamento =
istitutivo degli=20
elenchi di operatori economici di cui al comma 15. In tal caso il =
ribasso=20
sull'importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe =
professionali di=20
cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 (Corrispettivi delle =
attivit=C3=A0 di=20
progettazione e delle altre attivit=C3=A0, ai sensi dell'art.17, comma =
14-bis, della=20
L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche), =C3=A8 negoziato =
tra il=20
responsabile unico del procedimento o il dirigente ed il professionista =
cui si=20
intende affidare il servizio. <BR>17. Il regolamento di cui all'articolo =
4=20
stabilisce la disciplina di dettaglio per tali affidamenti. <BR>18. Ai =
fini=20
dell'individuazione dell'importo stimato per l'incarico, il conteggio =
comprende,=20
con l'esclusione dell'IVA e degli oneri previdenziali, oltre l'onorario =
e il=20
rimborso spese per i servizi di progettazione e per le attivit=C3=A0=20
tecnico-amministrative accessorie alla progettazione, tutti i compensi =
relativi=20
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, =
alla=20
direzione dei lavori, alle attivit=C3=A0 di supporto al RUP, qualora =
tali servizi non=20
siano assunti, anche parzialmente, da un dipendente tecnico=20
dell'amministrazione. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono =
subordinare=20
la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della =
progettazione e=20
delle attivit=C3=A0 tecnico amministrative connesse all'ottenimento del =
finanziamento=20
dell'opera progettata. L'importo presunto delle prestazioni, per i =
servizi=20
indicati nel presente articolo, =C3=A8 stimato ai sensi delle tariffe =
professionali=20
di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001. Per le prestazioni =
accessorie non=20
comprese nelle vigenti tariffe le stazioni appaltanti devono far =
riferimento=20
all'effettivo valore di mercato. La procedura di calcolo per la =
determinazione=20
del valore dell'incarico deve essere allegata all'avviso pubblico. =
<BR>19. In=20
tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non =
pu=C3=B2=20
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivit=C3=A0 relative =
alle indagini=20
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni =
e=20
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di =
dettaglio,=20
con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonch=C3=A9 per la sola =
redazione=20
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la=20
responsabilit=C3=A0 del progettista. <BR>20. Le progettazioni definitiva =
ed esecutiva=20
sono di norma affidate allo stesso soggetto, pubblico o privato, salvo =
che in=20
senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal =
responsabile unico=20
del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, =
lettera=20
b) o dal dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui =

all'articolo 3, comma 2, lettera a). In tal caso occorre l'accettazione, =
da=20
parte del nuovo progettista, dell'attivit=C3=A0 progettuale =
precedentemente svolta.=20
L'affidamento pu=C3=B2 ricomprendere entrambi i livelli di =
progettazione, fermo=20
restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente =
condizionato alla=20
determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva =
<BR>21.=20
L'attivit=C3=A0 di progettazione deve perseguire la qualit=C3=A0 =
architettonica=20
dell'intervento da realizzare, nel rispetto dei principi richiamati =
all'articolo=20
1 ed all'articolo 68. <BR>22. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, =
lettera=20
d), operanti nei settori speciali di cui alla direttiva 2004/17/CE, =
possono=20
affidare le progettazioni, nonch=C3=A9 le connesse attivit=C3=A0 =
tecnico-amministrative=20
per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione =
dei=20
lavori di loro interesse, direttamente a societ=C3=A0 di ingegneria di =
cui al comma=20
1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purch=C3=A9 almeno =
l'80 per=20
cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette societ=C3=A0 =
nella Unione=20
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al =
soggetto da=20
cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai =
sensi=20
dell'articolo 2359 del Codice civile. <BR><BR>Art. 12 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Incentivi per la progettazione di =
lavori</SPAN><BR>1. Una=20
somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base della gara, =

compresa tra le somme del quadro economico dell'intervento, =C3=A8 =
ripartita tra il=20
responsabile unico del procedimento e gli incaricati della =
progettazione, del=20
piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, =
nonch=C3=A9 tra i loro=20
collaboratori, con le modalit=C3=A0 ed i criteri stabiliti in sede di =
contrattazione=20
decentrata e riportati in un regolamento adottato dall'amministrazione. =
La=20
percentuale effettiva, entro la misura massima sopra indicata, al lordo =
di tutti=20
gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico=20
dell'amministrazione erogante, =C3=A8 stabilita da tale regolamento in =
relazione=20
all'entit=C3=A0 ed alla complessit=C3=A0 dell'opera da realizzare; la =
ripartizione tiene=20
conto delle responsabilit=C3=A0 professionali connesse alle specifiche =
prestazioni da=20
svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti alle =
prestazioni=20
che non sono svolte dai dipendenti dell'amministrazione, in quanto =
affidate a=20
soggetti esterni, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo =
3,=20
comma 2, lettere c), d) ed e), possono adottare con propri atti analoghi =

criteri. <BR>2. Ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 31 =
del 1998 e=20
successive modifiche, i criteri per il riparto degli incentivi sono =
determinati,=20
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con=20
deliberazione della Giunta regionale per l'Amministrazione regionale ed =
entro=20
trenta giorni a decorrere dalla delibera della Giunta regionale dai =
consigli di=20
amministrazione o dell'organo di amministrazione per gli enti; i criteri =

stabiliti dalla Giunta regionale costituiscono linee-guida per gli enti. =
<BR>3.=20
Il 35 per cento della tariffa professionale, al lordo di tutti gli oneri =

accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico=20
dell'amministrazione erogante, relativo alla redazione di un atto di=20
pianificazione comunque denominato =C3=A8 ripartito, con le =
modalit=C3=A0 previste dal=20
regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione che =
lo=20
abbiano redatto. Nelle more dell'emanazione di tale regolamento, le=20
amministrazioni applicano quello del Ministero delle infrastrutture e =
dei=20
trasporti. <BR>4. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera =
c) la=20
somma incentivante =C3=A8 versata, in proporzione alle prestazioni =
svolte,=20
dall'amministrazione aggiudicatrice all'amministrazione che ha fornito =
la=20
prestazione, che provvede al versamento in favore dei propri dipendenti. =
<BR>5.=20
=C3=88 vietato l'affidamento di attivit=C3=A0 di progettazione, =
direzione lavori,=20
collaudo, indagine e attivit=C3=A0 di supporto a mezzo di procedure =
diverse da quelle=20
previste dalla presente legge. <BR><BR>Art. 13 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Verifica e validazione del progetto per =
l'appalto di=20
lavori</SPAN><BR>1. In relazione alla tipologia, alla categoria, =
all'entit=C3=A0 ed=20
all'importanza dell'intervento, il regolamento di cui all'articolo 4 =
stabilisce=20
le modalit=C3=A0 dell'attivit=C3=A0 di verifica tecnica su ciascuna fase =
di progettazione.=20
<BR>2. La verifica =C3=A8 finalizzata ad accertare la qualit=C3=A0 della =
soluzione=20
progettuale prescelta e la sua compatibilit=C3=A0 con la normativa =
vigente e con lo=20
studio di fattibilit=C3=A0 o con il documento preliminare della =
progettazione o con=20
gli elaborati progettuali gi=C3=A0 approvati. <BR>3. Per i progetti di =
importo=20
superiore a 25.000.000 di euro la verifica deve essere effettuata da =
organismi=20
di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 o =
da una=20
unit=C3=A0 tecnica dell'amministrazione accreditata ai sensi delle =
stesse norme.=20
<BR>4. Per importi inferiori possono effettuare la verifica: <BR>a) i =
soggetti=20
indicati al comma 3; <BR>b) gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti =
se il=20
progetto sia redatto da progettisti esterni; <BR>c) gli uffici tecnici =
delle=20
stazioni appaltanti in possesso di un sistema interno di controllo di =
qualit=C3=A0 se=20
la verifica riguarda progetti redatti all'interno; <BR>d) i soggetti di =
cui=20
all'articolo 11, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) in possesso di un =
sistema=20
di controllo interno di qualit=C3=A0. <BR>5. L'affidamento ai soggetti =
esterni alle=20
amministrazioni aggiudicatrici pu=C3=B2 avvenire solo in caso di =
accertata carenza di=20
organico o della inesistenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. =
<BR>6.=20
Prima di iniziare le procedure per l'appalto dei lavori, le =
amministrazioni=20
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e quelle di =
cui alla=20
lettera b), procedono, rispettivamente attraverso il dirigente del =
servizio=20
competente ed il responsabile unico del procedimento, nei termini e =
secondo le=20
modalit=C3=A0 stabilite dal regolamento, alla validazione del progetto =
posto a base=20
di gara, mediante atto formale che riporta gli esiti delle verifiche =
effettuate=20
ai sensi del comma 1 e dell'esame in contraddittorio con il progettista, =
previa=20
acquisizione di tutti i pareri richiesti dalle leggi vigenti, compreso, =
se=20
previsto, quello dell'organo consultivo. Gli altri enti aggiudicatori=20
individuano al proprio interno il soggetto che deve procedere alla =
validazione=20
del progetto. <BR>7. Il soggetto o i soggetti che effettuano la verifica =
del=20
progetto devono essere muniti di una polizza indennitaria civile per =
danni a=20
terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivit=C3=A0 di =
propria=20
competenza. <BR>8. Sono a carico delle amministrazioni la stipulazione =
delle=20
polizze, ed i relativi oneri, a copertura dei rischi di natura =
professionale a=20
favore dei dipendenti ai quali =C3=A8 attribuito l'incarico di =
validazione dei=20
progetti. <BR>9. L'attivit=C3=A0 di verifica del progetto =C3=A8 =
incompatibile con quella=20
di progettazione. <BR>10. Fino all'entrata in vigore del regolamento di =
cui=20
all'articolo 4 gli incarichi di verifica di importo inferiore a euro =
100.000=20
possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di =
non=20
discriminazione, parit=C3=A0 di trattamento, proporzionalit=C3=A0 e =
trasparenza,=20
assicurando adeguata pubblicit=C3=A0, secondo le modalit=C3=A0 di cui =
all'articolo 11,=20
comma 15. <BR>11. Per importi superiori si procede secondo le norme =
previste=20
dalla presente legge per gli appalti di servizi. <BR><BR>Art. 14 =
<BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Forniture e servizi: elaborati =
progettuali</SPAN><BR>1.=20
Per gli appalti di forniture e servizi di qualunque importo nella fase =
della=20
progettazione il responsabile del procedimento per le amministrazioni di =
cui=20
all'articolo 3, comma 2, lettera b), o il dirigente del servizio =
competente per=20
le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), individua =
gli=20
idonei livelli di progettazione ed i loro contenuti documentali, in =
relazione=20
alla tipologia ed alla complessit=C3=A0 dell'oggetto dell'appalto. =
<BR>2. Nei=20
capitolati speciali sono inserite le specifiche tecniche definite al =
numero 1 b)=20
dell'allegato III, secondo quanto previsto dall'articolo 10. <BR>3. Le =
stazioni=20
appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del=20
contratto, purch=C3=A9 siano compatibili con il diritto comunitario e =
purch=C3=A9 siano=20
precisate nel capitolato speciale o nel bando di gara o nell'invito; =
tali=20
condizioni possono attenere, in particolare, ad esigenze sociali o =
ambientali.=20
<BR><BR>Titolo III <BR>Indizione e svolgimento della gara per =
l'affidamento=20
dell'appalto e della concessione <BR>(fase di evidenza pubblica) =
<BR><BR>Art. 15=20
<BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Fasi della procedura</SPAN><BR>1. Le=20
amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di =
affidamento,=20
decretano di contrarre i pubblici contratti in conformit=C3=A0 ai propri =
ordinamenti=20
e individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione. =
<BR>2. Le=20
procedure di affidamento selezionano la migliore offerta mediante uno =
dei=20
criteri previsti dalla presente legge. Al termine della procedura =C3=A8 =
dichiarata=20
l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. <BR>3.=20
L'aggiudicazione provvisoria, ove previsto, =C3=A8 soggetta ad =
approvazione=20
dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni=20
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti=20
aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli =
ordinamenti,=20
decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte =
dell'organo=20
competente. In mancanza il termine =C3=A8 pari a trenta giorni. Il =
termine =C3=A8=20
interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia =
nuovamente a=20
decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo =
richiedente.=20
Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, =
quello di=20
trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata. <BR>4. La stazione =

appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ed =
effettuate con=20
esito positivo le verifiche di cui all'articolo 18, comma 3, procede=20
all'aggiudicazione definitiva. Sono fatte salve le norme regionali in =
materia di=20
controllo sugli atti degli enti regionali. <BR>5. Ciascun concorrente =
non pu=C3=B2=20
presentare pi=C3=B9 di una offerta. L'offerta =C3=A8 vincolante per il =
periodo indicato=20
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per =
centottanta=20
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione=20
appaltante pu=C3=B2 chiedere agli offerenti il differimento di detto =
termine.=20
L'offerta dell'aggiudicatario =C3=A8 vincolante fino al termine previsto =
per la=20
stipula del contratto. <BR>6. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di =
autotutela=20
nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto =
di=20
appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, =
salvo=20
diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero =
nell'ipotesi=20
di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la=20
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, =
l'aggiudicatario=20
pu=C3=B2, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi =
da ogni=20
vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun=20
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel =
caso di=20
lavori, se =C3=A8 intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza,=20
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per =
l'esecuzione=20
dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. <BR>7. Il =
contratto non=20
pu=C3=B2, comunque, essere stipulato prima di trenta giorni dalla =
comunicazione ai=20
contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai =
sensi=20
dell'articolo 50, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non=20
consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto =
termine.=20
<BR>8. L'esecuzione delle prestazioni previste in contratto pu=C3=B2 =
avere inizio=20
solo dopo la stipula salvo che, in casi di urgenza, la stazione =
appaltante o=20
l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle=20
condizioni previste nel regolamento di cui all'articolo 4. <BR>9. Il =
contratto =C3=A8=20
stipulato mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica=20
amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione =
aggiudicatrice=20
ovvero mediante scrittura privata nonch=C3=A9 in forma elettronica =
secondo le norme=20
vigenti per ciascuna stazione appaltante. <BR><BR>Art. 16 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Sistemi di realizzazione</SPAN><BR>1. I lavori =
possono=20
essere affidati esclusivamente mediante contratti di appalto o di =
concessione,=20
le forniture ed i servizi pubblici sono affidati esclusivamente mediante =

contratto di appalto; =C3=A8 fatto salvo quanto previsto dagli articoli =
40 e 41 per=20
l'affidamento con il sistema in economia. <BR>2. I contratti hanno per =
oggetto:=20
<BR>a) la sola esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture; =
<BR>b) la=20
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle =
forniture=20
(appalto integrato). <BR>3. L'appalto integrato pu=C3=B2 essere =
utilizzato per lavori=20
qualora: <BR>a) la componente impiantistica e tecnologica abbia una =
incidenza=20
superiore al 50 per cento del valore dei lavori da appaltare; <BR>b) i =
lavori=20
siano di importo inferiore a euro 200.000; <BR>c) i lavori siano di =
importo=20
superiore alla soglia comunitaria; <BR>d) si tratti di lavori di =
manutenzione,=20
restauro e scavi archeologici; <BR>e) si tratti di lavori di qualsiasi =
tipologia=20
e importo, da realizzare con finanziamenti concessi dalla Regione per =
interventi=20
finanziati o cofinanziati dall'Unione europea o finanziati con le =
risorse=20
assegnate dal CIPE per interventi nelle aree sottoutilizzate. <BR>4. =
L'appalto=20
integrato pu=C3=B2 essere utilizzato per servizi o forniture =
caratterizzati da=20
particolare complessit=C3=A0 impiantistica o tecnologica, ossia qualora =
la componente=20
impiantistica o tecnologica abbia una incidenza essenziale e fortemente=20
condizionante la funzionalit=C3=A0 del servizio o della fornitura da =
appaltare.=20
<BR>5. Nella procedura di gara finalizzata all'affidamento di un =
contratto con=20
oggetto la progettazione, oltre che l'esecuzione, deve essere posto a =
base il=20
progetto definitivo. <BR>6. Per partecipare all'appalto integrato o =
all'appalto=20
concorso, ogni operatore economico, e quindi sia le imprese in possesso=20
dell'attestazione per la sola costruzione, sia le imprese in possesso=20
dell'attestazione per la progettazione e l'esecuzione, deve avvalersi di =
un=20
progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo =
individuato in=20
sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare =
delle=20
spese di progettazione esecutiva, comprese nell'importo a base di =
appalto e i=20
requisiti richiesti al progettista, in conformit=C3=A0 a quanto previsto =
dalla=20
normativa in materia di gare di progettazione. L'appaltatore risponde =
dei=20
ritardi e degli oneri conseguenti alla necessit=C3=A0 di introdurre =
varianti in corso=20
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. <BR>7. I contratti di =
lavori=20
sono stipulati a corpo o a corpo e misura; i contratti di cui al comma =
3,=20
lettere a), b), c) ed e), sono stipulati a corpo; =C3=A8 facolt=C3=A0 =
delle=20
amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura i contratti di appalto =

relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonch=C3=A9 =
quelli relativi=20
alle opere in sotterraneo e alle opere di consolidamento dei terreni. =
<BR>8.=20
L'esecuzione dei lavori avviene in ogni caso solo dopo l'approvazione =
del=20
progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o degli =
organi=20
competenti. Si pu=C3=B2 prescindere dalla redazione e approvazione del =
progetto=20
esecutivo nell'ipotesi di lavori di manutenzione o di scavi =
archeologici. <BR>9.=20
I contratti di forniture e quelli di servizi possono essere stipulati a =
corpo, a=20
misura, a corpo e misura. <BR>10. Le amministrazioni aggiudicatrici di =
cui alle=20
lettere a) e b) ed i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere =
c), d) ed=20
e), non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato =
l'espletamento=20
delle funzioni di stazione appaltante; le amministrazioni comunali =
possono,=20
sulla base di apposite convenzioni, affidare tali funzioni alle =
rispettive=20
province di appartenenza. <BR>11. In sostituzione totale o parziale =
delle somme=20
di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara =
pu=C3=B2=20
prevedere il trasferimento all'appaltatore della propriet=C3=A0 di beni =
immobili=20
appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice gi=C3=A0 indicati nel =
programma di=20
cui all'articolo 5, in quanto non assolvono pi=C3=B9 a funzioni di =
interesse=20
pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena =
approvato il=20
certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara pu=C3=B2 prevedere =
un momento=20
antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile. <BR>12. La gara =
avviene=20
tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la =
sola=20
esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e=20
l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della =
migliore=20
offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla =
acquisizione dei=20
beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative,=20
rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei =
lavori,=20
qualora la loro combinazione risulti pi=C3=B9 conveniente per =
l'amministrazione=20
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La =
gara si=20
intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione =
del=20
bene. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le relative =
procedure.=20
<BR><BR>Art. 17 <BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Procedure di =
affidamento degli=20
appalti</SPAN><BR>1. Gli appalti di lavori, servizi e forniture sono =
affidati=20
mediante procedure aperte (pubblici incanti) o ristrette (licitazioni =
private),=20
come descritte al comma 4, ponendo a base un progetto esecutivo o un =
progetto=20
definitivo nelle differenti ipotesi in cui il contratto abbia per =
oggetto,=20
rispettivamente, le prestazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) =
del=20
comma 2 dell'articolo 16. <BR>2. Per speciali lavori, forniture o =
servizi, o ad=20
elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il =
possesso di=20
particolari competenze o la scelta di soluzioni tecniche differenziate, =
ovvero=20
per la realizzazione di edifici pubblici di rilievo per i quali =C3=A8 =
opportuno=20
garantire un particolare valore artistico e architettonico =C3=A8 =
ammesso l'appalto=20
concorso, previa motivata decisione del soggetto aggiudicatore; per gli =
appalti=20
di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di euro, deve essere =
acquisito=20
il parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 7; la gara si =
svolge sulla=20
base di un progetto preliminare. <BR>3. La procedura negoziata =
(trattativa=20
privata) =C3=A8 ammessa nei casi e con le modalit=C3=A0 di cui agli =
articoli 38 e 39.=20
<BR>4. Le procedure di affidamento sono cos=C3=AC definite: <BR>a) =
procedure aperte=20
(per pubblici incanti): quelle in cui ogni operatore economico =
interessato, in=20
possesso dei requisiti richiesti, pu=C3=B2 presentare offerta; <BR>b) =
procedure=20
ristrette (per licitazioni private e per appalti-concorso): quelle in =
cui ogni=20
operatore economico pu=C3=B2 chiedere di partecipare e in cui soltanto =
gli operatori=20
invitati dai soggetti aggiudicatori possono partecipare; <BR>c) =
procedure=20
negoziate (trattative private): quelle in cui i soggetti aggiudicatori=20
consultano pi=C3=B9 operatori economici da loro scelti e negoziano con =
uno o pi=C3=B9 di=20
essi le condizioni dell'appalto. <BR>5. Oltre alle procedure di cui al =
comma 4 i=20
soggetti aggiudicatori di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2=20
dell'articolo 3 possono ricorrere a procedure particolari quali: <BR>a)=20
l'affidamento con il sistema in economia, con le modalit=C3=A0 di cui =
agli articoli=20
40 e 41; <BR>b) il dialogo competitivo, cos=C3=AC come definito =
dall'articolo 42;=20
<BR>c) l'accordo quadro, cos=C3=AC come definito dall'articolo 43; =
<BR>d) il sistema=20
dinamico di acquisizione disciplinato dall'articolo 44. <BR>6.Gli stessi =

soggetti possono inoltre avvalersi dell'asta elettronica prevista dal =
richiamato=20
articolo 45. <BR>7. Per l'affidamento dei soli lavori, i soggetti di cui =

all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), possono ricorrere =
alla=20
procedura di licitazione privata semplificata come disciplinata =
dall'articolo=20
21. <BR>8. Tutti i soggetti elencati al comma 2 dell'articolo 3 possono=20
avvalersi del concorso di idee o di progettazione di cui all'articolo =
46.=20
<BR><BR>Art. 18 <BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Criteri di =
aggiudicazione e=20
verifica del possesso <BR>dei requisiti dichiarati in fase di =
gara</SPAN><BR>1.=20
I criteri per l'aggiudicazione degli appalti pubblici sono: <BR>a) per i =
lavori,=20
quello del prezzo pi=C3=B9 basso da determinarsi: <BR>1) per i contratti =
da=20
stipularsi a corpo, mediante ribasso sull'importo a base di gara; <BR>2) =
per i=20
contratti da stipularsi a corpo e misura, mediante ribasso sull'elenco =
prezzi;=20
per motivate ragioni l'aggiudicazione potr=C3=A0 essere effettuata =
mediante offerta=20
di prezzi unitari; <BR>3) per i contratti da stipularsi a misura, =
mediante=20
ribasso sull'elenco prezzi; per motivate ragioni l'aggiudicazione =
potr=C3=A0 essere=20
effettuata mediante offerta di prezzi unitari; <BR>b) per forniture e =
servizi,=20
quello del prezzo pi=C3=B9 basso, mediante ribasso sull'elenco prezzi, o =
sull'importo=20
a base di gara, o mediante offerta di prezzi unitari; <BR>c) per lavori, =

forniture e servizi, con il criterio dell'offerta economicamente =
pi=C3=B9 vantaggiosa=20
per la stazione appaltante, valutabile in base ad elementi diversi =
collegati,=20
variabili secondo l'oggetto dell'appalto, da indicarsi nel bando quali, =
a solo=20
titolo esemplificativo: la qualit=C3=A0, il prezzo, il valore tecnico, =
le=20
caratteristiche estetiche, funzionali, ambientali, il costo di =
utilizzazione, il=20
rendimento, il servizio successivo e l'assistenza tecnica, il termine di =

esecuzione o consegna; <BR>d) per i servizi di progettazione, con il =
criterio=20
del prezzo pi=C3=B9 basso o con il criterio dell'offerta economicamente =
pi=C3=B9=20
vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi collegati, variabili =
secondo=20
l'oggetto della prestazione, da indicarsi nel bando quali: <BR>1) pregio =
tecnico=20
e caratteristiche estetiche e funzionali dell'offerta; <BR>2) =
caratteristiche=20
qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione =
delle=20
modalit=C3=A0 di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; =
<BR>3) ribasso=20
percentuale da indicarsi nell'offerta economica. <BR>2. I soggetti =
aggiudicatori=20
indicano nel bando di gara e nel capitolato speciale il peso da =
attribuire a=20
ciascun elemento e, ove necessario, sub elementi e sub pesi, per =
determinare=20
l'offerta economicamente pi=C3=B9 vantaggiosa e, solo nel caso in cui =
per ragioni=20
valide e dimostrabili non sia possibile indicare la ponderazione degli =
elementi=20
di valutazione, questi saranno indicati in ordine decrescente di =
importanza.=20
<BR>3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, per gli appalti di =
lavori,=20
servizi e forniture, al fine di procedere alla verifica dei requisiti =
richiesti=20
dal bando o dalla lettera di invito (di capacit=C3=A0 =
economicofinanziaria e=20
tecnico-organizzativa, nonch=C3=A9 generali di partecipazione) i =
soggetti=20
aggiudicatori richiedono, entro dieci giorni dalla conclusione della =
gara e=20
prima di procedere all'approvazione dell'aggiudicazione, ove previsto, =
al=20
concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in =
graduatoria, di=20
comprovare, entro un congruo termine perentorio, che deve essere =
indicato nel=20
bando di gara, dal ricevimento della richiesta, il possesso dei =
requisiti=20
dichiarati in fase di gara. <BR>4. Nell'ipotesi in cui tale prova non =
sia=20
fornita o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, i =
soggetti=20
aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara,=20
all'escussione della cauzione provvisoria ed alla nuova aggiudicazione, =
previa=20
definizione della nuova soglia di anomalia, qualora le condizioni di =
gara=20
prevedano la determinazione di tale soglia. <BR>5. Per gli appalti di =
lavori,=20
servizi e forniture i soggetti aggiudicatori procedono alla =
comunicazione del=20
fatto all'Autorit=C3=A0 di vigilanza sui lavori pubblici per i =
provvedimenti di=20
competenza. <BR>6. Per gli appalti di lavori di importo superiore a euro =

20.658.276, si rinvia a quanto espressamente previsto dall'articolo 3, =
comma 6,=20
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 =
(Regolamento=20
recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di =
lavori=20
pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, =
e=20
successive modificazioni), e dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge =
regionale=20
9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle =
imprese per=20
la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono =
nell'ambito=20
territoriale regionale), e successive modifiche. <BR><BR>Art. 19 =
<BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Offerte in variante</SPAN><BR>1. Quando =
l'aggiudicazione=20
avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente pi=C3=B9 =
vantaggiosa, il=20
soggetto aggiudicatore pu=C3=B2 prendere in considerazione le varianti =
presentate=20
dagli offerenti, se conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa =

amministrazione. <BR>2. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di =
gara se le=20
varianti sono ammesse; in mancanza di indicazione, le varianti non sono =
ammesse.=20
<BR>3. Il soggetto aggiudicatore che ammette le varianti precisa nel =
capitolato=20
speciale i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, =
nonch=C3=A9 le=20
modalit=C3=A0 per la loro presentazione. <BR>4. Nelle procedure di =
aggiudicazione=20
degli appalti pubblici di forniture o di servizi, i soggetti =
aggiudicatori che=20
abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il =
solo=20
fatto che se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di =
servizi=20
anzich=C3=A9 un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture =
anzich=C3=A9 un=20
appalto pubblico di servizi. <BR><BR>Art. 20 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Offerte anormalmente basse</SPAN><BR>1. Se per =
un appalto=20
di importo inferiore o superiore alla soglia comunitaria, qualunque sia =
il=20
criterio di aggiudicazione, alcune offerte appaiono anormalmente basse =
rispetto=20
alla prestazione, il soggetto aggiudicatore, prima di respingere tali =
offerte=20
richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli =

elementi costitutivi dell'offerta che possono, in particolare, =
riguardare:=20
<BR>a) l'economia del processo di costruzione, del processo di =
fabbricazione dei=20
prodotti o del metodo di prestazione del servizio; <BR>b) le soluzioni =
tecniche=20
adottate e/o le condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone =
l'offerente=20
per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, per prestare i servizi; =
<BR>c)=20
l'originalit=C3=A0 dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti; =
<BR>d)=20
l'eventualit=C3=A0 che l'offerente abbia ottenuto un aiuto di Stato; =
<BR>e) il costo=20
del lavoro, come periodicamente determinato dal competente Ministero in =
apposite=20
tabelle. <BR>2. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a =
trattamenti=20
salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti =
autorizzate dalla=20
legge. <BR>3. Per gli appalti di lavori non sono ammesse giustificazioni =
in=20
relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso =
d'asta in=20
conformit=C3=A0 all'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006 =
e successive=20
modifiche, nonch=C3=A9 al piano di sicurezza e coordinamento di cui =
all'articolo 12=20
del decreto legislativo n. 494 del 1996 e alla relativa stima dei costi =
conforme=20
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio =
2003, n. 222=20
(Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri =
temporanei=20
o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della L. 11 febbraio =
1994, n.=20
109). <BR>4. Per gli appalti di servizi e forniture nella valutazione=20
dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla =

sicurezza che devono essere specificamente indicati nell'offerta e =
risultare=20
congrui rispetto all'entit=C3=A0 e alle caratteristiche dei servizi o =
delle=20
forniture. <BR>5. Il soggetto aggiudicatore chiede a tutti i concorrenti =
che=20
hanno presentato offerte ritenute basse in modo anomalo, di presentare =
le=20
giustificazioni; verifica in contraddittorio con il primo concorrente in =

graduatoria gli elementi forniti e qualora confermi il giudizio di =
anomalia=20
dell'offerta, procede all'aggiudicazione in favore del secondo =
concorrente in=20
graduatoria, previa verifica dell'offerta, se risultata anormalmente =
bassa, o=20
all'aggiudicazione in favore del concorrente che segue, procedendo con =
le stesse=20
modalit=C3=A0. <BR>6. Per gli appalti di importo superiore alla soglia =
comunitaria,=20
il soggetto aggiudicatore che respinge un'offerta risultata anomala, =
provvede ad=20
informare la Commissione dell'Unione europea. <BR>7. Per gli appalti di =
lavori,=20
servizi e forniture di importo sia inferiore sia superiore alla soglia=20
comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo pi=C3=B9 basso, =
il soggetto=20
aggiudicatore prevede nel bando la procedura di verifica delle offerte =
anomale=20
che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media =
aritmetica=20
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del =
10 per=20
cento, arrotondato all'unit=C3=A0 superiore, rispettivamente di quelle =
di maggior=20
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio =
aritmetico=20
dei ribassi percentuali che superano la predetta media. La =
congruit=C3=A0 delle=20
offerte risultate anomale verr=C3=A0 valutata secondo la procedura =
prevista dal comma=20
5. <BR>8. Esclusivamente per gli appalti di lavori, servizi e forniture =
di=20
importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti, =
possono=20
prevedere nel bando la procedura di esclusione automatica delle offerte=20
risultate anomale in seguito all'applicazione del meccanismo di cui al =
comma 7.=20
<BR>9. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, =
non si=20
applica la media aritmetica di cui al comma 7 e l'esclusione automatica =
di cui=20
al comma 8. In tal caso, le amministrazioni appaltanti possono valutare =
la=20
congruit=C3=A0 di ogni offerta che appaia in base ad elementi specifici =
anormalmente=20
bassa. <BR>10. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture da =
aggiudicarsi=20
con il criterio dell'offerta economicamente pi=C3=B9 vantaggiosa, sia di =
importo=20
superiore e sia di importo inferiore alla soglia comunitaria, le =
stazioni=20
appaltanti valutano la congruit=C3=A0 delle offerte in relazione alle =
quali sia i=20
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri =
elementi di=20
valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei =
corrispondenti=20
punti massimi previsti dal bando di gara. Il soggetto aggiudicatore =
procede alla=20
verifica della congruit=C3=A0 dell'offerta, secondo i criteri di cui al =
comma 5.=20
<BR>11. Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione=20
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di =
lavori,=20
servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare il =
costo del=20
lavoro come espressamente stabilito dall'articolo 86, comma 3 bis, del =
decreto=20
legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche. <BR><BR>Art. 21 =
<BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Licitazione privata semplificata per =
l'affidamento di=20
lavori</SPAN><BR>1. Per l'affidamento dei lavori di importo superiore a =
euro=20
200.000 e sino all'importo di euro 1.500.000 IVA esclusa, le =
amministrazioni=20
aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, =
lettere d)=20
ed e), denominati tutti "soggetti aggiudicatori" procedono, di norma, =
secondo la=20
procedura di licitazione privata semplificata, nel rispetto dei principi =
di non=20
discriminazione, parit=C3=A0 di trattamento, proporzionalit=C3=A0 e =
trasparenza. A tale=20
procedura partecipano i concorrenti direttamente invitati =
dall'amministrazione=20
aggiudicatrice, in numero di almeno dieci per gli appalti di importo =
inferiore a=20
euro 500.000 e di almeno venti negli altri casi. <BR>2. Entro trenta =
giorni=20
dall'approvazione del bilancio di previsione i soggetti aggiudicatori =
che=20
intendono avvalersi della licitazione privata semplificata pubblicano =
presso=20
l'albo pretorio del comune dove hanno sede e sul proprio sito internet =
l'elenco=20
annuale dei lavori appaltabili con tale sistema; un breve avviso =C3=A8 =
pubblicato su=20
due quotidiani a diffusione regionale. Gli elenchi annuali sono =
trasmessi=20
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, che ne d=C3=A0 adeguata =
pubblicit=C3=A0.=20
<BR>3. Gli operatori economici che intendono partecipare presentano ai =
soggetti=20
aggiudicatori entro il termine stabilito dall'avviso di cui al comma 2, =
apposita=20
domanda corredata da una dichiarazione resa nelle forme di legge, =
sostitutiva=20
dell'attestato di qualificazione. La domanda consente al richiedente di =
essere=20
invitato dallo stesso soggetto aggiudicatore ad appalti per lavori della =

medesima tipologia, che dovessero essere espletati entro e non oltre tre =
anni=20
decorrenti dal termine stabilito dal predetto avviso per la =
presentazione delle=20
domande. <BR>4. Qualora per un determinato appalto il numero dei =
candidati che=20
hanno presentato domanda nei termini ed inseriti nell'elenco, sia =
superiore a=20
quaranta per i lavori di importo inferiore a euro 500.000 e a sessanta =
per=20
quelli di importo superiore, =C3=A8 facolt=C3=A0 del soggetto =
aggiudicatore procedere al=20
sorteggio dei concorrenti fino a raggiungere il numero massimo indicato =
nel=20
presente comma; l'esito del sorteggio deve essere riportato in apposito =
verbale.=20
<BR>5. Qualora, invece, le imprese che abbiano presentato domanda di =
invito=20
siano di numero inferiore al numero minimo indicato nel comma 1, la =
procedura di=20
cui al presente articolo non pu=C3=B2 essere utilizzata e si procede =
mediante=20
licitazione privata, previa pubblicazione del bando di gara ai sensi=20
dell'articolo 22, comma 17, e con le procedure ivi indicate. <BR>6. Nel =
corso=20
dell'anno, esaurita la prima tornata di inviti, le imprese possono =
essere=20
nuovamente invitate. <BR>7. Nelle procedure previste nel presente =
articolo non =C3=A8=20
richiesta la cauzione provvisoria; i concorrenti invitati presentano in =
sede di=20
gara l'offerta e una dichiarazione con la quale attestano di non =
trovarsi in=20
nessuna delle condizioni di esclusione dagli appalti e confermano il =
possesso=20
dell'attestazione di qualificazione per importi e categorie adeguati. =
<BR>8.=20
Devono, inoltre, presentare la dichiarazione con la quale attestano di =
aver=20
preso visione dei luoghi in cui devono essere realizzati i lavori, di =
aver=20
esaminato gli elaborati progettuali, di aver giudicato i prezzi offerti =
nel loro=20
complesso remunerativi, di essere a conoscenza di tutte le circostanze =
generali=20
e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori, di essere =
in=20
possesso di idonea attrezzatura e di disporre di adeguata manodopera. =
<BR>9. Nel=20
sito internet del soggetto aggiudicatore sono indicati, alla conclusione =
della=20
procedura, i nominativi dei soggetti invitati, del concorrente =
aggiudicatario e=20
l'importo di aggiudicazione. <BR>10. I soggetti aggiudicatori =
richiedono, entro=20
cinque giorni dalla conclusione della gara e prima di procedere =
all'approvazione=20
dell'aggiudicazione, al concorrente provvisoriamente aggiudicatario di=20
comprovare entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni dal=20
ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati in =
fase di=20
gara. <BR>11. La stazione appaltante procede alla verifica del possesso =
dei=20
requisiti dichiarati ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4 e 5, fatto =
salvo per=20
quanto concerne l'escussione della cauzione. <BR>12. Eventuali ulteriori =
elenchi=20
di lavori appaltabili con il sistema della licitazione privata =
semplificata che,=20
per motivate ragioni, non siano stati pubblicati entro il termine =
stabilito dal=20
comma 2, possono essere resi noti anche in data successiva con le stesse =

modalit=C3=A0. <BR><BR>Art. 22 <BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Bandi =
di gara, esiti,=20
pubblicit=C3=A0</SPAN><BR>Termini di presentazione delle domande e delle =
offerte=20
<BR>1. Al fine di uniformare i comportamenti delle amministrazioni=20
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori e di semplificare gli =
adempimenti, gli=20
Assessorati competenti pubblicano sul sito internet della Regione =
autonoma della=20
Sardegna gli schemi di bando ai quali le stazioni appaltanti devono, di =
norma,=20
attenersi. <BR>2. Per appalti di lavori, servizi e forniture di importi =
pari o=20
superiori alla soglia comunitaria, il bando di gara integrale =C3=A8 =
pubblicato sulla=20
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul Bollettino ufficiale della =
Regione e=20
sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna, nonch=C3=A9 sul =
sito della=20
stazione appaltante. <BR>3. =C3=88 pubblicato su due quotidiani a =
diffusione=20
nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale un breve avviso =
contenente=20
i dati essenziali dell'appalto, il termine per la ricezione delle =
domande di=20
partecipazione o delle offerte (in caso di procedura aperta), =
l'indicazione=20
dell'ufficio presso il quale possono essere acquisite le informazioni,=20
l'indicazione esatta dei siti internet presso i quali il suddetto bando=20
integrale =C3=A8 pubblicato, nonch=C3=A9 la data di trasmissione del =
bando di gara alla=20
Commissione dell'Unione europea, per la pubblicazione sulla Gazzetta =
ufficiale=20
dell'Unione europea. <BR>4. Sono fatte salve ulteriori modalit=C3=A0 di =
pubblicazione=20
che dovessero essere previste dalle direttive europee. <BR>5. Le =
stazioni=20
appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione =
degli=20
avvisi o bandi. <BR>6. La Commissione di cui al comma 3 rilascia alla =
stazione=20
appaltante una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa =
in cui =C3=A8=20
citata la data di pubblicazione che vale come prova della pubblicazione. =
<BR>7.=20
Con le stesse modalit=C3=A0 devono essere pubblicati gli avvisi di =
preinformazione;=20
detta pubblicazione =C3=A8 obbligatoria solo se i soggetti aggiudicatori =
si avvalgono=20
della facolt=C3=A0 di ridurre i termini di ricezione delle offerte. =
<BR>8. Per gli=20
appalti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alle =
soglie=20
comunitarie, nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione =
delle=20
offerte =C3=A8 di cinquantadue giorni dalla data di invio del bando di =
gara alla=20
Commissione dell'Unione europea. <BR>9. Nelle procedure ristrette, nelle =

procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui =
all'articolo 38=20
e nel dialogo competitivo: <BR>a) il termine minimo per la ricezione =
delle=20
domande di partecipazione =C3=A8 di trentasette giorni dalla data di =
trasmissione del=20
bando di gara alla Commissione dell'Unione europea; <BR>b) nelle =
procedure=20
ristrette il termine minimo per la ricezione delle offerte =C3=A8 di =
quaranta giorni=20
dalla data della trasmissione dell'invito. <BR>10. Nei casi in cui i =
soggetti=20
aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il =
termine minimo=20
per la ricezione delle offerte di cui al comma 8 e al comma 9, lettera =
b), pu=C3=B2=20
essere ridotto a trentasei giorni ed eccezionalmente fino a ventidue =
giorni. Il=20
termine ridotto =C3=A8 ammesso a condizione che l'avviso di =
preinformazione contenga=20
le informazioni essenziali relative all'appalto richieste nell'allegato =
IV A,=20
semprech=C3=A9 tale avviso di preinformazione sia stato inviato per la =
pubblicazione=20
non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data =
di=20
trasmissione del bando di gara. <BR>11. Qualora i bandi siano redatti e=20
trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalit=C3=A0 di =
trasmissione=20
precisati nell'allegato V, numero 3), i termini per la ricezione delle =
offerte=20
di cui ai commi 8 e 10, nelle procedure aperte, e il termine per la =
ricezione=20
delle domande di partecipazione di cui al comma 9, lettera a), nelle =
procedure=20
ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo possono =
essere=20
ridotti di sette giorni. <BR>12. Una riduzione di cinque giorni dei =
termini per=20
la ricezione delle offerte di cui al comma 8 e al comma 9, lettera b), =
=C3=A8=20
possibile qualora il soggetto aggiudicatore consenta, per via =
elettronica e a=20
decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato V, l'accesso =
libero,=20
diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento =
complementare=20
precisando nel testo del bando l'indirizzo internet presso il quale tale =

documentazione =C3=A8 accessibile. Detta riduzione =C3=A8 cumulabile con =
quella prevista=20
al comma 10. <BR>13. Nelle procedure ristrette e nelle procedure =
negoziate con=20
pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 38, allorch=C3=A9 =
l'urgenza=20
renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente =
articolo, i=20
soggetti aggiudicatori possono stabilire: <BR>a) un termine per la =
ricezione=20
delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla =
data di=20
trasmissione del bando di gara o a dieci giorni se il bando =C3=A8 =
trasmesso per via=20
elettronica secondo il formato e le modalit=C3=A0 di trasmissione di cui =
all'allegato=20
V, numero 3); <BR>b) nelle procedure ristrette, un termine per la =
ricezione=20
delle offerte, non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione =
dell'invito=20
a presentare offerte. <BR>14. Per gli appalti di lavori, forniture e =
servizi di=20
importo inferiore alla soglia europea, fatto salvo quanto previsto al =
comma 17,=20
il bando di gara in forma integrale =C3=A8 pubblicato presso l'albo =
pretorio del=20
comune dove ha sede la stazione appaltante, sul sito internet della =
Regione=20
autonoma della Sardegna e su quello della stazione appaltante. <BR>15. =
Un=20
estratto di avviso di gara =C3=A8 pubblicato su almeno un quotidiano a =
diffusione=20
nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione regionale e deve =
contenere i=20
dati essenziali dell'appalto, il termine per la ricezione delle domande =
di=20
partecipazione o delle offerte (in caso di procedura aperta), =
l'indicazione=20
dell'ufficio presso il quale possono essere acquisite le informazioni,=20
l'indicazione esatta dei siti internet presso i quali il suddetto bando=20
integrale =C3=A8 stato pubblicato, nonch=C3=A9 la data di trasmissione =
del bando di gara=20
al comune per la pubblicazione nell'albo pretorio. <BR>16. La =
pubblicazione sul=20
sito internet della Regione sostituisce ogni altra forma di =
pubblicit=C3=A0, fatta=20
eccezione per le forme espressamente previste dai commi 14 e 15. <BR>17. =
Per gli=20
appalti di lavori di importo inferiore a euro 1.500.000, per i quali non =
si=20
proceda con il sistema della licitazione privata semplificata, il bando =
di gara=20
in forma integrale =C3=A8 pubblicato presso l'albo pretorio del comune =
dove ha sede=20
la stazione appaltante e sul sito internet della Regione autonoma della =
Sardegna=20
e della stazione appaltante; un breve avviso di gara =C3=A8 pubblicato =
su due=20
quotidiani a diffusione regionale. Nelle procedure previste dal presente =
comma=20
la cauzione provvisoria non =C3=A8 dovuta; i concorrenti invitati =
presentano in sede=20
di gara solamente l'offerta e le dichiarazioni di cui all'articolo 21, =
commi 7 e=20
8; la stazione appaltante procede alle verifiche dei requisiti richiesti =
dal=20
bando secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 3, 4 e 5, fatto =
salvo per=20
quanto concerne l'escussione della cauzione. <BR>18. Per lavori di =
importo=20
inferiore a euro 500.000 la pubblicazione pu=C3=B2 essere effettuata =
soltanto=20
nell'albo pretorio del comune, nell'albo della stazione appaltante e sul =
sito=20
internet della stessa stazione appaltante. <BR>19. Nelle procedure =
ristrette il=20
termine di ricezione delle domande di partecipazione non pu=C3=B2 essere =
inferiore a=20
venti giorni dalla data di invio del bando integrale al comune; nel caso =
di=20
urgenza, debitamente motivata, tale termine non pu=C3=B2 comunque essere =
inferiore a=20
dieci giorni; il termine per la ricezione delle offerte non pu=C3=B2 =
essere inferiore=20
a trenta giorni dalla data di invio della lettera di invito. <BR>20. =
Nelle=20
procedure aperte il termine per la presentazione delle offerte non =
pu=C3=B2 essere=20
inferiore a trenta giorni dalla data di invio del bando integrale al =
comune dove=20
ha sede l'amministrazione appaltante, per la pubblicazione all'albo =
pretorio.=20
<BR>21. In caso di motivata urgenza il termine di ricezione delle =
offerte nelle=20
procedure aperte e ristrette, pu=C3=B2 essere ridotto, ma non pu=C3=B2 =
comunque essere=20
inferiore a quindici giorni. <BR>22. Con le stesse forme di =
pubblicit=C3=A0 previste=20
dal presente articolo le amministrazioni aggiudicatici procedono alla=20
pubblicazione degli avvisi di esito gara entro quarantotto giorni dalla=20
aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro; non =

sussiste l'obbligo di pubblicare l'avviso per l'aggiudicazione dei =
singoli=20
appalti basati su tale accordo. <BR>23. Nelle procedure basate sul =
sistema=20
dinamico di acquisizione, l'avviso deve essere pubblicato entro =
quarantotto=20
giorni dalla conclusione di ogni appalto, fatta salva la facolt=C3=A0 =
per la stazione=20
appaltante di raggruppare gli avvisi su base trimestrale. <BR>24. Alla=20
trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di =
aggiudicazione di=20
contratti pubblici si applicano le seguenti disposizioni: <BR>a) le =
domande di=20
partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore =
economico, per=20
telefono o per iscritto mediante lettera, telegramma, telex e fax; =
<BR>b) le=20
domande di partecipazione presentate per telefono devono essere =
confermate,=20
prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per =
iscritto=20
mediante lettera, telegramma, telex e fax; <BR>c) le domande di =
partecipazione=20
possono essere presentate per via elettronica, con le modalit=C3=A0 =
previste dal=20
presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti; <BR>d) =
le=20
stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione =
presentate=20
mediante telex e fax siano confermate per posta; in tal caso esse ne =
danno=20
indicazione nel bando di gara con la previsione del termine entro il =
quale tale=20
richiesta dev'essere soddisfatta. <BR>25. Le spese preventivabili di =
pubblicit=C3=A0=20
di bandi, avvisi e quelle relative a inviti e comunicazioni sono =
inserite nel=20
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione =

appaltante. <BR><BR>Art. 23 <BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Lavori=20
scorporabili</SPAN><BR>1. Ferme restando le disposizioni statali in =
materia di=20
subappalto, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l'importo =

complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria=20
prevalente e la relativa classifica, nonch=C3=A9 le parti appartenenti =
alle categorie=20
generali o specializzate, di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse =
dalla=20
categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, a scelta =
del=20
concorrente, sono anche interamente subappaltabili o affidabili a =
cottimo e=20
comunque scorporabili, fatte salve le vigenti disposizioni che prevedono =
per=20
particolari ipotesi il divieto di subappalto. <BR>2. Le parti =
costituenti=20
l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore=20
singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo =
dell'opera o=20
del lavoro, ovvero di importo superiore a euro 150.000. <BR><BR>Art. 24=20
<BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Qualificazione negli =
appalti</SPAN><BR>1. I=20
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici che si svolgono =
nel=20
territorio regionale devono essere qualificati ai sensi della legge =
regionale n.=20
14 del 2002, e successive modifiche, o, in alternativa, ai sensi della =
normativa=20
statale in materia, norme alle quali espressamente si rinvia; pertanto =
le=20
stazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire nell'ambito del =
territorio=20
regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, devono =
ammettere agli=20
appalti di tali opere sia imprese aventi la sola iscrizione all'albo =
regionale=20
degli appaltatori di opere pubbliche, sia imprese in possesso della sola =

attestazione rilasciata dalle SOA. <BR>2. Per gli appalti di servizi e =
forniture=20
i soggetti aggiudicatori precisano, ai fini della qualificazione, quali =
siano i=20
requisiti che i concorrenti devono possedere per provare la =
capacit=C3=A0 economica e=20
finanziaria e la capacit=C3=A0 tecnica e professionale di cui agli =
articoli 27 e 28.=20
<BR>3. Un operatore economico pu=C3=B2, per un determinato appalto di =
lavori, servizi=20
e forniture, fare riferimento sulle capacit=C3=A0 economica, =
finanziaria, tecnica e=20
professionale di altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi =
legami con=20
questi ultimi. In tal caso deve dimostrare al soggetto aggiudicatore che =
dispone=20
dei mezzi necessari fornendo, almeno, la dichiarazione di impegno di =
tali=20
soggetti. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori =
economici pu=C3=B2=20
fare affidamento sulle capacit=C3=A0 dei partecipanti al raggruppamento =
o di altri=20
soggetti. <BR>4. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 3 =
si=20
rinvia, per quanto non previsto dalla presente legge, alle disposizioni =
del=20
decreto legislativo n. 163 del 2006. <BR>5. Per le imprese stabilite in =
altri=20
Stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti =
per la=20
partecipazione delle imprese italiane alle gare =C3=A8 accertata in base =
alla=20
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi =
paesi.=20
<BR>6. Nel caso di appalti di forniture e di appalti di servizi, i =
lavori, anche=20
se accessori e di rilievo <BR>economico inferiore al 50 per cento, =
devono essere=20
eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati per appalti di lavori. =
<BR>7. In=20
ogni caso l'operatore economico che concorre alla procedura di =
affidamento di un=20
contratto misto deve possedere, per ciascuna prestazione di lavori, =
servizi e=20
forniture, i requisiti di qualificazione e capacit=C3=A0 prescritti =
dalla presente=20
legge e dalla normativa regionale o statale richiamata. <BR><BR>Art. 25=20
<BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Selezione degli operatori =
economici</SPAN><BR>1.=20
L'aggiudicazione degli appalti avviene previo accertamento =
dell'idoneit=C3=A0 degli=20
operatori economici da parte dei soggetti aggiudicatori. Tale =
accertamento =C3=A8=20
eseguito secondo criteri oggettivi e non discriminatori, volti ad =
accertare le=20
capacit=C3=A0 professionali e tecniche e, in riferimento all'oggetto =
dell'appalto, le=20
capacit=C3=A0 economiche e finanziarie. <BR>2. Qualunque sia la =
procedura adottata i=20
soggetti aggiudicatori sono tenuti a verificare che fra i soggetti =
invitati a=20
presentare offerta non sussistano rapporti di controllo ai sensi =
dell'articolo=20
2359 del Codice civile o che le relative offerte non siano imputabili ad =
un=20
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. <BR>3. I =
candidati o=20
gli offerenti non possono essere respinti soltanto per il fatto che =
siano=20
persone fisiche o persone giuridiche. Tuttavia per gli appalti pubblici =
di=20
servizi o di lavori, nonch=C3=A9 per gli appalti pubblici di forniture =
che=20
comprendano servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle =
persone=20
giuridiche pu=C3=B2 essere imposto d'indicare nell'offerta o nella =
domanda di=20
partecipazione il nominativo e le qualifiche professionali delle persone =

incaricate di fornire una prestazione determinata. <BR>4. I concorrenti =
alle=20
gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, =
possono=20
essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della Camera =
di=20
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o nel registro delle=20
Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti =
consigli=20
nazionali degli organi professionali; per i cittadini di altri Stati =
membri, non=20
residenti in Italia, pu=C3=B2 essere richiesto di comprovare, mediante =
dichiarazione=20
giurata o certificato, l'iscrizione in uno dei registri commerciali o=20
professionali come precisati negli allegati VI A, VI B, VI C. <BR>5. =
Nelle=20
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i =
candidati o=20
gli offerenti devono essere in possesso di una particolare =
autorizzazione ovvero=20
appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel =
proprio=20
paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante =
pu=C3=B2 chiedere=20
loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza =

all'organizzazione di cui trattasi. <BR><BR>Art. 26 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Motivi di esclusione</SPAN><BR>1. Per i motivi =
di=20
esclusione dalla partecipazione alle gare si rinvia alla normativa =
statale.=20
<BR>2. Costituisce altres=C3=AC causa di esclusione il mancato =
assolvimento=20
dell'obbligo di avvenuto sopralluogo secondo le modalit=C3=A0 indicate =
dalla stazione=20
appaltante. <BR><BR>Art. 27 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Capacit=C3=A0 economica e=20
finanziaria <BR>del fornitore e del prestatore di servizi</SPAN><BR>1. =
La=20
capacit=C3=A0 economica e finanziaria di un "fornitore" o "prestatore di =
servizi" pu=C3=B2=20
essere provata mediante una o pi=C3=B9 delle seguenti referenze: <BR>a) =
idonee=20
dichiarazioni bancarie ed, eventualmente, comprovata copertura =
assicurativa=20
contro i rischi professionali; <BR>b) bilanci o estratti di bilanci, se =
la=20
pubblicazione sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di=20
appartenenza; <BR>c) dichiarazione concernente il fatturato globale di =
impresa e=20
l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della =
gara,=20
realizzati al massimo negli ultimi tre esercizi. <BR>2. I soggetti =
aggiudicatori=20
precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le =
referenze=20
che i concorrenti dovranno presentare, nonch=C3=A9 le altre eventuali =
referenze=20
probanti che devono essere presentate. <BR>3. L'operatore economico che =
per=20
giustificati motivi non =C3=A8 in grado di presentare le referenze =
chieste dal=20
soggetto aggiudicatore =C3=A8 autorizzato a provare la propria =
capacit=C3=A0 economica e=20
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dallo =
stesso=20
soggetto. <BR>4. Ai fini della qualificazione il concorrente attesta il =
possesso=20
dei requisiti previsti al comma 1, lettere b) e c), mediante =
dichiarazione=20
sottoscritta in conformit=C3=A0 alle disposizioni del decreto del =
Presidente della=20
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni =
legislative=20
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); il =
regolamento di=20
cui all'articolo 4 indica le modalit=C3=A0 di presentazione, da parte=20
dell'aggiudicatario, della documentazione comprovante quanto dichiarato; =
il=20
requisito di cui al comma 1, lettera a) =C3=A8 comprovato con =
dichiarazione di almeno=20
due istituti bancari. <BR><BR>Art. 28 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Capacit=C3=A0=20
tecniche e professionali <BR>del fornitore e del prestatore di=20
servizi</SPAN><BR>1. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti =
pubblici di=20
forniture, la capacit=C3=A0 tecnica e professionale del fornitore =
pu=C3=B2 essere provata=20
in uno o pi=C3=B9 dei seguenti modi, a seconda della natura, della =
quantit=C3=A0 e=20
dell'impiego dei prodotti da fornire: <BR>a) presentazione di un elenco =
delle=20
principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione =
dei=20
rispettivi importi, periodi e destinatari, pubblici o privati: <BR>1) =
nel caso=20
in cui il destinatario sia un'amministrazione aggiudicatrice la =
fornitura =C3=A8=20
comprovata da certificati rilasciati o vistati dall'autorit=C3=A0 =
competente; <BR>2)=20
nel caso in cui il destinatario sia un privato la fornitura =C3=A8 =
comprovata=20
dall'attestazione dell'acquirente ovvero, in mancanza di tale =
attestazione,=20
semplicemente dichiarata dal fornitore; <BR>b) indicazione dei tecnici o =
degli=20
organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa del =
fornitore,=20
e in particolar modo di quelli responsabili del controllo della =
qualit=C3=A0; <BR>c)=20
descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal =
fornitore per=20
garantire la qualit=C3=A0, nonch=C3=A9 degli strumenti di studio e di =
ricerca di cui=20
dispone; <BR>d) verifica effettuata dalla stazione appaltante o, per suo =

incarico, da un organismo ufficiale competente del paese in cui =C3=A8 =
stabilito il=20
fornitore, qualora i prodotti da fornire siano di natura complessa o,=20
eccezionalmente, debbano rispondere ad una finalit=C3=A0 particolare; il =
controllo=20
riguarda le capacit=C3=A0 di produzione del fornitore e, se necessario, =
di studio e=20
di ricerca e le misure adottate per garantire la qualit=C3=A0; <BR>e) =
campioni,=20
descrizioni e fotografie dei prodotti da fornire, la cui =
autenticit=C3=A0 sia=20
certificabile a richiesta di una stazione appaltante; <BR>f) certificati =

rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo =
della=20
qualit=C3=A0, di riconosciuta competenza, i quali attestino la =
conformit=C3=A0 di prodotti=20
ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme. =
<BR>2.=20
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la =
capacit=C3=A0=20
tecnica ed economica dei prestatori pu=C3=B2 essere provata in uno o =
pi=C3=B9 dei seguenti=20
modi, a seconda della natura, della quantit=C3=A0 e della destinazione =
dei servizi da=20
prestare: <BR>a) presentazione di un elenco dei principali servizi =
prestati=20
negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, dei periodi e dei=20
destinatari, pubblici o privati, dei servizi prestati: <BR>1) nel caso =
di=20
un'amministrazione aggiudicatrice la prestazione dei servizi =C3=A8 =
provata da=20
certificati rilasciati o vistati dall'autorit=C3=A0 competente; <BR>2) =
nel caso di=20
committenti privati l'effettiva prestazione va attestata dal committente =
ovvero,=20
in <BR>mancanza di tale attestazione, semplicemente dichiarata dal =
prestatore di=20
servizi; <BR>b) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che =
facciano o=20
meno parte integrante dell'impresa del prestatore di servizi, e pi=C3=B9 =

particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualit=C3=A0; =
<BR>c)=20
descrizione delle misure adottate dal prestatore di servizi per =
garantire la=20
qualit=C3=A0, nonch=C3=A9 degli strumenti di studio e di ricerca di cui =
dispone; <BR>d)=20
verifica eseguita dalla stazione appaltante, o, per suo incarico, da un=20
organismo ufficiale competente del paese in cui =C3=A8 stabilito il =
prestatore di=20
servizi, qualora i servizi da prestare siano di natura complessa o,=20
eccezionalmente, debbano rispondere ad una finalit=C3=A0 particolare; il =
controllo=20
verte sulla capacit=C3=A0 tecnica del prestatore di servizi e, se =
necessario, sugli=20
strumenti di studio e di ricerca di cui dispone, nonch=C3=A9 sulle =
misure adottate=20
per garantire la qualit=C3=A0; <BR>e) indicazione dei titoli di studio e =

professionali del prestatore di servizi o dei dirigenti dell'impresa e =
in=20
particolare dei soggetti concretamente responsabili della prestazione =
dei=20
servizi; <BR>f) nei casi in cui sia necessario, indicazione delle misure =
di=20
gestione ambientale che l'operatore economico pu=C3=B2 applicare durante =
la=20
realizzazione dell'appalto; <BR>g) indicazione del numero medio annuo =
dei=20
dipendenti del concorrente e dei dirigenti, con riferimento agli ultimi =
tre=20
anni; <BR>h) dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi e =
l'equipaggiamento=20
tecnico di cui il prestatore di servizi dispone per fornire i servizi =
oggetto=20
dell'appalto. <BR>3. Il soggetto aggiudicatore precisa nel bando di gara =
o=20
nell'invito a presentare offerta quali fra le referenze previste ai =
commi 1 e 2=20
debbano essere presentate. <BR>4. Ai fini della qualificazione il =
concorrente=20
attesta il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo =
mediante=20
dichiarazione sottoscritta in conformit=C3=A0 alle disposizioni del =
decreto del=20
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; il regolamento di cui =
all'articolo=20
4 indica le modalit=C3=A0 di presentazione, da parte =
dell'aggiudicatario, della=20
documentazione comprovante quanto dichiarato. <BR><BR>Art. 29 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Soggetti ammessi alle gare, <BR>raggruppamenti e =
consorzi=20
negli appalti di lavori</SPAN><BR>1. Per gli appalti di lavori pubblici, =
i=20
soggetti ammessi alle gare, i raggruppamenti ed i consorzi, nonch=C3=A9 =
i divieti ed=20
i limiti alla partecipazione sono disciplinati dalla normativa statale, =
fatta=20
eccezione per la qualificazione dei soggetti, per la quale si rinvia=20
all'articolo 24. <BR><BR>Art. 30 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Incentivi per i=20
consorzi di imprese negli appalti di lavori</SPAN><BR>1. I consorzi di =
imprese=20
hanno facolt=C3=A0 di far eseguire i lavori dai propri consorziati senza =
che ci=C3=B2=20
costituisca subappalto, ferma restando la responsabilit=C3=A0 =
sussidiaria e solidale=20
degli stessi nei confronti della stazione appaltante e purch=C3=A9 i =
consorziati=20
possiedano i requisiti generali e speciali di qualificazione ai sensi =
delle=20
vigenti disposizioni in materia. <BR>2. Si intendono per consorzi =
stabili quelli=20
in possesso, a norma dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 163 del =
2006,=20
dei requisiti previsti dall'articolo 40 del medesimo decreto, formati da =
non=20
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi =

deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore =
dei=20
lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, =
istituendo=20
a tal fine una comune struttura di impresa. <BR>3. Alla lettera d) del =
comma 1=20
dell'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2002: <BR>a) dopo le =
parole=20
"inferiore alla somma" sono aggiunte le seguenti: "aumentata del 30 per =
cento";=20
<BR>b) l'ultima frase "per la classifica di importo illimitato =C3=A8 in =
ogni caso=20
necessario che almeno una tra le imprese consorziate gi=C3=A0 possieda =
tale=20
qualificazione." =C3=A8 sostituita dalla seguente: "per la =
qualificazione alla=20
classifica di importo illimitato =C3=A8 in ogni caso necessario che =
almeno una tra le=20
imprese consorziate gi=C3=A0 possieda tale qualificazione, ovvero che =
tra le imprese=20
consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VIII =
ed=20
un'altra con classifica VI o superiore, ovvero che tra le imprese =
consorziate ve=20
ne siano almeno due con qualificazione per classifica VII.". =
<BR><BR>Art. 31=20
<BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Soggetti ammessi alle gare, =
raggruppamenti <BR>e=20
consorzi negli appalti di forniture e servizi</SPAN><BR>1. Per gli =
appalti di=20
forniture e servizi i soggetti ammessi alle gare, i raggruppamenti ed i=20
consorzi, nonch=C3=A9 i divieti ed i limiti alla partecipazione sono =
disciplinati=20
dalla normativa statale. <BR><BR>Art. 32 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Norme=20
di garanzia della qualit=C3=A0 e di gestione ambientale</SPAN><BR>1. =
Qualora i=20
soggetti aggiudicatori richiedano la presentazione di certificati =
rilasciati da=20
organismi indipendenti per attestare che il concorrente osservi =
determinate=20
norme in materia di garanzia della qualit=C3=A0, essi fanno riferimento =
ai sistemi di=20
garanzia della qualit=C3=A0 basati sulla serie di norme europee in =
materia e=20
certificati da organismi conformi alla serie delle norme europee =
relative=20
all'accreditamento. <BR>2. Qualora nei casi di cui all'articolo 28, =
comma 2,=20
lettera f), i soggetti aggiudicatori richiedano la presentazione di =
certificati=20
rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte=20
dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, =
essi fanno=20
riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) o a =
norme di=20
gestione ambientale basate su pertinenti norme europee o internazionali =
relative=20
alla certificazione. <BR>3. I soggetti aggiudicatori riconoscono i =
certificati=20
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. =
Essi=20
ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure =
equivalenti di=20
garanzia della qualit=C3=A0, di attestazione o certificazione =
ambientale, prodotte=20
dagli operatori economici. <BR><BR>Art. 33 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Elenchi di operatori economici</SPAN><BR>1. Per =
le=20
procedure semplificate di cui all'articolo 39, commi 3 e 4, e agli =
articoli 40 e=20
41 i soggetti aggiudicatori possono istituire elenchi di operatori =
economici,=20
previa adeguata pubblicit=C3=A0 e senza alcuna limitazione territoriale; =
gli stessi=20
soggetti devono stabilire le modalit=C3=A0 di iscrizione e di utilizzo =
dei suddetti=20
elenchi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit=C3=A0 =
di=20
trattamento, proporzionalit=C3=A0 e trasparenza. <BR><BR>Art. 34 =
<BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Contratto di concessione di lavori =
pubblici</SPAN><BR>1.=20
Per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 2, =
lettere a)=20
e b), =C3=A8 ammesso il ricorso all'affidamento in concessione di un =
lavoro solo nel=20
caso che la controprestazione a favore del concessionario consista =
unicamente=20
nel diritto di gestire l'opera oggetto di concessione. Tale diritto =
pu=C3=B2 anche=20
essere accompagnato dal pagamento di un prezzo purch=C3=A9 questo non =
sia superiore=20
al prezzo equivalente alla controprestazione derivante dalla gestione=20
dell'opera. <BR>2. L'amministrazione aggiudicatrice pu=C3=B2 stabilire =
una durata=20
della concessione superiore a trent'anni, al fine di assicurare il =
perseguimento=20
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, tenendo conto =
del=20
rendimento della concessione, del prezzo, dei rischi connessi alle =
modifiche=20
delle condizioni di mercato. Eventuali variazioni apportate =
dall'amministrazione=20
alle condizioni di base, o intervenute modifiche legislative o =
regolamentari che=20
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per =
l'esercizio=20
dell'attivit=C3=A0 prevista in concessione, che determinano una modifica =

dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione, da attuare =
mediante=20
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio. In mancanza della =

predetta revisione il concessionario pu=C3=B2 recedere dalla =
concessione. Nel caso in=20
cui le variazioni apportate risultino favorevoli al concessionario, la =
revisione=20
del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. <BR>3. Gli=20
adempimenti essenziali che le amministrazioni aggiudicatrici devono =
porre in=20
essere per l'affidamento a soggetti privati della concessione di opere =
sono:=20
<BR>a) la predisposizione di un progetto preliminare, di un capitolato =
di=20
condizioni e di uno schema di convenzione per la gestione dell'opera; =
<BR>b) la=20
definizione dei requisiti minimi dei candidati a presentare l'offerta; =
<BR>c) la=20
definizione dei criteri per la valutazione della migliore offerta. =
<BR>4. I=20
contratti di concessione sono affidati utilizzando le procedure aperte,=20
ristrette, negoziate previa pubblicazione di bando e dialogo competitivo =
e sono=20
aggiudicati con il sistema dell'offerta economicamente pi=C3=B9 =
vantaggiosa per=20
l'amministrazione, da valutarsi sulla base degli elementi indicati =
dall'articolo=20
18, comma 1, lettera c), integrati dai seguenti: <BR>1) durata della=20
concessione; <BR>2) modalit=C3=A0 di gestione, livello e criteri di =
aggiornamento=20
delle tariffe da praticare all'utenza; <BR>3) ulteriori elementi da =
individuarsi=20
in base al lavoro da appaltare. <BR>5. L'amministrazione indica, nel =
bando di=20
gara e nel capitolato d'oneri, il peso da attribuire a ciascun elemento, =
e, ove=20
necessario, ai sub elementi e sub pesi per determinare l'offerta =
economicamente=20
pi=C3=B9 vantaggiosa e, solo nel caso in cui per ragioni valide e =
dimostrabili non=20
sia possibile indicare la ponderazione degli elementi di valutazione, =
questi=20
saranno indicati in ordine decrescente di importanza. <BR>6. Si applica =
alle=20
concessioni l'articolo 22 in materia di bandi, esiti di gara e termini =
di=20
presentazione delle domande e delle offerte. Il termine per la =
presentazione=20
delle domande di partecipazione non pu=C3=B2 essere, comunque, inferiore =
a=20
cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando. <BR>7. =
L'amministrazione=20
aggiudicatrice pu=C3=B2 prevedere l'obbligo per il concessionario di =
affidare a terzi=20
lavori per una percentuale non inferiore al 30 per cento del valore =
globale dei=20
lavori oggetto della concessione e pu=C3=B2 attribuire ai candidati la =
facolt=C3=A0 di=20
aumentare tale percentuale; in alternativa pu=C3=B2 invitare i candidati =

concessionari a dichiarare nell'offerta la percentuale del valore =
globale dei=20
lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi. <BR>8. =
Le=20
disposizioni della presente legge non si applicano ai lavori =
complementari che=20
non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione, =
n=C3=A9 nel=20
contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una =
circostanza=20
imprevista, per l'esecuzione dell'opera, che l'amministrazione =
aggiudicatrice=20
affida al concessionario, purch=C3=A9 l'aggiudicatario sia l'operatore =
economico che=20
esegue tale opera, a condizione che: <BR>a) i lavori complementari non =
possano=20
essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale =
senza recare=20
gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici, oppure, pur =
essendo=20
separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente =
necessari=20
al suo perfezionamento; <BR>b) l'importo cumulato degli appalti =
aggiudicati per=20
i lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell'importo =
dell'opera=20
iniziale oggetto della concessione. <BR>9. Il concessionario che =C3=A8=20
un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2 =C3=A8 =
tenuto, per gli=20
appalti che saranno eseguiti da terzi, all'osservanza delle norme di cui =
alla=20
presente legge. <BR>10. Il concessionario che non =C3=A8 =
un'amministrazione=20
aggiudicatrice =C3=A8 tenuto, per gli appalti che sono eseguiti da terzi =
di importo=20
superiore alle soglie comunitarie, a trasmettere alla Commissione =
dell'Unione=20
europea per la pubblicazione, un bando di gara redatto secondo lo schema =
di cui=20
all'allegato IV C. Il termine per la ricezione delle domande di =
partecipazione=20
non pu=C3=B2 essere inferiore a trentasette giorni dalla data di =
spedizione del=20
bando, mentre il termine per la ricezione delle offerte non pu=C3=B2 =
essere inferiore=20
a quaranta giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito. Non =
=C3=A8=20
richiesta alcuna pubblicit=C3=A0 se l'appalto rientra in una delle =
fattispecie=20
previste dall'articolo 39. <BR>11. Non si considerano terzi le imprese =
che si=20
sono raggruppate per ottenere la concessione, n=C3=A9 le imprese ad esse =
collegate.=20
<BR>12. Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su cui il=20
concessionario pu=C3=B2 esercitare, direttamente o indirettamente, =
un'influenza=20
dominante o qualsiasi impresa che pu=C3=B2 esercitare un'influenza =
dominante sul=20
concessionario o che, come il concessionario, =C3=A8 soggetta =
all'influenza dominante=20
di un'altra impresa per motivi attinenti alla propriet=C3=A0, alla =
partecipazione=20
finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa; l'influenza=20
dominante =C3=A8 presunta quando un'impresa si trova, direttamente o =
indirettamente,=20
in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa: =
<BR>a)=20
detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; <BR>b) =
dispone=20
della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale=20
dell'impresa; <BR>c) pu=C3=B2 designare pi=C3=B9 della met=C3=A0 dei =
membri dell'organo di=20
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. <BR>13. =
L'elenco=20
completo di tali imprese =C3=A8 unito alla candidatura per la =
concessione. In ogni=20
caso l'elenco =C3=A8 aggiornato in relazione alle modifiche intervenute =
nelle=20
relazioni tra le imprese. <BR>14. Le amministrazioni aggiudicatrici che =
affidano=20
le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non =
sono=20
amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente articolo =
e=20
trasmettono all'Autorit=C3=A0, tramite l'Osservatorio regionale, una =
relazione sulle=20
concessioni affidate a soggetti che non sono amministrazioni =
aggiudicatrici e=20
sugli appalti da questi affidati a terzi. <BR>15. Il concessionario =
partecipa=20
alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei =
progetti=20
di sua competenza, senza diritto di voto. Si applica, comunque, la =
disposizione=20
di cui all'articolo 14 quinquies della legge n. 241 del 1990, e =
successive=20
modifiche. <BR><BR>Art. 35 <BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Promotore=20
privato</SPAN><BR>1. In sede di programmazione triennale o di altri =
programmi di=20
opere pubbliche le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, =
comma=20
2, lettere a) e b), individuano gli interventi da realizzarsi con il =
totale o=20
parziale apporto di capitale privato. <BR>2. Entro sessanta giorni =
dall'avvenuta=20
approvazione di tali programmi, le amministrazioni aggiudicatrici =
pubblicano,=20
presso la propria sede, sul proprio sito informatico e sul sito =
informatico=20
della Regione, nonch=C3=A9 su almeno due quotidiani a diffusione =
nazionale e su=20
almeno due quotidiani a diffusione regionale, un avviso nel quale =
rendono nota=20
la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con =
capitali=20
privati, mediante contratti di concessione di cui all'articolo 34, =
nonch=C3=A9 il=20
termine per la presentazione delle proposte ed i requisiti che debbono =
possedere=20
i presentatori delle proposte. L'avviso deve indicare i criteri, =
nell'ambito di=20
quelli di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), come integrato =
dall'articolo=20
34, comma 4, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa =
delle=20
diverse proposte. L'avviso deve inoltre indicare espressamente che =
=C3=A8 previsto il=20
diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti di cui=20
all'articolo 37, comma 1, lettera b), qualora lo stesso intenda adeguare =
il=20
proprio progetto alle offerte economicamente pi=C3=B9 vantaggiose =
presentate dai=20
predetti soggetti offerenti. <BR>3. I soggetti di cui al comma 5, di =
seguito=20
denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni =
aggiudicatrici=20
proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di =
pubblica=20
utilit=C3=A0, inseriti nell'avviso di cui al comma 2, da realizzarsi con =
risorse=20
totalmente o parzialmente a carico degli stessi promotori. Le proposte =
devono=20
contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno =
studio di=20
fattibilit=C3=A0, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un =
piano=20
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da =
societ=C3=A0 di=20
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte =
nell'elenco=20
generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del =
testo=20
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto=20
legislativo 1=C2=B0 settembre 1993, n. 385, o da una societ=C3=A0 di =
revisione, ai sensi=20
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle =
societ=C3=A0=20
fiduciarie e di revisione), una specificazione delle caratteristiche del =

servizio e della gestione, nonch=C3=A9 l'indicazione degli elementi di =
cui=20
all'articolo 18, comma 1, lettera c), come integrato dall'articolo 34, =
comma 4.=20
Le proposte devono inoltre essere accompagnate dalle garanzie offerte =
dal=20
promotore all'amministrazione aggiudicatrice e devono indicare l'importo =
delle=20
spese sostenute per la loro predisposizione, comprensivo anche dei =
diritti sulle=20
opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile. Tale =
importo,=20
soggetto all'accettazione dell'amministrazione aggiudicatrice, non =
pu=C3=B2 superare=20
il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come risultante nel piano =

economico-finanziario. <BR>4. I soggetti pubblici e privati possono =
inoltre=20
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase =
di=20
programmazione, proposte d'intervento relative alla realizzazione di =
opere=20
pubbliche o di pubblica utilit=C3=A0 e studi di fattibilit=C3=A0, senza =
che ci=C3=B2 comporti=20
tuttavia alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni =
possono=20
adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e =
gli=20
studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun =
diritto del=20
proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione =
degli=20
interventi proposti. <BR>5. Possono presentare le proposte di cui ai =
commi 1 e=20
4, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con =
gestori di=20
servizi, tutti i soggetti ammessi a partecipare alle gare per =
l'esecuzione di=20
lavori pubblici richiamati all'articolo 29, nonch=C3=A9 i soggetti di =
cui=20
all'articolo 11, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), i soggetti che =
svolgono=20
in via professionale attivit=C3=A0 finanziaria, assicurativa, =
tecnico-operativa, di=20
consulenza e di gestione nel campo di lavori pubblici e di pubblica =
utilit=C3=A0 e=20
dei servizi alla collettivit=C3=A0, che negli ultimi cinque anni hanno =
partecipato in=20
modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo =
almeno=20
pari a quello oggetto della proposta, nonch=C3=A9 soggetti appositamente =
costituiti,=20
nei quali tuttavia devono essere presenti in misura maggioritaria soci =
aventi i=20
requisiti di professionalit=C3=A0 indicati nel presente comma. Possono =
presentare=20
proposte anche le Camere di commercio, industria, artigianato e =
agricoltura,=20
nell'ambito degli scopi di utilit=C3=A0 sociale e di promozione dello =
sviluppo=20
economico dalle stesse perseguiti, aggregandosi eventualmente ad altri =
soggetti=20
in possesso dei necessari requisiti. <BR>6. Entro sessanta giorni dalla=20
ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono =
alla=20
verifica della completezza dei documenti presentati e a richiedere al =
promotore=20
eventuali integrazioni. <BR><BR>Art. 36 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Valutazione della proposta</SPAN><BR>1. Le =
amministrazioni=20
aggiudicatrici valutano la fattibilit=C3=A0 delle proposte presentate =
sotto il=20
profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonch=C3=A9 della =
qualit=C3=A0=20
progettuale, della funzionalit=C3=A0, della fruibilit=C3=A0 dell'opera, =
dell'accessibilit=C3=A0=20
al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, =
della=20
durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della =
concessione,=20
delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle =
stesse, del=20
valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di=20
convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro =
realizzazione=20
e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente e sentiti i =
promotori che=20
ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di =

pubblico interesse. La decisione delle amministrazioni aggiudicatici =
deve=20
intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del =
promotore. Ove=20
necessario, il responsabile del procedimento per gli enti di =
all'articolo 3,=20
comma 2, lettera b), o il dirigente del servizio competente per gli enti =
di cui=20
all'articolo 3, comma 2, lettera a), concorda per iscritto con il =
promotore un=20
pi=C3=B9 lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura =
negoziata di cui=20
all'articolo 37 il promotore pu=C3=B2 adeguare la propria proposta a =
quella giudicata=20
dall'amministrazione pi=C3=B9 conveniente. In questo caso, il promotore =
risulta=20
aggiudicatario della concessione. <BR><BR>Art. 37 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Indizione della gara, svolgimento della =
procedura=20
<BR>negoziata e aggiudicazione della concessione</SPAN><BR>1. Entro =
quattro mesi=20
dall'individuazione di una o pi=C3=B9 proposte ritenute di pubblico =
interesse, le=20
amministrazioni aggiudicatrici procedono, per ogni proposta: <BR>a) ad =
indire=20
una gara da svolgere mediante procedura ristretta (licitazione privata) =
con il=20
criterio dell'offerta economicamente pi=C3=B9 vantaggiosa di cui =
all'articolo 18,=20
comma 1, lettera c), come integrato dall'articolo 34, comma 4, ponendo a =
base di=20
gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente =
modificato=20
sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, =
nonch=C3=A9 i valori=20
degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta =
economicamente pi=C3=B9=20
vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario =
presentato dal=20
promotore; =C3=A8 altres=C3=AC consentita la procedura di =
appaltoconcorso; <BR>b) ad=20
aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere =
fra il=20
promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella =
gara di=20
cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un =
unico=20
soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo =
unico=20
soggetto. <BR>2. La proposta del promotore posta a base di gara =C3=A8 =
per lui=20
vincolante qualora non vi siano altre offerte nella gara ed =C3=A8 =
garantita dalla=20
cauzione di cui all'articolo 54, comma 1, e da una ulteriore cauzione =
pari=20
all'importo delle spese sostenute di cui all'articolo 35, comma 3, da =
versare,=20
su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima della =
pubblicazione del=20
bando di gara. <BR>3. I partecipanti alla gara, oltre a tale cauzione, =
versano,=20
mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione =
fissata dal=20
bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 35, comma 3. <BR>4. =
Nel=20
caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il=20
promotore non risulti aggiudicatario, entro un congruo termine fissato=20
dall'amministrazione nel bando di gara ha diritto al pagamento, a carico =

dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 35, comma 3. Il =
pagamento=20
=C3=A8 effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale =
importo dalla=20
cauzione versata dal soggetto aggiudicatario. <BR>5. Nel caso in cui la =
gara sia=20
esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura =
negoziata di cui=20
al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso =
=C3=A8 tenuto=20
a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano =

partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e =
documentate nei=20
limiti dell'importo di cui all'articolo 35, comma 3. Il pagamento =C3=A8 =
effettuato=20
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla =
cauzione=20
versata dall'aggiudicatario. <BR>6. L'amministrazione aggiudicatrice di =
un=20
appalto pubblico all'atto di una aggiudicazione definitiva ne invia=20
comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo =
svincolo e alle=20
garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la=20
partecipazione alla gara. <BR><BR>Art. 38 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Procedura negoziata (trattativa privata) <BR>con =

pubblicazione di un bando di gara</SPAN><BR>1. I soggetti aggiudicatori =
possono=20
aggiudicare appalti pubblici per lavori mediante procedura negoziata, =
previa=20
pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti: <BR>a) in =
caso di=20
offerte irregolari presentate nel corso di una procedura aperta o =
ristretta o di=20
dialogo competitivo, o che risultino inaccettabili in quanto in =
contrasto con le=20
prescrizioni della gara, purch=C3=A9 le condizioni iniziali dell'appalto =
non siano=20
sostanzialmente modificate; i soggetti aggiudicatori possono prescindere =
dalla=20
pubblicazione del bando qualora invitino alla trattativa privata tutti i =

concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 24, 27, 28, =
29, 31 e=20
32 e per i quali non sussistono i motivi di esclusione previsti =
dall'articolo=20
26; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori =
di=20
importo inferiore ad 1.000.000 di euro; <BR>b) in casi eccezionali, =
quando la=20
natura dei lavori, delle forniture o dei servizi o i rischi connessi non =

consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi; <BR>c) nel =
caso di=20
servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni =
di=20
natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura =
della=20
prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del =
contratto=20
con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto =
selezionando=20
l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della =
procedura=20
ristretta; <BR>d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori=20
realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a =
punto e non=20
per assicurare una redditivit=C3=A0 o il recupero dei costi di ricerca e =
di sviluppo.=20
<BR>2. Gli operatori economici che partecipano alla procedura negoziata=20
disciplinata dal presente articolo, devono essere in possesso dei =
requisiti=20
previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo da affidarsi =
mediante=20
procedure aperte o ristrette. <BR>3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i =
soggetti=20
aggiudicatori negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per =
adeguarle=20
alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli =

eventuali documenti complementari per individuare la migliore offerta. =
<BR>4.=20
Nel corso della negoziazione i soggetti aggiudicatori garantiscono =
parit=C3=A0 di=20
trattamento tra tutti gli offerenti e non forniscono, in maniera=20
discriminatoria, informazioni che possano avvantaggiare determinati =
offerenti=20
rispetto ad altri. <BR>5. I soggetti aggiudicatori possono prevedere che =
la=20
procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero =
di=20
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel =
bando=20
di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facolt=C3=A0 =C3=A8 =
indicato nel bando=20
di gara o nel capitolato d'oneri. <BR><BR>Art. 39 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Procedura negoziata (trattativa privata) =
<BR>senza=20
pubblicazione di un bando di gara</SPAN><BR>1. I soggetti aggiudicatori =
possono=20
aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza la =
pubblicazione=20
di un bando di gara nelle fattispecie seguenti: <BR>a) per gli appalti =
pubblici=20
di lavori, forniture e di servizi: <BR>1) qualora non sia stata =
presentata=20
alcuna offerta, o alcuna offerta appropriata, o non sia stata presentata =
alcuna=20
domanda di partecipazione nel corso di una procedura aperta o ristretta, =
purch=C3=A9=20
le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate =
e, per=20
i soli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sia=20
trasmessa alla commissione, su richiesta, una relazione in merito alle=20
procedure; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai =
lavori=20
di importo inferiore ad 1.000.000 di euro; <BR>2) qualora, per ragioni =
di natura=20
tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, =
l'appalto=20
possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; =
<BR>3)=20
nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza, =
determinata=20
da eventi imprevedibili per i soggetti aggiudicatori, non possano essere =

osservati i termini per le procedure aperte, ristrette o negoziate con=20
pubblicazione di un bando di gara; le circostanze addotte per =
giustificare=20
l'estrema urgenza, attestate dal responsabile del procedimento, se =
nominato, o=20
dal dirigente del servizio competente, non devono essere in alcun caso=20
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici; <BR>4) =
nell'eventualit=C3=A0 di=20
alluvioni, frane ed altre calamit=C3=A0, per lavori di pronto soccorso, =
di=20
riparazione e ripristino di opere gi=C3=A0 esistenti, di difesa del =
suolo e messa in=20
sicurezza, qualora motivi di urgenza attestati dal responsabile del =
procedimento=20
se nominato o dal dirigente del servizio competente, rendano =
incompatibili i=20
termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o negoziate con=20
pubblicazione di un bando di gara; b) per gli appalti pubblici di =
forniture:=20
<BR>1) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a =
scopo=20
di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non =
si=20
tratti di produzione sufficiente ad accertare la redditivit=C3=A0 =
commerciale del=20
prodotto o a coprire i costi di ricerca e di sviluppo; <BR>2) nel caso =
di=20
consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o =
al=20
rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o =
all'ampliamento di=20
forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore =
obblighi=20
il soggetto aggiudicatore ad acquistare materiali con caratteristiche =
tecniche=20
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporti =
incompatibilit=C3=A0 o=20
difficolt=C3=A0 tecniche sproporzionate; in tali casi la durata di tali =
contratti e=20
dei contratti rinnovabili non pu=C3=B2, come regola generale, superare i =
tre anni;=20
<BR>3) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; =
<BR>4)=20
per l'acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, =
da un=20
fornitore che cessa definitivamente l'attivit=C3=A0 commerciale oppure =
dal curatore o=20
liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una =
procedura=20
analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali; <BR>c) =
per gli=20
appalti pubblici di servizi, qualora l'appalto in questione faccia =
seguito ad un=20
concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, =
essere=20
aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di =
progettazione; in=20
quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare =
ai=20
negoziati; <BR>d) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti =
pubblici di=20
lavori: <BR>1) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel =
progetto=20
inizialmente preso in considerazione, n=C3=A9 nel contratto inizialmente =
concluso, ma=20
che, a seguito di circostanze impreviste, sono divenuti necessari per=20
l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del =
contratto,=20
purch=C3=A9 siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale =
servizio o=20
esegue tale opera, a condizione che: <BR>a) tali lavori o servizi =
complementari=20
non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, =
dall'appalto=20
iniziale senza recare gravi inconvenienti al soggetto aggiudicatore, =
ovvero, pur=20
essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano =
strettamente=20
necessari al suo perfezionamento; <BR>b) l'importo cumulato degli =
appalti=20
aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50 =
per cento=20
dell'importo dell'appalto iniziale; <BR>2) per nuovi lavori o servizi=20
consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi gi=C3=A0 =
affidati allo=20
stesso operatore economico aggiudicatario mediante un precedente appalto =

aggiudicato dagli stessi soggetti aggiudicatori, a condizione che tali =
lavori o=20
servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia =
stato=20
oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o =
ristrette;=20
in questo caso il ricorso alla trattativa privata =C3=A8 ammesso solo =
nei tre anni=20
successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato =
in=20
occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei lavori e =
dei=20
servizi successivi =C3=A8 preso in considerazione dai soggetti =
aggiudicatori per la=20
determinazione globale dell'appalto. <BR>2. Nelle ipotesi di cui ai =
numeri 1),=20
3) e 4) della lettera a) e numero 1) della lettera b), l'affidamento =
degli=20
appalti avviene previo esperimento di gara informale alla quale devono =
essere=20
invitati almeno cinque concorrenti se sussistono in tal numero operatori =

economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto =
dell'appalto. Gli=20
operatori economici che partecipano alle procedure negoziate =
disciplinate dal=20
presente articolo devono essere in possesso dei requisiti previsti per=20
l'aggiudicazione di appalti di uguale importo da affidarsi mediante =
procedure=20
aperte o ristrette. Qualora gli eventi di cui al comma 1, lettera a), =
numero 4),=20
siano tali da costituire grave ed imminente pregiudizio alla pubblica=20
incolumit=C3=A0, i soggetti aggiudicatori procedono all'immediata =
realizzazione dei=20
lavori necessari tramite affidamento diretto, entro il limite di spesa=20
strettamente indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla =
pubblica=20
incolumit=C3=A0. <BR>3. Oltre alle ipotesi indicate al comma 1 =C3=A8 =
ammessa la=20
trattativa privata per appalti di lavori di importo non superiore a euro =
300.000=20
(IVA esclusa) alla quale devono essere invitati non meno di dieci =
concorrenti,=20
se sussistono in tal numero operatori economici qualificati in relazione =
alle=20
prestazioni oggetto dell'appalto e cio=C3=A8 in possesso dei requisiti =
previsti dalla=20
vigente normativa in materia di qualificazione in relazione agli importi =
dei=20
lavori da eseguire. <BR>4. La stessa procedura pu=C3=B2 essere =
utilizzata per=20
l'affidamento di servizi e forniture di importo non superiore a euro =
130.000;=20
alla gara devono essere invitati non meno di dieci concorrenti, se =
sussistono in=20
tal numero operatori economici in possesso dei necessari requisiti. =
<BR>5.=20
L'aggiudicazione delle gare di cui ai commi 3 e 4 avviene di norma con =
il=20
criterio di aggiudicazione del prezzo pi=C3=B9 basso, con esclusione =
automatica delle=20
offerte anomale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 7. <BR>6. =
Per la=20
scelta dei concorrenti da invitare alle procedure di cui ai commi 3 e 4, =
i=20
soggetti aggiudicatori devono istituire appositi elenchi, nel rispetto =
dei=20
principi di non discriminazione, parit=C3=A0 di trattamento, =
proporzionalit=C3=A0 e=20
trasparenza, previa adeguata pubblicit=C3=A0 e senza porre alcuna =
limitazione=20
territoriale; gli stessi soggetti devono assicurare, nel diramare gli =
inviti, la=20
rotazione degli iscritti ai predetti elenchi. Nel sito informatico del =
soggetto=20
aggiudicatore devono essere resi noti, alla conclusione delle procedure, =
i=20
nominativi dei concorrenti invitati e dell'aggiudicatario, nonch=C3=A9 =
l'importo di=20
aggiudicazione. <BR>7. Nelle procedure di cui ai commi 3 e 4 i =
concorrenti=20
devono presentare, oltre all'offerta e all'eventuale documentazione =
tecnica, una=20
dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale attestano il =
possesso dei=20
requisiti di qualificazione richiesti dalla lettera di invito in =
relazione alla=20
tipologia della prestazione, di non trovarsi in nessuna delle cause di=20
esclusione dagli appalti e di impegnarsi a presentare, a richiesta del =
soggetto=20
aggiudicatore, la documentazione che comprovi quanto dichiarato. Devono =
inoltre=20
presentare la dichiarazione di cui all'articolo 21, comma 8, =
opportunamente=20
adeguata nel contenuto, quando le gare abbiano per oggetto servizi e =
forniture.=20
Nell'ipotesi in cui il soggetto invitato a comprovare quanto dichiarato =
non=20
fornisca la prova o non confermi il contenuto delle dichiarazioni, viene =
escluso=20
dalla gara e la stazione appaltante procede, per gli appalti di lavori, =
servizi=20
e forniture alla comunicazione del fatto all'Autorit=C3=A0 di vigilanza =
sui lavori=20
pubblici per i provvedimenti di competenza. <BR>8. Nel caso in cui il =
lavoro, il=20
servizio o la fornitura rivestano carattere di specialit=C3=A0 in =
relazione alle=20
caratteristiche tecniche o di mercato, alle procedure di cui ai commi 3 =
e 4 pu=C3=B2=20
essere invitato un numero di concorrenti inferiore a dieci qualora il=20
responsabile del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo =
3,=20
comma 2, lettera b), e il dirigente per le amministrazioni di cui =
all'articolo=20
3, comma 2, lettera a) attestino che non sussistono in tale numero =
operatori=20
economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto =
dell'appalto. <BR>9.=20
Nessun appalto pu=C3=B2 essere suddiviso in pi=C3=B9 affidamenti al fine =
di utilizzare le=20
procedure di cui ai commi 3 e 4. <BR><BR>Art. 40 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Lavori da eseguirsi in economia</SPAN><BR>1. Le=20
amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 3, =
comma 2,=20
lettere d) ed e), possono individuare, con appositi regolamenti, lavori=20
eseguibili in economia sia in amministrazione diretta che per cottimo=20
fiduciario, se rientranti in una delle categorie sotto specificate, =
entro il=20
limite di euro 200.000: <BR>a) manutenzione o riparazione di opere o =
impianti=20
dovuti ad eventi imprevedibili o non realizzabili con le altre procedure =

previste dalla presente legge; <BR>b) interventi non programmabili in =
materia di=20
sicurezza; <BR>c) lavori che non possono essere differiti, dopo =
l'infruttuoso=20
esperimento delle gare; <BR>d) lavori necessari per la redazione dei =
progetti;=20
<BR>e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del =

contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia =
l'urgenza di=20
completare i lavori; <BR>f) negli altri casi che le amministrazioni=20
aggiudicatrici, soggetti operanti nei settori speciali e concessionari =
di=20
servizi pubblici individuano nel loro regolamento, in relazione alle =
proprie=20
esigenze. <BR>2. Gli esecutori dei lavori in economia devono essere in =
possesso=20
dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di =
qualificazione in=20
relazione agli importi dei lavori da eseguire; per la loro =
individuazione i=20
soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi degli elenchi di cui =
all'articolo=20
39, comma 6. <BR>3. Per l'esecuzione in economia mediante cottimo =
fiduciario gli=20
stessi soggetti richiedono almeno dieci offerte, se sussistono in tal =
numero=20
operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto=20
dell'appalto. <BR>4. Per lavori di importo inferiore a euro 50.000 =
=C3=A8 consentito=20
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. <BR>5. =
I=20
lavori da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad =
attestazione di=20
regolare esecuzione entro trenta giorni dall'ultimazione. <BR><BR>Art. =
41=20
<BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Servizi e forniture da eseguirsi in=20
economia</SPAN><BR>1. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di =
cui=20
all'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), possono individuare con =
riferimento=20
alle proprie specifiche esigenze, con appositi regolamenti, i servizi e =
le=20
forniture da acquisire in economia, entro il limite di euro 130.000. =
<BR>2. Il=20
ricorso al sistema di spese in economia, nel limite dell'importo di cui =
al comma=20
1, =C3=A8 inoltre consentito nelle seguenti ipotesi: <BR>a) risoluzione =
di un=20
precedente rapporto contrattuale, quando vi sia l'urgenza di completare=20
l'esecuzione del contratto; <BR>b) eventi imprevedibili e urgenti, al =
fine di=20
scongiurare situazioni di pericolo o danni; <BR>c) completamento delle=20
prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia =
possibile=20
imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto; =
<BR>d)=20
acquisto di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel =
caso di=20
contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure =
di scelta=20
del contraente; <BR>e) negli altri casi che i soggetti di cui al comma 1 =

individuano nel regolamento, in relazione alle proprie esigenze. <BR>3. =
Per=20
l'individuazione degli esecutori dei servizi o forniture i soggetti di =
cui al=20
comma 1 possono avvalersi degli elenchi di cui all'articolo 39, comma 6. =
<BR>4.=20
Per l'esecuzione in economia di servizi e forniture mediante cottimo =
fiduciario=20
gli stessi soggetti richiedono almeno dieci offerte, se sussistono in =
tal numero=20
operatori in possesso dei necessari requisiti. <BR>5. Per servizi o =
forniture=20
inferiori a euro 30.000 =C3=A8 consentito l'affidamento diretto da parte =
del=20
responsabile del procedimento. <BR>6. Le forniture ed i servizi da =
eseguirsi in=20
economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare =
esecuzione=20
entro trenta giorni dall'ultimazione. <BR><BR>Art. 42 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Dialogo competitivo</SPAN><BR>1. Nel caso di =
appalti=20
particolarmente complessi, qualora i soggetti di cui alle lettere a), =
b), d) ed=20
e) del comma 2 dell'articolo 3, denominati tutti pi=C3=B9 brevemente =
"amministrazioni=20
aggiudicatrici", non siano oggettivamente in grado di definire i mezzi =
tecnici,=20
conformemente a quanto previsto dalle lettere b), c) o d) del comma 2=20
dell'articolo 10, atti a soddisfare le loro necessit=C3=A0 o i loro =
obiettivi e/o non=20
siano in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria =
di un=20
progetto e ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta =
non=20
permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo=20
competitivo. <BR>2. L'aggiudicazione avviene esclusivamente con il =
criterio=20
dell'offerta economicamente pi=C3=B9 vantaggiosa. <BR>3. Le =
amministrazioni=20
aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro =
necessit=C3=A0=20
e le loro esigenze ed avviano con i candidati, selezionati previa =
verifica del=20
possesso dei requisiti di idoneit=C3=A0 ai sensi delle disposizioni di =
cui alla=20
presente legge, un dialogo finalizzato all'individuazione e alla =
definizione dei=20
mezzi pi=C3=B9 idonei a soddisfare le proprie necessit=C3=A0. <BR>4. =
Durante la fase del=20
dialogo le amministrazioni possono discutere con i candidati selezionati =
tutti=20
gli aspetti dell'appalto, devono garantire la parit=C3=A0 di trattamento =
di tutti gli=20
offerenti, non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che =
possano=20
favorire alcuni offerenti rispetto ad altri. Le amministrazioni =
aggiudicatrici=20
inoltre non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni =
proposte, n=C3=A9=20
altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al =
dialogo=20
senza l'accordo di quest'ultimo. <BR>5. Le amministrazioni =
aggiudicatrici=20
possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo =
da=20
ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, =

applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara; il =
ricorso a=20
tale facolt=C3=A0 =C3=A8 indicato nel bando di gara. <BR>6. =
L'amministrazione=20
aggiudicatrice prosegue il dialogo finch=C3=A9 non =C3=A8 in grado di =
individuare le=20
soluzioni che possano soddisfare le sue necessit=C3=A0. <BR>7. Dopo aver =
dichiarato=20
concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le =
amministrazioni=20
aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base =
alle=20
soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte =
devono=20
contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del=20
progetto. <BR>8. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice gli =
offerenti=20
possono fornire chiarimenti e precisazioni sull'offerta e possono anche=20
perfezionare l'offerta. Tuttavia tali precisazioni e chiarimenti non =
possono=20
avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o=20
dell'appalto posto in gara, la cui variazione rischi di falsare la =
concorrenza o=20
di avere un effetto discriminatorio. <BR>9. Le amministrazioni =
aggiudicatrici=20
valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione =
fissati=20
nel bando di gara e scelgono l'offerta economicamente pi=C3=B9 =
vantaggiosa=20
conformemente all'articolo 18. <BR>10. L'amministrazione aggiudicatrice =
pu=C3=B2=20
richiedere all'offerente che risulta aver presentato l'offerta =
economicamente=20
pi=C3=B9 vantaggiosa di precisare gli aspetti della sua offerta o di =
confermare gli=20
impegni assunti in fase di offerta, a condizione che ci=C3=B2 non abbia =
l'effetto di=20
modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto =
in=20
gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni. <BR>11. Le=20
amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai=20
partecipanti al dialogo. <BR><BR>Art. 43 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Accordi=20
quadro</SPAN><BR>1. L'accordo quadro =C3=A8 un accordo stipulato tra i =
soggetti di=20
cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), denominati tutti =
pi=C3=B9=20
brevemente "amministrazioni aggiudicatrici" e uno o pi=C3=B9 operatori =
economici, al=20
fine di definire contrattualmente le condizioni da applicare agli =
appalti da=20
aggiudicare entro un dato periodo, soprattutto in riferimento ai prezzi =
ed=20
eventualmente alle quantit=C3=A0. Gli accordi quadro non sono ammessi =
per la=20
progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che =
siano=20
connotati da serialit=C3=A0 e caratteristiche esecutive standardizzate =
da=20
individuarsi nel regolamento di cui all'articolo 4. <BR>2 Ai fini della=20
conclusione di un accordo quadro le amministrazioni aggiudicatrici =
seguono le=20
procedure previste dalla presente legge ed applicano i criteri di =
aggiudicazione=20
stabiliti all'articolo 18. <BR>3. In sede di aggiudicazione di appalti =
pubblici=20
basati su un accordo quadro, le parti non possono apportare modifiche =
alle=20
condizioni fissate nello stesso. <BR>4. La durata di un accordo quadro =
non pu=C3=B2=20
superare i quattro anni. <BR>5. Quando un accordo quadro =C3=A8 concluso =
con un solo=20
operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti e le =
condizioni=20
stabiliti nello stesso; se l'accordo non fissa tutte le condizioni, le=20
amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto =
l'operatore=20
economico, chiedendogli di completare l'offerta. <BR>6. Le =
amministrazioni=20
aggiudicatrici che hanno stipulato un accordo quadro con pi=C3=B9 =
operatori economici=20
possono aggiudicare gli appalti mediante l'applicazione delle condizioni =

stabilite nello stesso, senza un nuovo confronto competitivo. <BR>7. =
Quando=20
l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, le amministrazioni=20
aggiudicatrici possono rilanciare il confronto competitivo fra le parti, =
secondo=20
la seguente procedura: <BR>a) per ogni appalto da aggiudicare le =
amministrazioni=20
aggiudicatrici consultano per iscritto tutti gli operatori economici =
parti=20
dell'accordo quadro; <BR>b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un =
termine=20
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto, tenuto =
conto=20
di elementi quali la complessit=C3=A0 dell'oggetto dell'appalto e il =
tempo necessario=20
per la trasmissione delle offerte; <BR>c) le offerte sono presentate per =

iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza =
del=20
termine previsto per la loro presentazione; <BR>d) le amministrazioni=20
aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato=20
l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati. =
<BR>8. La=20
procedura si applica esclusivamente tra l'amministrazione aggiudicatrice =
e gli=20
operatori economici originariamente parti dell'accordo quadro. <BR>9. Le =

amministrazioni aggiudicatrici stipulano gli accordi quadro con un =
numero minimo=20
di tre contraenti, a condizione che vi sia un numero sufficiente di =
operatori=20
economici che risultino in regola con i criteri di selezione. <BR>10. Le =

amministrazioni aggiudicatrici non possono fare ricorso all'accordo =
quadro al=20
fine di impedire, limitare o distorcere la concorrenza. <BR><BR>Art. 44=20
<BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Sistemi dinamici di =
acquisizione</SPAN><BR>1. Il=20
sistema dinamico di acquisizione =C3=A8 un processo di acquisizione =
interamente=20
elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche =
generalmente=20
disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione=20
aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a=20
qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e =
che abbia=20
presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri. <BR>2. =
Per=20
istituire un sistema dinamico di acquisizione i soggetti di cui =
all'articolo 3,=20
comma 2, lettere a), b), d) ed e), denominati tutti pi=C3=B9 brevemente=20
"amministrazioni aggiudicatrici", seguono le norme della procedura =
aperta in=20
tutte le sue fasi, fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare=20
nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i =
criteri di=20
selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al =
capitolato=20
d'oneri e agli eventuali documenti complementari, sono ammessi nel =
sistema; le=20
offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento a =
condizione=20
che esse restino conformi al capitolato d'oneri. <BR>3. Per =
l'istituzione del=20
sistema dinamico di acquisizione e per l'aggiudicazione degli appalti=20
nell'ambito del medesimo sistema, le amministrazioni aggiudicatrici =
utilizzano=20
esclusivamente mezzi elettronici. <BR>4. Ai fini dell'istituzione del =
sistema=20
dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici: a) =
pubblicano un=20
bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di =
acquisizione;=20
<BR>b) precisano nel capitolato d'oneri la natura degli acquisiti =
previsti che=20
sono oggetto di detto sistema, nonch=C3=A9 tutte le informazioni =
necessarie=20
riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica =
utilizzata e=20
i dettagli pratici, unitamente alle specifiche tecniche di connessione; =
<BR>c)=20
consentono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino =
alla=20
conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al =
capitolato=20
d'oneri ed a qualsiasi documento complementare ed indicano nel bando di =
gara=20
l'indirizzo internet presso il quale =C3=A8 possibile consultare tali =
documenti.=20
<BR>5. Per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione gli =
operatori=20
economici possono presentare un'offerta indicativa, conforme al =
capitolato=20
d'oneri e agli eventuali documenti complementari, allo scopo di essere =
ammessi=20
nel sistema medesimo. Le amministrazioni aggiudicatrici concludono la=20
valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere =
dalla=20
data della loro presentazione, ma possono prolungare il periodo di =
valutazione=20
purch=C3=A9 nessun appalto sia messo, nel frattempo, in concorrenza. =
L'ammissione nel=20
sistema dinamico di acquisizione o il rigetto dell'offerta indicativa =
=C3=A8=20
comunicato in tempi brevi all'operatore economico. <BR>6. Le offerte =
indicative=20
ammesse possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che =
restino=20
conformi al capitolato d'oneri. <BR>7. Ogni singolo appalto da =
aggiudicarsi nel=20
quadro del sistema deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. =
Il=20
regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le procedure d'affidamento =
dei=20
singoli appalti. <BR>8. La durata di un sistema dinamico di acquisizione =
non pu=C3=B2=20
superare quattro anni, tranne casi eccezionali debitamente giustificati. =
<BR>9.=20
La disciplina di dettaglio =C3=A8 rimandata al regolamento di cui =
all'articolo 4.=20
<BR><BR>Art. 45 <BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Asta =
elettronica</SPAN><BR>1.=20
L'asta elettronica =C3=A8 un processo per fasi successive basato su un =
dispositivo=20
elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o =
di=20
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene =
dopo una=20
prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro=20
classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento =
automatico.=20
Di conseguenza appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto =
prestazioni=20
intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere =
oggetto di=20
aste elettroniche. <BR>2. Qualora le specifiche di un appalto pubblico =
possano=20
essere definite in modo preciso, l'amministrazione aggiudicatrice =
pu=C3=B2 stabilire,=20
indicandolo espressamente nel bando di gara, che la sua aggiudicazione =
sia=20
preceduta da un' asta elettronica nei casi che seguono: <BR>a) procedure =
aperte,=20
ristrette o negoziate, limitatamente, in quest'ultimo caso, all'ipotesi =
di cui=20
all'articolo 38, comma 1, lettera a); <BR>b) rilancio del confronto =
competitivo=20
nell'ambito di un accordo quadro di cui all'articolo 43, comma 7; <BR>c) =

indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema =
dinamico di=20
acquisizione. <BR>3. L'asta elettronica riguarda: <BR>a) unicamente i =
prezzi,=20
quando l'appalto viene attribuito al prezzo pi=C3=B9 basso; <BR>b) i =
prezzi e/o i=20
valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri, =
quando=20
l'appalto =C3=A8 aggiudicato all'offerta economicamente pi=C3=B9 =
vantaggiosa. <BR>4. In=20
ogni caso possono essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi=20
suscettibili di valutazione automatica a mezzo elettronico, senza =
intervento e/o=20
valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, ossia solo gli =

elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o =

percentuali. <BR>5. Il capitolato d'oneri contiene: <BR>a) gli elementi =
i cui=20
valori sono oggetto dell'asta elettronica; <BR>b) i limiti eventuali dei =
valori=20
che possono essere presentati, quali risultano dalle specifiche =
dell'oggetto=20
dell'appalto; <BR>c) le informazioni che sono messe a disposizione degli =

offerenti nel corso dell'asta elettronica ed, eventualmente, il momento =
in cui=20
sono messe a loro disposizione; <BR>d) le informazioni relative allo =
svolgimento=20
dell'asta elettronica, le condizioni alle quali gli offerenti potranno=20
rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti =
per il=20
rilancio; <BR>e) le informazioni relative al dispositivo elettronico =
utilizzato=20
e alle modalit=C3=A0 e specifiche tecniche di collegamento. <BR>6. Tutti =
gli=20
offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati =
simultaneamente=20
per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori. L'invito =

contiene ogni informazione concernente il collegamento individuale al=20
dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora d'inizio =
dell'asta.=20
<BR>7. L'asta elettronica pu=C3=B2 svolgersi in pi=C3=B9 fasi =
successive, il cui=20
calendario deve essere indicato nell'invito a partecipare all'asta e non =
pu=C3=B2=20
avere inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di =
spedizione=20
degli inviti. <BR>8. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica le=20
amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli =
offerenti=20
almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento =
la=20
rispettiva classificazione; possono anche comunicare altre informazioni=20
riguardanti altri prezzi o valori presentati, purch=C3=A9 risulti =
previsto nel=20
capitolato d'oneri; possono altres=C3=AC rendere noto, in qualsiasi =
momento, il=20
numero di partecipanti alla fase dell'asta. <BR>9. In nessun caso le=20
amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l'identit=C3=A0 =
degli offerenti=20
durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. <BR>10. Le=20
amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica =
secondo=20
una o pi=C3=B9 delle seguenti modalit=C3=A0: <BR>a) indicano nell'invito =
a partecipare=20
all'asta la data e l'ora preventivamente fissate; <BR>b) quando il =
numero di=20
fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare =C3=A8 stato raggiunto; =
<BR>c)=20
quando non ricevono pi=C3=B9 nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono =
alle esigenze=20
degli scarti minimi; in questo caso le amministrazioni aggiudicatrici =
precisano=20
nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno, a =
partire dalla=20
ricezione dell'ultima presentazione, prima di dichiarare conclusa l'asta =

elettronica. <BR>11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica ed =
in=20
funzione dei risultati della stessa, le amministrazioni aggiudicatrici=20
aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 18. <BR>12. La disciplina =
di=20
dettaglio =C3=A8 rimandata al regolamento di cui all'articolo 4. =
<BR><BR>Art. 46=20
<BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Concorsi di idee e di =
progettazione</SPAN><BR>1.=20
I concorsi di idee sono finalizzati all'acquisizione di una proposta =
ideativa.=20
<BR>2. L'idea premiata =C3=A8 acquisita in propriet=C3=A0 della stazione =
appaltante e pu=C3=B2=20
essere posta a base di un concorso di progettazione o di un appalto di =
servizi=20
di progettazione; a tali procedure pu=C3=B2 essere ammesso il vincitore =
del concorso=20
di idee, se in possesso dei necessari requisiti soggettivi. <BR>3. La =
stazione=20
appaltante pu=C3=B2 affidare al vincitore del concorso di idee la =
realizzazione del=20
progetto, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, =
purch=C3=A9 detta=20
facolt=C3=A0 sia prevista nel bando del concorso di idee. <BR>4. I =
concorsi di=20
progettazione sono procedure intese a fornire alla stazione appaltante, =
nei=20
settori della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, =
dell'architettura e=20
dell'edilizia, per le opere di particolare complessit=C3=A0 strutturale=20
dell'ingegneria civile, nonch=C3=A9 in quello dell'elaborazione dati, un =
piano, un=20
progetto, selezionati da una commissione giudicatrice, in base ad una =
gara, con=20
o senza assegnazione di premi. Il regolamento di cui all'articolo 4 =
stabilisce=20
la tipologia e le caratteristiche degli interventi per i quali il =
concorso di=20
progettazione =C3=A8 reso obbligatorio. <BR>5. Ai concorsi di =
progettazione si=20
applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3. <BR>6. I concorsi di =
idee e=20
di progettazione sono aggiudicati con le procedure aperte (pubblico =
incanto) o=20
ristrette (licitazione privata). <BR>7. Il regolamento di cui =
all'articolo 4=20
disciplina le modalit=C3=A0 di espletamento dei concorsi di idee e di =
progettazione,=20
con particolare riferimento al contenuto dei bandi, ai criteri di =
valutazione=20
delle proposte ideative e progettuali, alla composizione della =
commissione=20
giudicatrice, all'interno della quale almeno un terzo dei componenti =
deve avere=20
la stessa qualifica o qualifica equivalente a quella dei partecipanti, =
se ad=20
essi =C3=A8 richiesta una particolare qualifica professionale. =
<BR><BR>Art. 47=20
<BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Appalti pubblici di lavori: =
<BR>disposizioni=20
specifiche sull'edilizia sociale</SPAN><BR>1. Nel caso di appalti =
pubblici=20
riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso =
residenziale di=20
edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entit=C3=A0, della =
complessit=C3=A0 e della=20
durata presunta dei relativi lavori, deve essere stabilito sin =
dall'inizio,=20
sulla base di una stretta collaborazione all'interno di un gruppo che =
comprenda=20
rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici, esperti e =
l'imprenditore=20
che deve eseguire l'opera, =C3=A8 possibile ricorrere a una speciale =
procedura di=20
aggiudicazione volta a scegliere l'imprenditore pi=C3=B9 idoneo. <BR>2. =
In=20
particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di =
gara una=20
descrizione delle opere quanto pi=C3=B9 precisa possibile al fine di =
consentire agli=20
imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da =
eseguire.=20
Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano, in tale bando di =
gara, i=20
requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati =
devono=20
possedere. <BR>3. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono a =
una=20
siffatta procedura, applicano gli articoli 22, 26, 27, 28, 32, 50 =
(contenuto dei=20
verbali) e possono utilizzare prioritariamente la procedura del dialogo=20
Competitivo. <BR><BR>Art. 48 <BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Accesso =
alle=20
informazioni e pubblicit=C3=A0</SPAN><BR>1. Nell'ambito delle procedure =
di=20
affidamento degli appalti o delle concessioni =C3=A8 fatto tassativo =
divieto=20
all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o =
realizzatore,=20
in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento =
amministrativo, di=20
comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto: <BR>a) =
l'elenco=20
dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, =
prima=20
della scadenza del termine per la presentazione delle medesime; <BR>b) =
l'elenco=20
dei soggetti invitati nelle procedure per licitazione privata, =
appalto-concorso=20
o trattativa privata, prima della scadenza del termine di presentazione =
delle=20
offerte. <BR>2. Le imprese interessate alla partecipazione alle gare =
d'appalto=20
possono prendere visione di tutti gli elaborati facenti parte del =
progetto dei=20
lavori da affidare, compreso il computo metrico estimativo, il =
cronoprogramma e=20
i piani della sicurezza. Il capitolato generale, il capitolato speciale=20
d'appalto, l'elenco dei prezzi e i disegni esecutivi fanno parte =
integrante del=20
contratto. Tutti gli altri elaborati di progetto non fanno parte del =
contratto e=20
non possono essere utilizzati dall'impresa aggiudicataria a sostegno =
delle=20
proprie pretese. <BR>3. Sono esclusi dal diritto di accesso: <BR>a) le=20
informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a=20
giustificazione delle offerte che, sulla base di motivata dichiarazione =
del=20
concorrente, costituiscano segreti tecnici o commerciali; <BR>b) gli =
eventuali=20
ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di=20
regolamento di cui all'articolo 4; <BR>c) i pareri legali acquisiti per =
la=20
soluzione di liti e controversie in materia di appalti pubblici; d) le =
relazioni=20
riservate del direttore dei lavori e del collaudatore o della =
commissione di=20
collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del =
contratto.=20
<BR>4. Per le informazioni e gli aspetti di cui alle lettere a) e b) =
=C3=A8 comunque=20
consentito l'accesso al concorrente che lo richieda al fine della difesa =
in=20
giudizio dei propri interessi. <BR>5. Il regolamento di cui all'articolo =
4=20
disciplina le forme di pubblicit=C3=A0 finalizzate a rendere noti il =
risultato della=20
gara e le fasi principali dell'esecuzione, compreso l'esito di eventuale =

contenzioso. <BR><BR>Art. 49 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Commissioni=20
giudicatrici</SPAN><BR>1. Quando i lavori, le forniture ed i servizi =
sono=20
affidati con il sistema dell'appalto concorso e comunque in tutti i casi =
in cui=20
la scelta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente pi=C3=B9 =
vantaggiosa,=20
con a base elementi di valutazione non definibili con criteri =
matematici,=20
l'amministrazione aggiudicatrice e gli enti aggiudicatori costituiscono=20
un'apposita commissione giudicatrice. Essa =C3=A8 composta da un numero =
dispari di=20
componenti, in prevalenza tecnici esperti nella materia oggetto =
dell'appalto,=20
variabile da tre a cinque, scelti prioritariamente fra il personale =
dipendente=20
dell'amministrazione stessa. I commissari diversi dal presidente sono=20
selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di =
accertata=20
carenza in organico di adeguate professionalit=C3=A0, nonch=C3=A9 negli =
altri casi=20
previsti dal regolamento, in cui ricorrono esigenze oggettive e =
comprovate, i=20
commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di =
rotazione tra=20
gli appartenenti alle seguenti categorie: <BR>a) professionisti con =
almeno dieci=20
anni d'iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un =
elenco=20
formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini =
professionali;=20
<BR>b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, =
formato sulla=20
base di rose di candidati fornite dalle facolt=C3=A0 di appartenenza;=20
l'amministrazione aggiudicatrice pu=C3=B2 demandare alla commissione le =
funzioni di=20
seggio di gara e, nelle procedure ristrette (o per licitazione privata), =

l'attivit=C3=A0 di preselezione dei concorrenti. <BR>2. =C3=88 =
facolt=C3=A0 delle=20
amministrazioni costituire una commissione giudicatrice secondo i =
criteri sopra=20
indicati anche per gli appalti di lavori, servizi e forniture da =
aggiudicare con=20
il criterio del prezzo pi=C3=B9 basso. <BR>3. Il presidente della =
commissione deve=20
essere un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente=20
aggiudicatore. <BR>4. Le commissioni giudicatrici per il concorso di=20
progettazione, il concorso di idee e per gli appalti di servizi di cui=20
all'articolo 11, sono composte da un numero di membri tecnici non =
inferiore a=20
tre, esperti nella materia oggetto del concorso, di cui almeno uno =
dipendente=20
della stazione appaltante. Se ai partecipanti ad un concorso di idee o =
di=20
progettazione =C3=A8 richiesta una particolare qualificazione =
professionale, almeno=20
un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la =
stessa=20
qualificazione o equipollente . <BR>5. L'attivit=C3=A0 delle commissioni =
comprende=20
anche la verifica delle offerte che dovessero risultare anormalmente =
basse. Esse=20
sono autonome nelle loro decisioni e nei loro pareri, che sono espressi =
riguardo=20
a progetti presentati e sulla base dei criteri specificati dal bando. =
<BR>6.=20
Relativamente ai componenti: <BR>a) i commissari diversi dal presidente =
non=20
devono aver svolto, n=C3=A9 possono svolgere, alcuna altra funzione o =
incarico=20
tecnico o amministrativo riguardo al contratto del cui affidamento si =
tratta;=20
<BR>b) coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di =
pubblico=20
amministratore non possono essere nominati commissari riguardo a =
contratti=20
affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio; =
<BR>c)=20
sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in =
qualit=C3=A0 di=20
membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o =
colpa grave=20
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, =
all'approvazione di=20
atti dichiarati illegittimi. <BR>7. Si applicano ai commissari le cause =
di=20
astensione previste dall'articolo 51 del Codice di procedura civile. =
<BR>8. Le=20
spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del =
progetto=20
tra le somme a disposizione della stazione appaltante. <BR><BR>Art. 50 =
<BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Dichiarazione preliminare all'espletamento della =
gara,=20
verbale di gara, clausole contrattuali, stipula dei contratti e =
informazioni ai=20
concorrenti</SPAN><BR>1. Prima di avviare le procedure di gara per =
l'appalto di=20
lavori, il direttore dei lavori deve attestare: <BR>a) =
l'accessibilit=C3=A0 delle=20
aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni =
risultanti=20
dagli elaborati progettuali; <BR>b) l'assenza di impedimenti =
sopravvenuti=20
rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del =
progetto;=20
<BR>c) la conseguente realizzabilit=C3=A0 del progetto, previa verifica =
del relativo=20
documento di validazione. <BR>2. Per ogni gara relativa all'affidamento =
di=20
lavori, servizi e forniture l'amministrazione aggiudicatrice redige uno =
o pi=C3=B9=20
verbali contenenti le seguenti informazioni, nonch=C3=A9 ogni eventuale =
ulteriore=20
informazione ritenuta utile: <BR>a) il nome e l'indirizzo =
dell'amministrazione=20
aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto; <BR>b) i nomi dei=20
concorrenti che sono stati invitati; <BR>c) i nomi dei concorrenti =
esclusi e i=20
motivi dell'esclusione; <BR>d) i motivi del rigetto delle offerte =
giudicate=20
anormalmente basse; <BR>e) il nome dell'aggiudicatario e la =
giustificazione=20
della scelta della sua offerta nonch=C3=A9, se =C3=A8 nota, la parte =
dell'appalto che l'=20
aggiudicatario intende subappaltare a terzi; <BR>f) nel caso di =
procedure=20
negoziate, le circostanze che giustificano il ricorso a tali procedure. =
<BR>3.=20
Le stazioni appaltanti comunicano, entro un congruo termine: <BR>a) ad =
ogni=20
candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura; <BR>b) ad ogni =

offerente escluso i motivi del rigetto dell'offerta, inclusi, per i casi =
di cui=20
all'articolo 10, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non =
equivalenza o=20
della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono =
conformi=20
alle prestazioni o ai requisiti funzionali; <BR>c) ad ogni offerente che =
abbia=20
presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche ed i vantaggi=20
dell'offerta selezionata ed il nome dell'offerente cui =C3=A8 stato =
aggiudicato il=20
contratto o delle parti dell'accordo quadro. <BR>4. In ogni caso=20
l'amministrazione comunica d'ufficio l'aggiudicazione definitiva,=20
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque =
giorni,=20
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti =
gli=20
altri candidati che hanno presentato offerta, compresi gli esclusi. =
<BR>5. Sono=20
parte integrante del contratto e devono essere in esso richiamati: =
<BR>a) il=20
capitolato generale; <BR>b) il capitolato speciale; <BR>c) gli elaborati =
grafici=20
progettuali; <BR>d) gli elenchi prezzi unitari; <BR>e) i piani di =
sicurezza;=20
<BR>f) il cronoprogramma. <BR>6. L'amministrazione aggiudicatrice =C3=A8 =
esonerata=20
dall'obbligo di allegare al contratto tali documenti ed elaborati, se li =

richiama espressamente nel contratto stesso e se ne conserva agli atti,=20
unitamente al contratto, una copia sottoscritti dalle parti. =
<BR><BR>Art. 51=20
<BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Disciplina economica dei lavori, =
<BR>dei servizi=20
e delle forniture</SPAN><BR>1. Per la disciplina economica dei lavori, =
dei=20
servizi e delle forniture, anche ad esecuzione periodica e continuativa, =
si=20
rinvia alle norme statali in materia, salva l'applicazione delle =
seguenti=20
disposizioni. <BR>2. In riferimento a quanto previsto dalla legge =
regionale 2=20
giugno 1994, n. 24 (Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche =
finanziate=20
dalla Regione), e successive modifiche, per le opere da eseguirsi con=20
finanziamenti comunque concessi dalla Regione, non si applica l'articolo =
133,=20
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, fermo restando =
comunque che la=20
Regione provvede ad aggiornare annualmente il proprio prezziario, con=20
particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti =
destinati=20
alle costruzioni che siano stati soggetti a significative variazioni di =
prezzo=20
legate a particolari condizioni di mercato. Il prezziario cessa di avere =

validit=C3=A0 il 31 dicembre di ogni anno e pu=C3=B2 essere =
transitoriamente utilizzato=20
fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la =
cui=20
approvazione sia intervenuta entro tale data. <BR>3. Per le altre =
tipologie di=20
lavori, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori =

potranno fare riferimento al prezziario regionale o, in alternativa, =
dovranno=20
dotarsi di propri prezziari, da aggiornare annualmente secondo quanto =
previsto=20
dal richiamato articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del =
2006.=20
<BR><BR>Art. 52 <BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Norme in materia di =
sicurezza=20
<BR>sul lavoro e a tutela dei lavoratori</SPAN><BR>1. Fermo restando =
quanto=20
previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi =
in=20
materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, la stazione appaltante =
=C3=A8 tenuta=20
a prevedere nel capitolato speciale, nel contratto ed a richiamarle nel =
bando di=20
gara, le seguenti clausole: <BR>a) obbligo dell'appaltatore di applicare =
o far=20
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti,=20
impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e =
normative=20
previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro =
della=20
categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli =
appalti=20
di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il =
rispetto da=20
parte dell' appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei =
lavoratori=20
alle casse edili; <BR>b) obbligo dell'appaltatore di rispondere della =
osservanza=20
di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali =
subappaltatori nei=20
confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei =
lavori=20
ad essi affidati; <BR>c) obbligo per le imprese di presentare la =
documentazione=20
che attesti che l'impresa stessa =C3=A8 in regola con le norme che =
disciplinano il=20
diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge =
12 marzo=20
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive=20
modifiche; tale documento pu=C3=B2 essere sostituito da una =
dichiarazione sostitutiva=20
di certificazione ai sensi delle norme vigenti; <BR>d) obbligo per=20
l'amministrazione appaltante di subordinare la stipula del contratto ed =
il=20
pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, =
all'acquisizione=20
del documento che attesti la regolarit=C3=A0 contributiva e retributiva; =
la=20
dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto =
successivo.=20
<BR>2. Ai fini di semplificazione delle procedure ed ai sensi delle =
vigenti=20
norme la regolarit=C3=A0 contributiva =C3=A8 attestata mediante il =
"documento unico di=20
regolarit=C3=A0 contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, =
in occasione=20
di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra =
situazione=20
in cui debba essere accertata la regolarit=C3=A0 contributiva, =
l'adempimento da parte=20
degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti =
contributivi,=20
previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle =
casse=20
edili. <BR>3. Il documento unico non sostituisce eventuali altre =
dichiarazioni=20
che l'impresa =C3=A8 tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, =
ad altri=20
soggetti pubblici e privati. <BR>4. Si applicano comunque le =
disposizioni di cui=20
all'articolo 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 =
(Disposizioni=20
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la=20
razionalizzazione della spesa pubblica, nonch=C3=A8 interventi in =
materia di entrate=20
e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla =
legge 4=20
agosto 2006, n. 248. <BR><BR>Art. 53 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Piani di=20
sicurezza</SPAN><BR>1. Per la disciplina in materia di sicurezza si =
rinvia alla=20
normativa statale in materia. <BR>2. Gli oneri della sicurezza vanno =
evidenziati=20
nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. <BR>3. Il =
direttore dei=20
lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, =
nell'ambito=20
delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani della =
sicurezza.=20
<BR><BR>Art. 54 <BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Garanzie ed=20
assicurazione</SPAN><BR>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, =
comma=20
7, e dall'articolo 22, comma 17, l'offerta da presentare per =
l'affidamento di un=20
appalto per lavori, forniture e servizi, esclusi quelli di =
progettazione, =C3=A8=20
corredata da una cauzione pari all'1 per cento dell'importo =
dell'appalto, da=20
prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o =
rilasciata dagli=20
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui =
all'articolo 107=20
del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o =

prevalente attivit=C3=A0 di rilascio di garanzie, a ci=C3=B2 autorizzati =
dal competente=20
Ministero. La cauzione deve avere validit=C3=A0 per almeno centottanta =
giorni dalla=20
data di presentazione dell'offerta e deve espressamente contenere =
l'impegno del=20
fidejussore a rilasciare la garanzia di cui ai commi 2 e 3, qualora il=20
concorrente risulti aggiudicatario. La cauzione copre la mancata =
sottoscrizione=20
del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed =C3=A8 svincolata =
automaticamente al=20
momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la =
cauzione =C3=A8=20
restituita entro quindici giorni dall'aggiudicazione. La cauzione =
provvisoria=20
non =C3=A8 dovuta per l'affidamento di appalti di forniture e servizi di =
importo=20
inferiore a euro 211.000. <BR>2. Per gli appalti di servizi e forniture=20
l'aggiudicatario =C3=A8 obbligato a costituire una garanzia fidejussoria =
di importo=20
pari al 5 per cento dell'importo di aggiudicazione, che =C3=A8 =
svincolata per il 95=20
per cento dell'importo garantito all'approvazione della regolare =
esecuzione e=20
per il residuo 5 per cento allo scadere del periodo di garanzia, quando=20
prevista; la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto =
adempimento.=20
<BR>3. Per gli appalti di lavori l'aggiudicatario =C3=A8 obbligato a =
costituire una=20
garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dell'appalto. In =
caso di=20
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia=20
fidejussoria =C3=A8 aumentata di tanti punti quanti sono quelli =
eccedenti il 10 per=20
cento; se il ribasso =C3=A8 superiore al 20 per cento, l'aumento =C3=A8 =
di due punti=20
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La =
garanzia=20
copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere =
effetto=20
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del =
certificato=20
di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di =
ultimazione=20
dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca=20
dell'affidamento, l'incameramento della cauzione e l'aggiudicazione al=20
concorrente che segue in graduatoria. <BR>4. La fidejussione bancaria o =
la=20
polizza assicurativa, anche rilasciata da intermediari finanziari, deve=20
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva =
escussione del=20
debitore principale e la sua operativit=C3=A0 entro quindici giorni, a =
seguito di=20
richiesta della stazione appaltante. <BR>5. La garanzia fidejussoria per =
gli=20
appalti di lavori =C3=A8 progressivamente svincolata a misura =
dell'avanzamento=20
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale =
importo=20
garantito. Lo svincolo =C3=A8 automatico ed avviene, senza =
necessit=C3=A0 di benestare del=20
committente, con la sola condizione della preventiva consegna =
all'istituto=20
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di=20
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia=20
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari =
al 25 per=20
cento dell'iniziale importo garantito, =C3=A8 svincolato secondo la =
normativa=20
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il =
mancato=20
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o =
della=20
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei =
confronti=20
dell'impresa per la quale la garanzia =C3=A8 prestata. <BR>6. Per gli =
appalti di=20
lavori, l'esecutore =C3=A8 inoltre obbligato a stipulare una polizza =
assicurativa che=20
tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice e gli altri enti =
aggiudicatori da=20
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i =
danni=20
subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed =
opere=20
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, =
azione di=20
terzi o cause di forza maggiore; la somma assicurata =C3=A8 stabilita =
nel capitolato=20
speciale. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di =
responsabilit=C3=A0=20
civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale =
pari al 5=20
per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro =
500.000 ed=20
un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa decorre dalla =
data di=20
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di =
collaudo=20
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi =
dodici=20
mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora sia previsto un =
periodo di=20
garanzia, la polizza assicurativa =C3=A8 sostituita da una polizza che =
tenga indenni=20
le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle =
lavorazioni=20
in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o =
rifacimento.=20
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia di tale polizza =
almeno=20
dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o ritardato =
pagamento=20
delle somme dovute al soggetto assicuratore a titolo di premio da parte =
del=20
soggetto esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. =
L'appaltatore deve=20
inoltre costituire una fidejuissione bancaria o assicurativa a garanzia =
del=20
pagamento della rata di saldo, di importo pari all'importo della rata di =
saldo,=20
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo =
intercorrente=20
fra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. <BR>7. Per i =
lavori di=20
importo superiore a euro 10.000.000, l'esecutore =C3=A8 di norma =
obbligato a=20
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di =
collaudo=20
provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonch=C3=A9 una polizza =
per=20
responsabilit=C3=A0 civile verso terzi della medesima durata, a =
copertura dei rischi=20
di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da =
gravi=20
difetti costruttivi. <BR>8. La polizza deve contenere la previsione del=20
pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche =
in=20
pendenza dell'accertamento della responsabilit=C3=A0 e senza che =
occorrano consensi=20
ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della =
polizza=20
decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore =
dell'opera=20
realizzata con il limite massimo di euro 14.000.000. L'appaltatore e il=20
concessionario sono altres=C3=AC obbligati a stipulare una polizza di =
assicurazione=20
della responsabilit=C3=A0 civile per danni cagionati a terzi, con =
decorrenza dalla=20
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del =
certificato di=20
regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non =
inferiore=20
ad euro 4.000.000. La liquidazione della rata di saldo =C3=A8 =
subordinata=20
all'accensione di tali polizze. <BR>9. Il progettista o i progettisti =
incaricati=20
della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della =
progettazione=20
esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del =
progetto, di=20
una polizza di responsabilit=C3=A0 civile professionale per i rischi =
derivanti dallo=20
svolgimento delle attivit=C3=A0 di propria competenza, per tutta la =
durata dei lavori=20
e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. =
La=20
polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove =
spese=20
di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve =
sopportare=20
per le varianti di cui all'articolo 56, comma 1, lettera f), resesi =
necessarie=20
in corso di esecuzione. La garanzia =C3=A8 prestata per un massimale non =
inferiore al=20
10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro =
1.000.000=20
per lavori di importo inferiore a euro 5.000.000, IVA esclusa, e per un=20
massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori =
progettati, con=20
il limite di euro 2.500.000 per lavori di importo superiore a euro =
5.000.000,=20
IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della =
polizza di=20
garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della =
parcella=20
professionale <BR>10. Per i contratti di appalto integrato di importo =
superiore=20
a euro 75.000.000 e per gli affidamenti a contraente generale di =
qualunque=20
importo, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma =
2,=20
lettere a), b), c), d) ed e), sono tenute obbligatoriamente a richiedere =

all'appaltatore la presentazione di una garanzia globale di esecuzione, =
per la=20
cui disciplina si rinvia alle disposizioni statali in materia, nelle =
more=20
dell'adozione di specifica disciplina regolamentare. La garanzia =
pu=C3=B2 essere=20
richiesta anche per appalti di lavori di importo superiore a euro =
100.000.000.=20
<BR>11. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, =
ai=20
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la =
certificazione di=20
sistema di qualit=C3=A0 conforme alla UNI CEI ISO 9000, ovvero la =
dichiarazione della=20
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, =

usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria =
previste=20
rispettivamente dai commi 1, 2 e 3, sono ridotte del 50 per cento per le =
imprese=20
certificate. <BR><BR>Titolo IV <BR>Realizzazione, controllo e collaudo=20
dell'appalto e della concessione (fase di esecuzione) <BR><BR>Art. 55 =
<BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Incarichi di direttore lavori o di responsabile=20
<BR>tecnico della fornitura o del servizio</SPAN><BR>1. Le =
amministrazioni=20
aggiudicatrici, secondo i propri ordinamenti, individuano un =
responsabile del=20
controllo della corretta e conforme esecuzione dell'oggetto del =
contratto, al=20
quale assegnano l'incarico di direttore dei lavori, o di responsabile =
tecnico=20
della fornitura o del servizio, previa verifica dei requisiti richiesti =
per=20
l'affidamento dell'incarico stesso. <BR>2. Nel rispetto e con le =
procedure=20
previste dalla presente legge l'amministrazione pu=C3=B2 affidare a =
soggetti esterni=20
all'amministrazione la direzione lavori o la responsabilit=C3=A0 tecnica =
nei=20
contratti di servizi e forniture, previa verifica delle competenze=20
professionali. <BR>3. I compiti del direttore dei lavori e di =
responsabile=20
tecnico della fornitura o del servizio saranno disciplinati dal =
regolamento di=20
cui all'articolo 4. <BR><BR>Art. 56 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Varianti in=20
corso di esecuzione</SPAN><BR>1. Per gli appalti di lavori, servizi e =
forniture=20
le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il =
progettista ed=20
il direttore dei lavori, o il responsabile tecnico della fornitura o del =

servizio, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: <BR>a) =
per=20
esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e =
regolamentari;=20
<BR>b) per cause impreviste e imprevedibili al momento della redazione =
del=20
progetto, accertate, su proposta del direttore dei lavori o del =
responsabile del=20
servizio o della fornitura, dal responsabile del procedimento e, per le=20
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dal =
dirigente=20
competente, i quali precisano le ragioni che rendono necessario il =
ricorso alla=20
variante ed accertano la non imputabilit=C3=A0 alla stazione appaltante; =
<BR>c) per=20
la intervenuta possibilit=C3=A0 di utilizzare materiali o tecnologie non =
esistenti al=20
momento della progettazione che, senza aumento di costo e sempre che non =

alterino l'impostazione progettuale, possano determinare significativi=20
miglioramenti nella qualit=C3=A0 dell'opera, della fornitura, del =
servizio, del loro=20
importo; <BR>d) per la presenza di eventi inerenti la natura e =
specificit=C3=A0 dei=20
beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'esecuzione, o di=20
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; <BR>e) =
nei=20
casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del Codice civile; <BR>f) per =
il=20
manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo; in tal =
caso il=20
responsabile del procedimento o, per le amministrazioni di cui =
all'articolo 3,=20
comma 2, lettera a), il dirigente competente, ne d=C3=A0 comunicazione=20
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici ed al progettista; <BR>g) =

nell'interesse esclusivo dell'amministrazione, per il miglioramento del =
lavoro,=20
del servizio, della fornitura o della loro funzionalit=C3=A0, sempre che =
le=20
variazioni non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da =
obiettive=20
esigenze; l'importo in aumento di tali varianti non pu=C3=B2 superare il =
10 per=20
<BR>cento dell'importo originario del contratto medesimo e deve trovare=20
copertura nell'importo originariamente stanziato per la realizzazione =
del lavoro=20
o per l'espletamento del servizio o della fornitura. <BR>2. Ove le =
varianti di=20
cui al comma 1, lettera f), eccedano il quinto dell'importo originario =
del=20
contratto, il soggetto aggiudicatore procede, di norma, alla risoluzione =
del=20
contratto medesimo. La richiesta di recedere dal contratto pu=C3=B2 =
essere avanzata=20
anche dall'impresa aggiudicataria. In tali casi l'impresa ha diritto, =
senza=20
alcun altro compenso o indennizzo, al pagamento dei lavori eseguiti e =
dei=20
materiali utili, nonch=C3=A9 del 10 per cento dei lavori, dei servizi e =
delle=20
forniture non eseguiti, fino ai quattro quinti dell'importo del =
contratto.=20
L'amministrazione indice una nuova gara alla quale =C3=A8 invitato =
l'aggiudicatario=20
iniziale. <BR>3. Ai fini del presente articolo si considerano errore od=20
omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di =
fatto, la=20
mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per =
la=20
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici =

prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di =

diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. <BR>4. Non =
sono=20
considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori o =
dal=20
responsabile tecnico per risolvere aspetti di dettaglio, che siano =
contenuti=20
entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, =

ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli =
altri=20
lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, nonch=C3=A9 per le =
forniture ed i=20
servizi, purch=C3=A9 non comportino un aumento dell'importo del =
contratto stipulato.=20
<BR>5. Il soggetto aggiudicatore, durante l'esecuzione del contratto, =
pu=C3=B2=20
ordinare una variazione in aumento o in diminuzione fino alla =
concorrenza di un=20
quinto dell'importo dell'appalto, variazione che l'esecutore =
dell'appalto =C3=A8=20
tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto=20
originario. Nel caso in cui i prezzi per dar luogo alle variazioni non =
fossero=20
previsti in contratto, saranno concordati tra i contraenti, su proposta =
del=20
direttore dei lavori o del responsabile tecnico del servizio della =
fornitura.=20
<BR>6. Nell'appalto integrato l'appaltatore pu=C3=B2, se previsto dal =
bando, proporre=20
all'amministrazione aggiudicatrice, in sede di redazione del progetto =
esecutivo,=20
nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, modifiche o varianti =
migliorative=20
al progetto definitivo contenute entro un importo complessivo non =
superiore al 5=20
per cento dell'importo del contratto, purch=C3=A9 non comportino un =
aumento dei=20
lavori, dei servizi o delle forniture posti a base di gara e che =
mantengano=20
invariati il tempo di esecuzione e le condizioni di sicurezza dei =
lavoratori.=20
<BR>7. Nell' appalto integrato, nel caso in cui si verifichi una delle =
ipotesi=20
di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), ovvero nel caso di =
riscontrati=20
errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi =
al=20
progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le =
modalit=C3=A0=20
previste dal capitolato generale di cui al decreto ministeriale n. 145 =
del 2000=20
e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi =
del=20
regolamento di cui all'articolo 4. La stazione appaltante procede=20
all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato =
luogo alle=20
variazioni e al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto =
dal=20
capitolato speciale allegato al progetto definitivo. <BR><BR>Art. 57 =
<BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Consegna dei lavori ed avvio dell'esecuzione =
della=20
fornitura o del servizio; sospensioni dell'esecuzione</SPAN><BR>1. Al =
momento=20
della consegna dei lavori, o dell'emissione dell'ordine di avvio =
dell'esecuzione=20
della fornitura o del servizio, l'amministrazione aggiudicatrice deve, =
tramite=20
il direttore dei lavori o il responsabile tecnico, accertare che non vi =
siano=20
impedimenti all'esecuzione e che tutti gli adempimenti legati alla =
sicurezza nei=20
luoghi di lavoro e nei cantieri siano stati rispettati. <BR>2. Il =
regolamento di=20
cui all'articolo 4 disciplina le norme di dettaglio relative alla =
consegna dei=20
lavori ed all'avvio dell'esecuzione di servizi e forniture, nonch=C3=A9 =
alle=20
sospensioni dell'esecuzione. <BR><BR>Art. 58 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Sub-appalti</SPAN><BR>1. Per gli appalti di =
lavori e, ove=20
compatibile, per quelli di forniture e servizi, i sub-appalti sono =
autorizzati a=20
condizione che siano rispettate le condizioni stabilite dalla vigente =
normativa=20
statale in materia, alla quale espressamente si rinvia, con particolare =
riguardo=20
all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive=20
modifiche, e alle disposizioni di cui all'articolo 35, commi dal 28 al =
34, del=20
decreto legge n. 223 del 2006, come convertito dalla legge n. 248 del =
2006.=20
<BR>2. Per gli appalti di servizi e forniture la stazione appaltante =
richiede al=20
concorrente, nel bando e nel capitolato speciale, di indicare =
nell'offerta la=20
parte del servizio o della fornitura che intende eventualmente =
subappaltare; la=20
stessa stazione appaltante precisa che il subappalto deve comunque =
essere=20
autorizzato e che resta comunque impregiudicata la responsabilit=C3=A0=20
dell'appaltatore aggiudicatario; indica inoltre se la stessa stazione =
appaltante=20
provvede al pagamento diretto ai subappaltatori dei corrispettivi per le =

prestazioni svolte o se al pagamento deve provvedere l'aggiudicatario, =
il quale=20
deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, =
copia=20
delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute effettuate. =
<BR>3.=20
Il servizio di progettazione di un lavoro, servizio o fornitura per il =
quale sia=20
richiesta una specifica qualificazione professionale non pu=C3=B2 =
comunque essere=20
sub-appaltato. <BR><BR>Art. 59 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Collaudo e=20
regolare esecuzione dei servizi e delle forniture</SPAN><BR>1. Nel caso =
di=20
servizi e forniture di importo inferiore a euro 500.000, il certificato =
di=20
collaudo =C3=A8 sostituito da quello di regolare esecuzione redatto dal =
responsabile=20
tecnico del servizio o della fornitura. Per importi superiori, o quando =
la=20
particolarit=C3=A0 del servizio o della fornitura lo richiedano, si =
procede al=20
collaudo. <BR>2. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione =
=C3=A8 approvato=20
dal dirigente competente o da altro dirigente individuato =
dall'amministrazione,=20
nel caso in cui il dirigente competente abbia svolto l'incarico di =
responsabile=20
tecnico del servizio o della fornitura o di collaudatore. <BR>3. Nel =
capitolato=20
speciale e nel contratto sono definiti i tempi per l'emissione del =
certificato=20
di collaudo o di regolare esecuzione, che non devono comunque essere =
superiori=20
rispettivamente a tre e due mesi dalla data di ultimazione; =
l'approvazione dei=20
suddetti certificati dovr=C3=A0 avvenire entro due mesi dalla loro =
emissione. <BR>4.=20
Nel caso di servizi o forniture di particolare complessit=C3=A0 possono =
essere=20
previsti accertamenti e verifiche in corso d'esecuzione. <BR>5. Il =
collaudo=20
comprende anche l'esame delle eventuali richieste del fornitore o del =
prestatore=20
di servizi, sulle quali non sia gi=C3=A0 intervenuta una risoluzione =
definitiva in=20
via amministrativa. <BR>6. Il collaudatore o la commissione di collaudo, =

costituita da non pi=C3=B9 di tre componenti, sono nominati dalle =
amministrazioni=20
aggiudicatrici nell'ambito delle proprie strutture, salvo che =
nell'ipotesi di=20
accertata carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei =
necessari=20
requisiti, certificata dal responsabile del procedimento e per i =
soggetti di cui=20
all'articolo 3, comma 2, lettera a), dal dirigente competente; in tali =
ipotesi=20
l'incarico di collaudatore =C3=A8 affidato a soggetti esterni. <BR>7. =
Nell'ipotesi in=20
cui il compenso stimato per le prestazioni di collaudo sia superiore =
alla soglia=20
comunitaria, per l'affidamento dell'incarico si applicano le =
disposizioni=20
previste dalla presente legge per l'appalto dei servizi sopra tale =
soglia.=20
<BR>8. Per i collaudi che, in relazione all'importo stimato della =
prestazione,=20
non ricadono nella disciplina di cui al comma 7, i soggetti =
aggiudicatori=20
procedono all'affidamento dell'incarico nel rispetto dei principi di non =

discriminazione, parit=C3=A0 di trattamento, proporzionalit=C3=A0 e =
trasparenza. A tal=20
fine si avvalgono di un elenco istituito previa adeguata =
pubblicit=C3=A0, con=20
l'osservanza dei principi sopra richiamati, elenco che ha validit=C3=A0 =
triennale ed=20
=C3=A8 aggiornato annualmente. <BR>9. Nell'atto di affidamento =
dell'incarico deve=20
essere indicata la misura del compenso spettante al collaudatore. =
<BR>10. Il=20
collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono =
avere=20
svolto alcuna funzione nelle attivit=C3=A0 autorizzative, di controllo, =
di=20
progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei servizi e =
delle=20
forniture sottoposti al collaudo; non devono avere avuto nell'ultimo =
triennio=20
rapporti di lavoro autonomo o subordinato o di consulenza con il =
soggetto che ha=20
eseguito i servizi e le forniture. Il collaudatore o i componenti della=20
commissione non possono far parte di organismi che abbiano funzioni=20
giurisdizionali. <BR>11. Gli oneri necessari per la liquidazione delle =
parcelle=20
dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni =
singolo=20
intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento. =
<BR><BR>Art. 60=20
<BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Collaudo di lavori pubblici <BR>e =
certificato di=20
regolare esecuzione</SPAN><BR>1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e =

certificare che il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte e secondo =
le=20
prescrizioni tecniche stabilite, in conformit=C3=A0 al contratto e agli =
eventuali=20
atti di sottomissione o aggiuntivi. Il collaudo ha altres=C3=AC lo scopo =
di=20
verificare che i dati risultanti dalla contabilit=C3=A0 e dai documenti=20
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, per=20
dimensioni, forma e quantit=C3=A0, per qualit=C3=A0 dei materiali, dei =
componenti e delle=20
provviste, e che le procedure espropriative poste a carico =
dell'appaltatore=20
siano state espletate con le modalit=C3=A0 e nei termini contrattuali e =
nel rispetto=20
della normativa. Il collaudo comprende altres=C3=AC tutte le verifiche =
tecniche=20
previste dalle leggi di settore. <BR>2. Il collaudo comprende anche =
l'esame=20
delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia gi=C3=A0 intervenuta =
una=20
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro =
di=20
contabilit=C3=A0 e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal =
regolamento.=20
<BR>3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, =
l'appaltatore=20
risponde per la difformit=C3=A0 e i vizi dell'opera, ancorch=C3=A9 =
riconoscibili, purch=C3=A9=20
denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo =
assuma=20
carattere definitivo. <BR>4. Per tutti i lavori oggetto della presente =
legge =C3=A8=20
redatto un certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio e =
assume=20
carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. =
Decorso=20
tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato qualora l'atto =
formale=20
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del =
medesimo=20
termine. <BR>5. Fatto salvo quanto previsto al comma 12, nel caso di =
lavori di=20
importo complessivo lordo non superiore a euro 1.500.000, il certificato =
di=20
collaudo =C3=A8 sostituito da quello di regolare esecuzione, che =C3=A8 =
rilasciato dal=20
soggetto che ha effettuato la direzione dei lavori. <BR>6. Il =
certificato di=20
collaudo ed il certificato di regolare esecuzione devono essere emessi=20
rispettivamente entro sei e due mesi dalla data di ultimazione dei =
lavori. Il=20
pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, =
deve=20
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del =
certificato=20
di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e =
non=20
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi =
dell'articolo 1666,=20
secondo comma, del Codice civile <BR>7. Le operazioni di collaudo sono =
affidate=20
a tecnici in possesso di laurea specialistica in ingegneria o =
architettura e,=20
quando l'esclusiva specificit=C3=A0 dell'intervento lo richieda, anche a =
tecnici in=20
possesso di laurea specialistica in geologia o scienze agrarie e =
forestali.=20
Tutti questi tecnici devono essere iscritti al proprio ordine =
professionale da=20
almeno dieci anni. Possono essere nominati collaudatori singoli, =
nell'ambito=20
delle rispettive competenze professionali, anche i tecnici diplomati =
qualora la=20
direzione dei lavori sia stata effettuata da un geometra, perito =
industriale o=20
perito agrario. <BR>8. Per lavori che richiedono l'apporto di pi=C3=B9=20
professionalit=C3=A0, diverse in ragione della particolare tipologia e =
categoria=20
dell'intervento, il collaudo =C3=A8 affidato ad una commissione=20
tecnico-amministrativa composta da un numero massimo di tre componenti. =
Possono=20
far parte delle commissioni di collaudo laureati in ingegneria o =
architettura e,=20
limitatamente ad un solo componente della commissione, nell'ambito delle =

rispettive competenze professionali, laureati in geologia, scienze =
agrarie e=20
forestali, geometri, periti industriali, periti agrari, avvocati liberi=20
professionisti, nonch=C3=A9 laureati in discipline =
giuridico-amministrative che=20
prestino servizio da almeno cinque anni in uffici pubblici o che si =
trovino in=20
posizione di quiescenza con particolare esperienza nel settore delle =
opere=20
pubbliche. Nelle commissioni di collaudo deve comunque essere garantita =
la=20
presenza di almeno un laureato in ingegneria o architettura. Nel =
provvedimento=20
di nomina deve essere indicato il nominativo del componente della =
commissione=20
che assume la funzione di presidente. <BR>9. L'incarico di collaudo deve =
essere=20
attribuito entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori =
ovvero entro=20
sessanta giorni dalla data della consegna dei lavori. <BR>10. Il =
collaudatore o=20
i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto =
alcuna=20
funzione nelle attivit=C3=A0 autorizzative, di controllo, di =
progettazione, di=20
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al =
collaudo; non=20
devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro autonomo o=20
subordinato o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il =

collaudatore o i componenti della commissione non possono far parte di =
organismi=20
che abbiano funzioni giurisdizionali. <BR>11. Il collaudatore o la =
commissione=20
di collaudo sono nominati dalle amministrazioni aggiudicatici =
nell'ambito delle=20
proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di accertata carenza nel =
proprio=20
organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, certificata =
dal=20
responsabile del procedimento e, per i lavori di competenza dei soggetti =
di cui=20
all'articolo 3, comma 2, lettera a), dal dirigente competente; in tali =
ipotesi=20
l'incarico di collaudatore =C3=A8 affidato a soggetti esterni. <BR>12. =
Per lavori di=20
importo superiore a euro 500.000 =C3=A8 obbligatorio il collaudo in =
corso d'opera:=20
<BR>a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata a =
professionisti=20
esterni all'amministrazione; <BR>b) quando si tratti di opere e lavori =
di=20
particolare complessit=C3=A0; <BR>c) nel caso di intervento affidato in =
concessione;=20
<BR>d) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente =
legislazione in=20
materia di beni culturali e ambientali; <BR>e) nel caso di opera o =
lavoro=20
comprendenti significative e non abituali lavorazioni non pi=C3=B9 =
ispezionabili in=20
sede di collaudo finale. <BR>13. Per i lavori comprendenti strutture, al =

soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della =
commissione di=20
collaudo =C3=A8 affidato anche il collaudo statico, purch=C3=A9 essi =
abbiano i requisiti=20
specifici previsti dalla legge. <BR>14. Qualora sussistano le condizioni =
di=20
accertata carenza di cui al comma 11, la designazione del collaudatore o =
dei=20
componenti delle commissioni di collaudo dei lavori delegati agli enti, =
=C3=A8=20
riservata all'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento; la =

stazione appaltante dovr=C3=A0 tener conto di tale designazione nel suo =
provvedimento=20
di nomina. <BR>15. Per le opere di competenza della Regione per le quali =
si=20
proceda in esecuzione diretta o mediante finanziamento agli enti, ai =
sensi di=20
quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, alla nomina del collaudatore =
o dei=20
componenti delle commissioni di collaudo provvede l'Assessorato =
regionale che ha=20
disposto il finanziamento. <BR>16. Nelle ipotesi di affidamento di =
incarico a=20
soggetti esterni all'amministrazione, l'Assessorato regionale che ha =
disposto il=20
finanziamento deve osservare le disposizioni previste dalla presente =
legge per=20
l'appalto di servizi sopra la soglia comunitaria, qualora il compenso =
stimato=20
per le prestazioni di collaudo sia superiore a tale soglia. <BR>17. Per =
i=20
collaudi che, in relazione all'importo stimato della prestazione, non =
ricadono=20
nella disciplina di cui al comma 16, l'Assessorato regionale che ha =
disposto il=20
finanziamento procede all'affidamento dell'incarico nel rispetto dei =
principi di=20
non discriminazione, parit=C3=A0 di trattamento, proporzionalit=C3=A0 e =
trasparenza. A tal=20
fine si avvale dell'elenco dei collaudatori che, previa adeguata =
pubblicit=C3=A0, =C3=A8=20
istituito dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con =
l'osservanza dei=20
principi sopra richiamati, elenco che ha validit=C3=A0 triennale ed =
=C3=A8 aggiornato=20
annualmente. <BR>18. L'iscrizione all'elenco dei collaudatori avviene a =
seguito=20
di deliberazione di una apposita commissione, che vi provvede con =
maggioranza=20
assoluta dei presenti, composta: <BR>a) dal direttore generale =
dell'Assessorato=20
regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzione di =
presidente=20
(sostituito, in caso di assenza, dal direttore di servizio di cui alla =
lettera=20
b)); <BR>b) dal direttore del servizio competente dell'Assessorato =
regionale dei=20
lavori pubblici; <BR>c) dal responsabile del settore competente =
dell'Assessorato=20
regionale dei lavori pubblici; <BR>d) da un dirigente tecnico=20
dell'amministrazione provinciale, designato dall'Unione delle province =
sarde;=20
<BR>e) da un ingegnere, iscritto nell'ordine professionale da non meno =
di dieci=20
anni, designato di concerto dagli ordini provinciali degli ingegneri =
delle=20
province della Sardegna; <BR>f) da un architetto, iscritto nell'ordine=20
professionale da non meno di dieci anni, designato di concerto dagli =
ordini=20
provinciali degli architetti delle province della Sardegna. <BR>19. La=20
commissione =C3=A8 nominata con decreto dell'Assessore regionale =
competente in=20
materia di lavori pubblici il quale procede direttamente, qualora gli =
ordini=20
professionali e l'Unione delle province sarde non abbiano provveduto a =
segnalare=20
una terna di nominativi entro trenta giorni dalla richiesta. Le =
deliberazioni=20
sono assunte con la presenza di almeno met=C3=A0 pi=C3=B9 uno dei =
componenti e con voto=20
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parit=C3=A0 =
prevale il voto del=20
presidente. Contro le deliberazioni della commissione, entro trenta =
giorni dal=20
ricevimento della comunicazione della decisione, =C3=A8 ammesso ricorso =
all'Assessore=20
regionale dei lavori pubblici il quale, entro i sessanta giorni =
successivi, ove=20
non ritenga di respingerlo, pu=C3=B2 disporre, per una sola volta, il =
riesame da=20
parte della commissione. <BR>20. Un estratto delle deliberazioni della=20
commissione =C3=A8 pubblicato, entro trenta giorni dalla loro adozione, =
nel sito=20
internet della Regione. Nello stesso sito internet =C3=A8 pubblicato =
l'elenco=20
completo dei collaudatori con i suoi aggiornamenti annuali. <BR>21. I =
compensi=20
spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo sono=20
determinati ai sensi dell'articolo 12. <BR>22. I compensi spettanti ai=20
collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante, =
per=20
l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si=20
determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed =
architetti=20
fatto salvo quanto previsto al comma 23. L'importo da prendere a base =
del=20
compenso =C3=A8 quello risultante dallo stato finale dei lavori, al =
lordo di=20
eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve=20
dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio. =
<BR>23. Nel=20
caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per =
cento per=20
ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso =
tra=20
tutti i componenti della commissione. <BR>24. Per i collaudi in corso =
d'opera il=20
compenso determinato come sopra =C3=A8 aumentato del 20 per cento. Il =
rimborso delle=20
spese accessorie previsto dalla tariffa professionale pu=C3=B2 essere =
determinato=20
forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per =
cento del=20
compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta =
percentuale=20
pu=C3=B2 essere elevata fino al 60 per cento. <BR>25. Gli oneri =
necessari per la=20
liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli =
stanziamenti=20
previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro =
economico=20
dell'intervento. <BR>26. Per le opere di propria competenza che non =
rientrano=20
nelle ipotesi dei lavori delegati di cui al comma 14, gli enti possono =
avvalersi=20
dell'elenco dei collaudatori di cui al comma 17, fatta salva la =
facolt=C3=A0 di=20
istituire un proprio elenco, nel rispetto dei principi richiamati nello =
stesso=20
comma 17. <BR>27. Gli stessi enti sono tenuti ad osservare la =
disposizione=20
contenuta nel comma 16, per l'affidamento degli incarichi di collaudo =
che=20
ricadono nella fattispecie ivi prevista. <BR>28. In sede di prima =
applicazione=20
della presente legge e fino alla istituzione dell'elenco di cui al comma =
17 gli=20
Assessorati e gli enti individuano i soggetti cui conferire l'incarico =
di=20
collaudo nell'ambito dell'albo dei collaudatori disponibile presso =
l'Assessorato=20
regionale competente in materia di lavori pubblici, istituito ai sensi =
della=20
normativa previgente. <BR>29. Il certificato di collaudo o di regolare=20
esecuzione =C3=A8 approvato dal dirigente competente; nel caso in cui il =
dirigente=20
competente abbia svolto l'incarico di direttore dei lavori o di =
responsabile=20
unico del procedimento o di responsabile della fase dell'esecuzione o di =

collaudatore, il certificato sar=C3=A0 approvato da altro dirigente =
individuato=20
dall'amministrazione. <BR><BR>Art. 61 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Norme=20
acceleratorie in materia <BR>di contenzioso per lavori =
pubblici</SPAN><BR>1. Per=20
i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, =
lettere=20
a), b), c), d) ed e), qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui =
documenti=20
contabili dell'appalto di lavori, l'importo economico della prestazione =
possa=20
variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al =
10 per=20
cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento per le =

amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il dirigente =

competente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, =
lettera a) e,=20
per gli altri soggetti, i responsabili individuati all'interno della =
struttura,=20
procedono ai sensi di quanto previsto dall'articolo 240 del decreto =
legislativo=20
n. 163 del 2006, al quale si rinvia per quanto non diversamente previsto =
dal=20
presente articolo. Per gli istituti del collaudo e la definizione delle=20
controversie, si applicano gli articoli 60 e 62 della presente legge. =
<BR>2. Su=20
proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori =
pubblici, la=20
Giunta regionale stabilisce i compensi spettanti alla commissione per le =

proposte di accordo bonario. <BR>3. Per i lavori pubblici affidati dai =
soggetti=20
di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), alla =
nomina del=20
terzo componente della commissione, in caso di mancato accordo dei =
componenti=20
gi=C3=A0 designati, procede, su istanza della parte pi=C3=B9 diligente, =
il presidente del=20
tribunale del luogo dove =C3=A8 stato stipulato il contratto. =
<BR><BR>Art. 62=20
<BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Definizione di =
controversie</SPAN><BR>1. Tutte=20
le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti di appalti =
pubblici di=20
lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento =
dell'accordo=20
bonario, di servizi e di forniture sono demandate all'autorit=C3=A0 =
giudiziaria=20
competente, secondo quanto previsto dalla normativa statale, salvo =
l'accordo tra=20
le parti di ricorrere ad un collegio arbitrale. <BR>2. Se la =
controversia viene=20
affidata ad un collegio arbitrale, si applicano le norme stabilite dagli =

articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006. <BR>3. =
Si=20
rinvia alla normativa statale anche per le controversie relative alle =
procedure=20
di affidamento degli appalti pubblici. <BR><BR>Titolo V =
<BR>Organizzazione della=20
Regione per la trasparenza e la qualificazione degli appalti pubblici=20
<BR><BR>Art. 63 <BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Osservatorio regionale =
dei=20
lavori pubblici, servizi e forniture</SPAN><BR>1. Ferme restando le =
attribuzioni=20
dell'Autorit=C3=A0 di vigilanza di cui all'articolo 6 del decreto =
legislativo n. 163=20
del 2006, =C3=A8 istituito, presso l'Assessorato regionale dei lavori =
pubblici,=20
l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture di =
interesse=20
regionale, di seguito denominato Osservatorio. Esso opera mediante =
procedure=20
informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso =
collegamento=20
con gli analoghi sistemi della Ragioneria regionale, degli Assessorati =
regionali=20
interessati, dell'Istituto regionale di statistica (ISTAT), =
dell'Istituto=20
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per=20
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dei comuni ed =
altri=20
enti pubblici, dell'Unione regionale delle province, dell'Associazione =
regionale=20
dei comuni (Anci Sardegna), delle camere di commercio, industria, =
artigianato e=20
agricoltura e delle casse edili, nonch=C3=A9 delle associazioni =
imprenditoriali pi=C3=B9=20
rappresentative nell'ambito regionale nel settore delle costruzioni. =
<BR>2.=20
L'Osservatorio svolge i seguenti compiti: <BR>a) provvede alla raccolta =
e alla=20
elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici, servizi =
e=20
forniture su tutto il territorio regionale e, in particolare, di quelli=20
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli =
affidamenti,=20
le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative =
norme di=20
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i =
tempi di=20
esecuzione e le modalit=C3=A0 di attuazione degli interventi, i ritardi =
e le=20
disfunzioni; redige, a tal fine, il prospetto statistico per i contratti =

pubblici, secondo le modalit=C3=A0 di cui all'articolo 250 del decreto =
legislativo n.=20
163 del 2006; <BR>b) determina annualmente costi standardizzati medi =
regionali=20
di riferimento per tipologie di opere, manufatti, per singoli tipi di=20
lavorazione, e per tipo di servizio e fornitura, facendone oggetto di =
una=20
specifica pubblicazione; <BR>c) pubblica i programmi triennali dei =
lavori=20
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonch=C3=A9,=20
semestralmente, l'elenco dei lavori pubblici affidati; <BR>d) promuove =
la=20
realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni=20
aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori al fine di =
acquisire=20
informazioni in tempo reale sui contratti pubblici; <BR>e) provvede alla =

formazione di appositi archivi da mettere a disposizione delle =
amministrazioni=20
interessate; garantisce l'accesso controllato, anche per via =
informatica, ai=20
dati raccolti e alle relative elaborazioni. <BR>3. Le amministrazioni=20
aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori o realizzatori sono =
tenuti a=20
comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a euro =
150.000,=20
entro sessanta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione =
della=20
trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il =
contenuto=20
dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di=20
aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e =
del=20
progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed=20
effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei =
lavori,=20
l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Per i =
contratti=20
pubblici di importo inferiore a euro 150.000, le amministrazioni =
aggiudicatrici=20
e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare=20
all'Osservatorio esclusivamente note informative sintetiche con cadenza =
annuale.=20
Per i contratti di importo inferiore a euro 500.000 non =C3=A8 =
necessaria la=20
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. <BR>4. Con=20
l'attivazione dell'Osservatorio viene meno l'obbligo, per le stazioni =
appaltanti=20
della Sardegna, della comunicazione all'Osservatorio nazionale dei dati =
relativi=20
agli appalti dei lavori pubblici, servizi e forniture; =C3=A8 cura =
dell'Osservatorio=20
trasmettere tali dati all'Osservatorio nazionale. <BR>5. Con apposito =
decreto=20
dell'Assessore dei lavori pubblici vengono fissati nel dettaglio i =
compiti e gli=20
obiettivi dell'Osservatorio, le procedure informatiche e statistiche da =
adottare=20
per la sua attivit=C3=A0, la modulistica per la raccolta delle =
informazioni che le=20
stazioni appaltanti devono utilizzare, la definizione di un sistema =
informativo=20
per l'accesso dei dati ai soggetti che ne abbiano interesse. =
<BR><BR>Art. 64=20
<BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Rapporti con le autorit=C3=A0 =
nazionali</SPAN><BR>1.=20
La Regione assicura la collaborazione alle autorit=C3=A0 e organismi =
nazionali=20
inerenti il settore degli appalti di lavori pubblici, forniture e =
servizi.=20
<BR>2. La collaborazione =C3=A8 garantita tramite l'Osservatorio per =
tutti gli=20
appalti di lavori pubblici e le concessioni da realizzare o realizzati =
nel=20
territorio regionale. <BR>3. Le autorit=C3=A0 e gli organismi nazionali =
provvedono ad=20
acquisire i dati e/o le informazioni sull'attivit=C3=A0 delle singole =
amministrazioni=20
aggiudicatrici per il tramite dell'Osservatorio. <BR><BR>Art. 65 =
<BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Trasparenza e qualificazione del ciclo=20
dell'appalto</SPAN><BR>1. La Regione, tramite l'Osservatorio degli =
appalti,=20
promuove e favorisce l'uso di strumenti elettronici nelle procedure di =
appalto,=20
anche al fine di garantire la massima trasparenza. <BR>2. La Regione e =
gli enti=20
promuovono l'aggiornamento e la qualificazione delle figure =
professionali=20
operanti nel ciclo dell'appalto, per lo svolgimento, in particolare, =
delle=20
seguenti attivit=C3=A0: progettazione, responsabile del procedimento, =
procedure di=20
appalto, responsabili della sicurezza, direzione dei lavori, =
responsabili=20
tecnici delle forniture e servizi, collaudo. <BR><BR>Art. 66 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Trasparenza nell'attribuzione degli incarichi=20
professionali</SPAN><BR>1. Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti di =
cui=20
all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), d), ed e), della presente =
legge, in=20
sede di approvazione del conto consuntivo annuale, allegano l'elenco =
degli=20
incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della =
sicurezza=20
conferiti e riferiti a interventi in corso di realizzazione. =
<BR><BR>Art. 67=20
<BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Sistemi qualit=C3=A0 e attestazione =
dell'attivit=C3=A0=20
amministrativa</SPAN><BR>1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi =
qualit=C3=A0=20
nell'attivit=C3=A0 amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 3, =
comma 2,=20
lettere a) e b), ed emana direttive finalizzate alla loro pi=C3=B9 ampia =
ed efficace=20
applicazione. <BR>2. Per sistema qualit=C3=A0 si intende un sistema di =
norme=20
procedurali formalizzate mediante un'adeguata documentazione costituita, =
almeno,=20
dal manuale di qualit=C3=A0 e dalla documentazione complementare, in cui =
sono=20
esplicitamente e puntualmente evidenziati, secondo metodologie ispirate =
alla=20
normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le =
procedure=20
necessari a garantire la qualit=C3=A0 dei procedimenti di gara e =
contrattuali.=20
<BR><BR>Titolo VI <BR>Qualit=C3=A0 architettonica e disposizioni per =
l'inserimento di=20
opere d'arte negli edifici pubblici <BR><BR>Art. 68 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Principi fondamentali della qualit=C3=A0=20
architettonica</SPAN><BR>1. La Regione promuove e tutela la qualit=C3=A0 =

dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce =
particolare=20
rilevanza pubblica, anche ai fini del miglioramento della qualit=C3=A0 =
urbana, della=20
bellezza dei paesi e delle citt=C3=A0 e della salvaguardia del =
paesaggio, intesa come=20
esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di =
carattere=20
funzionale, sociale e formale poste a base della progettazione =
dell'opera e che=20
garantisca i valori estetici ed il suo armonico inserimento =
nell'ambiente=20
circostante. <BR>2. Per tali finalit=C3=A0 la Regione e le =
amministrazioni pubbliche,=20
nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono, per ogni tipologia =
di=20
intervento, i seguenti obiettivi: <BR>a) la bellezza e la qualit=C3=A0 =
architettonica=20
del progetto e delle opere, anche con riferimento agli interventi di=20
riqualificazione; <BR>b) il ricorso ai concorsi di idee o di =
progettazione per=20
gli interventi nuovi e di recupero, come disciplinati dall'articolo 46; =
<BR>c)=20
l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse =
architettonico.=20
<BR>3. =C3=88 istituito presso la Regione un fondo, il cui ammontare =
=C3=A8 annualmente=20
stabilito in legge finanziaria, per il finanziamento delle spese per=20
l'espletamento di concorsi di idee o progettazione cui possono accedere =
soggetti=20
pubblici. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la =
Giunta=20
regionale approva apposita delibera contenente le modalit=C3=A0 di =
funzionamento del=20
fondo. <BR>4. La Regione definisce, entro centottanta giorni =
dall'entrata in=20
vigore della presente legge, il Piano per la qualit=C3=A0 delle =
costruzioni=20
pubbliche. <BR><BR>Art. 69 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Disposizioni per=20
l'inserimento <BR>di opere d'arte negli edifici pubblici</SPAN><BR>1. =
Gli enti=20
regionali, le province, i comuni ed i loro consorzi che, con =
finanziamento della=20
Regione, provvedano alla nuova costruzione o alla ristrutturazione =
totale di=20
edifici pubblici, con esclusione delle ville di cui all'articolo 136, =
comma 1,=20
lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei =
beni=20
culturali e del paesaggio), e successive modifiche, devono destinare al =
loro=20
abbellimento, mediante opere d'arte che ben si integrino con la =
costruzione=20
stessa, una quota del costo di costruzione, se lo stesso =C3=A8 =
superiore a euro=20
500.000; la disposizione si applica anche agli interventi, della stessa=20
tipologia, realizzati dalla Regione. <BR>2. I progetti di tali edifici =
devono=20
contenere l'indicazione del tipo di opera da inserire, delle sue =
dimensioni di=20
massima, delle modalit=C3=A0 e dei tempi di realizzazione e dello spazio =
destinato ad=20
accoglierla. <BR>3. A tal fine l'amministrazione nomina, di volta in =
volta, una=20
commissione composta da un dirigente della stessa amministrazione con =
funzioni=20
di presidente, dal progettista dell'edificio, da un rappresentante=20
dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, =
informazione,=20
spettacolo e sport, e da due esperti d'arte, scelti tra i docenti di =
materie=20
artistiche delle universit=C3=A0 indicati dalle Universit=C3=A0 degli =
studi di Cagliari e=20
di Sassari. <BR>4. Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti =
separati=20
ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente=20
disposizione si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto. =
<BR>5. La=20
quota da riservare, ai sensi del comma 1, =C3=A8 almeno pari: <BR>a) al =
2 per cento=20
da euro 500.000 a euro 3.000.000; <BR>b) all'1,5 per cento per le somme=20
eccedenti. <BR>6. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione =
si=20
considerano edifici pubblici i fabbricati di propriet=C3=A0 degli enti =
di cui al=20
comma 1, ad eccezione degli edifici destinati prevalentemente ad uso =
abitativo,=20
ad uso industriale, ad uso commerciale, ad uso di magazzino o deposito,=20
all'installazione di impianti tecnologici. <BR>7. Sulla quota da =
riservare ai=20
sensi del comma 5 non incidono le somme eventualmente previste per opere =
di=20
decorazione. <BR>8. Le opere da realizzare sono scelte tramite pubblico=20
concorso. <BR>9. La commissione di cui al comma 3 provvede alla scelta=20
dell'opera da realizzare e redige motivata relazione della scelta =
effettuata.=20
<BR>10. Ai componenti della commissione esterni all'amministrazione =
spetta il=20
rimborso spese ed un gettone di presenza il cui importo viene stabilito =
nel=20
provvedimento di nomina; tali spese gravano sulle quote accantonate ai =
sensi del=20
comma 5. <BR>11. Il collaudatore dei lavori di cui al comma 1 deve =
accertare che=20
gli obblighi di cui al presente articolo siano stati adempiuti. <BR>12.=20
Dell'avvenuto inserimento di opere d'arte in edifici pubblici ai sensi =
della=20
presente disposizione =C3=A8 data comunicazione, da parte =
dell'amministrazione=20
committente, alla struttura regionale competente in materia di tutela =
dei beni=20
culturali, che provvede al loro inserimento in un apposito registro.=20
<BR><BR>Titolo VII <BR>Rinvio alla normativa statale. Disposizioni =
finanziarie,=20
transitorie e finali <BR><BR>Art. 70 <BR><SPAN =
class=3Dtitoloparagrafo>Rinvio alla=20
normativa statale</SPAN><BR>1. Si rinvia agli articoli del decreto =
legislativo=20
n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni ed ai relativi=20
regolamenti di attuazione per la disciplina di ogni altra materia che =
non sia=20
regolata dalla presente legge. <BR><BR>Art. 71 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Disposizioni transitorie e finali</SPAN><BR>1. =
Agli=20
appalti per i quali si sia gi=C3=A0 provveduto alla pubblicazione dei =
bandi o degli=20
avvisi di gara e alle concessioni le cui procedure di affidamento siano =
in corso=20
alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad =
applicarsi le=20
disposizioni previgenti. <BR><BR>Art. 72 <BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Abrogazione di norme</SPAN><BR>1. A far data =
dall'entrata=20
in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme: <BR>a) =
la legge=20
regionale 4 ottobre 1955, n. 16 (Collaudazione di opere regionali); =
<BR>b) la=20
legge regionale 7 gennaio 1975, n.1 (Norme per la semplificazione delle=20
procedure amministrative e l'acceleramento della spesa); <BR>c) la legge =

regionale 23 giugno 1978, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 14 =
agosto 1968,=20
n. 38, concernente: Norme per la partecipazione delle cooperative agli =
appalti=20
di opere pubbliche ); <BR>d) la legge 27 aprile 1984, n. 13 (Nuove norme =
in=20
materia di albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche); <BR>e) =
il=20
decreto del Presidente della Giunta regionale 27 gennaio 1987, n. 5=20
(Approvazione disciplinare tipo di concessione); <BR>f) la legge =
regionale 22=20
aprile 1987, n. 22 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 27 =
aprile=20
1984, n. 13: Commissione regionale appaltatori di opere pubbliche); =
<BR>g) la=20
legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche ed =
integrazioni=20
(Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni =
varie in=20
materia di opere pubbliche); <BR>h) la legge regionale 8 luglio 1993, n. =
29=20
(Norme in materia di lavori pubblici e modifiche alle leggi regionali 27 =
aprile=20
1984, n. 13; 4 giugno 1988, n. 11; 30 maggio 1989, n. 18; 4 ottobre =
1955, n. 16;=20
7 giugno 1989, n. 29; 13 aprile 1990, n. 6 e 20 aprile 1993, n. 17). =
<BR>2. Sono=20
altres=C3=AC abrogate tutte le altre disposizioni, normative e =
regolamentari, in=20
contrasto o comunque incompatibili con la presente legge. <BR>3. =C3=88 =
fatta salva=20
la norma derogatoria di cui all=E2=80=99articolo 7 della legge regionale =
9 giugno 1999,=20
n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione =
dell'Azienda=20
delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione =
degli=20
interventi regionali in materia di forestazione). <BR><BR>Art. 73 =
<BR><SPAN=20
class=3Dtitoloparagrafo>Copertura finanziaria</SPAN><BR>1. Gli oneri =
derivanti=20
dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.350.000 =
per gli=20
anni 2007 e per quelli successivi e fanno carico all'UPB S07.010.001 del =

bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 ed alle UPB corrispondenti =
dei=20
bilanci per gli anni successivi. <BR>2. Nel bilancio della Regione per =
l'anno=20
2007 e per gli anni 2007-2010 sono introdotte le seguenti variazioni: =
<BR>in=20
diminuzione <BR>UPB S08.01.002 (cap. 08.0024) <BR>Fondo per nuovi oneri=20
legislativi di parte corrente <BR>2007 euro 1.350.000 <BR>2008 euro =
1.350.000=20
<BR>2009 euro 1.350.000 <BR>2010 euro 1.350.000 <BR>mediante pari =
riduzione=20
della riserva di cui alla voce 1 della Tabella A allegata alla legge =
regionale=20
29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007). <BR>in aumento <BR>UPB=20
S07.010.001 <BR>Oneri relativi agli appalti e contratti e spese generali =

<BR>2007 euro 1.350.000 <BR>2008 euro 1.350.000 <BR>2009 euro 1.350.000 =
<BR>2010=20
euro 1.350.000 <BR><BR>Art. 74 <BR><SPAN class=3Dtitoloparagrafo>Entrata =
in=20
vigore</SPAN><BR>1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta =
giorni=20
dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma =
della=20
Sardegna. <BR><BR>La presente legge sar=C3=A0 pubblicata nel Bollettino =
ufficiale=20
della Regione. <BR><BR>E=E2=80=99 fatto obbligo a chiunque spetti di =
osservarla e di=20
farla osservare come legge della Regione. <BR><BR>Data a Cagliari, =
add=C3=AC 7 agosto=20
2007 <BR><BR>Soru <BR><BR><BR>ALLEGATI <BR>ALLEGATO I - ELENCO DELLE =
ATTIVIT=C3=80 DI=20
CUI ALLA LETTERA a) DEL COMMA 2 <BR>DELL'ARTICOLO 2 [1] <BR>NACE [2] =
<BR>Codice=20
<BR>CPV <BR>SEZIONE F <BR>Divisione Gruppo Classe Descrizione Note=20
<BR>COSTRUZIONI <BR>45 Costruzioni Questa divisione comprende: <BR>nuove =

costruzioni, restauri e riparazioni comuni <BR>45000000 <BR>45.1=20
<BR>Preparazione del cantiere edile <BR>45100000 <BR>45.11 Demolizione =
di=20
edifici e sistemazione del terreno <BR>Questa classe comprende: <BR>- la =

demolizione di edifici e di altre strutture <BR>- lo sgombero dei =
cantieri=20
edili; <BR>- il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura =
dei=20
cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con=20
l'esplosivo, ecc.; <BR>- la preparazione del sito per l'estrazione di =
minerali:=20
rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di=20
preparazione dei terreni e siti minerari; <BR>Questa classe comprende =
inoltre:=20
<BR>- il drenaggio del cantiere edile; <BR>- il drenaggio di terreni =
agricoli o=20
forestali. <BR>45110000 <BR>45.12 Trivellazioni e perforazioni =
<BR>Questa classe=20
comprende: <BR>- trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le =
costruzioni=20
edili, il genio civile e per fini analoghi, ad es. di natura geofisica o =

geologica; <BR>Questa classe non comprende: <BR>- la trivellazione di =
pozzi di=20
produzione di petrolio e di gas, cfr. <BR>11.20; <BR>- la perforazione =
di pozzi=20
d'acqua, <BR>cfr. 45.25; <BR>- lo scavo di pozzi, cfr. 45.25; <BR>- le=20
prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni =
geofisiche,=20
geologiche e sismiche, <BR>45120000 <BR>cfr. 74.20. <BR>45.2 Costruzione =

completa o parziale di edifici; <BR>genio civile <BR>45200000 <BR>45.21 =
Lavori=20
generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile =
<BR>Questa=20
classe comprende: <BR>- lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo =
<BR>- la=20
costruzione di opere di ingegneria civile: ponti, inclusi quelli per =
autostrade=20
sopraelevate, <BR>viadotti, gallerie e sottopassaggi; <BR>- condotte, =
linee di=20
comunicazione <BR>ed elettriche per grandi distanze condotte, linee di=20
comunicazione ed elettriche urbane; lavori urbani <BR>ausiliari; <BR>- =
il=20
montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate. <BR>Questa =
classe=20
non comprende: <BR>- le attivit=C3=A0 dei servizi connessi =
all'estrazione di petrolio=20
e di gas, <BR>cfr. 11.20; <BR>- il montaggio di opere prefabbricate =
complete con=20
elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, <BR>cfr. divisioni =
20, 26=20
e 28; <BR>- lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, =
piscine,=20
palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni =
sportive, cfr.=20
45.23; <BR>- l'installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3; =
<BR>- i=20
lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4; <BR>- le attivit=C3=A0 =
in materia=20
di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20; <BR>- la gestione di =
progetti di=20
costruzione, cfr. 74.20. <BR>45210000 <BR>45.22 Posa in opera di =
coperture e=20
costruzione di ossature di tetti di edifici <BR>Questa classe comprende: =
<BR>-=20
la costruzione di tetti; <BR>- la copertura di tetti; <BR>- lavori=20
d'impermeabilizzazione <BR>45220000 <BR>45.23 Costruzione di autostrade, =
strade,=20
campi di aviazione e impianti sportivi <BR>Questa classe comprende: =
<BR>- la=20
costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per =
veicoli e=20
pedoni; <BR>- la costruzione di strade ferrate; <BR>- la costruzione di =
piste di=20
campi di <BR>45230000 <BR>aviazione; <BR>- lavori di costruzione, =
fabbricati=20
esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed =
altre=20
installazioni sportive; <BR>- la segnaletica orizzontale per superfici =
stradali=20
e la delineazione di zone di parcheggio. <BR>Questa classe non =
comprende: <BR>-=20
i lavori preliminari di movimento <BR>terra, cfr. 45.11. <BR>45.24 =
Costruzione=20
di opere idrauliche <BR>Questa classe comprende la costruzione di: <BR>- =

idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da =
diporto,=20
chiuse, ecc.; <BR>- dighe e sbarramenti; <BR>- lavori di dragaggio; =
<BR>- lavori=20
sotterranei. <BR>45240000 <BR>45.25 Altri lavori speciali di costruzione =

<BR>Questa classe comprende: <BR>- lavori di costruzione edili e di =
genio civile=20
da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di=20
costruzione, che richiedono capacit=C3=A0 o attrezzature particolari; =
<BR>- lavori di=20
fondazione, inclusa la palificazione; <BR>- perforazione e costruzione =
di pozzi=20
d'acqua, scavo di pozzi; <BR>- posa in opera di elementi d'acciaio non=20
fabbricati in proprio; <BR>- piegatura d'acciaio; <BR>- posa in opera di =
mattoni=20
e pietre; <BR>- montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di =
lavoro,=20
incluso il loro noleggio; <BR>- costruzione di camini e forni =
industriali.=20
<BR>Questa classe non comprende: <BR>- il noleggio di ponteggi senza =
montaggio e=20
smontaggio, cfr. 71.32. <BR>45250000 <BR>45.3 Installazione dei servizi =
in un=20
fabbricato <BR>45300000 <BR>45.31 Installazione di impianti elettrici =
<BR>Questa=20
classe comprende: <BR>- l'installazione, in edifici o in altre opere di=20
costruzione, di cavi e raccordi elettrici; <BR>45310000 <BR>- sistemi di =

telecomunicazione; <BR>- sistemi di riscaldamento elettrico; <BR>- =
antenne d'uso=20
privato; <BR>- impianti di segnalazione d'incendio; <BR>- sistemi =
d'allarme=20
antifurto; <BR>- ascensori e scale mobili; <BR>- linee di discesa di=20
parafulmini, ecc. <BR>45.32 Lavori di isolamento Questa classe =
comprende: <BR>-=20
l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di =
materiali=20
isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni. <BR>Questa =
classe=20
non comprende: <BR>- i lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22. =
<BR>45320000=20
<BR>45.33 Installazione di impianti idraulicosanitari . Questa classe =
comprende:=20
<BR>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: =
<BR>-=20
impianti idraulico-sanitari; <BR>- raccordi per il gas; <BR>- impianti e =

condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o =
condizionamento=20
dell'aria; <BR>- sistemi antincendio (sprinkler). <BR>Questa classe non=20
comprende: <BR>- l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico, =
cfr.=20
45.31. <BR>45330000 <BR>45.34 Altri lavori di installazione. Questa =
classe=20
comprende: <BR>- l'installazione di sistemi d'illuminazione e =
segnaletica per=20
strade, ferrovie, aeroporti e porti l'installazione, in edifici o in =
altre opere=20
di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove.=20
<BR>45340000 <BR>45.4 Lavori di completamento degli edifici <BR>45400000 =

<BR>45.41 Intonacatura Questa classe comprende: <BR>- lavori =
d'intonacatura e=20
stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di =
costruzione,=20
inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura. =
<BR>45410000=20
<BR>45.42 Posa in opera di infissi in legno o in metallo Questa classe=20
comprende: <BR>- l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di =
porte,=20
finestre, intelaiature di porte e finestre, 45420000 <BR>cucine su =
misura,=20
scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale; <BR>-=20
completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, =
pareti=20
mobili, ecc. <BR>Questa classe non comprende: <BR>- la posa in opera di =
parquet=20
e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43. <BR>45.43 Rivestimento di =
pavimenti e=20
muri Questa classe comprende: <BR>- la posa in opera, l'applicazione o=20
l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: =
<BR>piastrelle=20
in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti; <BR>- =
parquet=20
e altri rivestimenti in legno per pavimenti; <BR>- moquette e =
rivestimenti di=20
linoleum, gomma o plastica per pavimenti; <BR>- rivestimenti in marmo, =
granito o=20
ardesia, per pavimenti o muri; <BR>- carta da parati. <BR>45430000 =
<BR>45.44=20
Tinteggiatura e posa in opera di vetrate Questa classe comprende: <BR>- =
la=20
tinteggiatura interna ed esterna di edifici; <BR>- la verniciatura di =
strutture=20
di genio civile; <BR>- la posa in opera di vetrate, specchi, ecc. =
<BR>Questa=20
classe non comprende: <BR>- la posa in opera di finestre, cfr. 45.42.=20
<BR>45440000 <BR>45.45 Altri lavori di completamento degli edifici. =
Questa=20
classe comprende: <BR>- l'installazione di piscine private la pulizia a =
vapore,=20
la sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici; <BR>- altri =
lavori di=20
completamento e di finitura degli edifici n.c.a. <BR>Questa classe non=20
comprende: <BR>- le pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre=20
strutture, cfr. 74.70. <BR>45450000 <BR>45.5 Noleggio di macchine e =
attrezzature=20
per la costruzione o la <BR>45500000 <BR>demolizione, con manovratore =
<BR>45.50=20
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, =
con=20
manovratore <BR>Questa classe non comprende: <BR>- il noleggio di =
macchine e=20
attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, =
<BR>cfr.=20
71.32. <BR>ALLEGATO II - SERVIZI DI CUI ALLA LETTERA c) DEL COMMA 2=20
DELL'ARTICOLO 2 <BR>ALLEGATO II A [3] <BR>Categorie Denominazione Numero =
di=20
riferimento <BR>CPC [4] <BR>Numero di riferimento CPV <BR>1 Servizi di=20
manutenzione e riparazione 6112, 6122, 633, 886 da 50100000 a 50982000=20
<BR>(eccetto 50310000 a 50324200 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000- 6,=20
50243000-0) <BR>2 Servizi di trasporto terrestre [5], inclusi i servizi =
con=20
furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di =
posta=20
<BR>712(eccetto 71235), 7512, 87304 <BR>da 60112000-6 a 60129300-1 =
(eccetto=20
60121000 a 60121600, 60122200-1, 60122230-0), e <BR>da 64120000-3 a =
64121200-2=20
<BR>3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il =
trasporto di=20
posta <BR>73 (eccetto 7321) da 62100000-3 a 62300000-5 (eccetto =
62121000-6,=20
62221000-7) <BR>4 Trasporto di posta per via terrestre [6] e aerea =
<BR>71235,=20
7321 60122200-1, 60122230-0 62121000-6, 62221000-7 <BR>5 Servizi di=20
telecomunicazione 752 da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e <BR>da=20
72530000-9 a 72532000-3 <BR>6 Servizi finanziari: <BR>a) servizi =
assicurativi=20
<BR>b) servizi bancari e finanziari [7] <BR>ex 81, 812, 814 da =
66100000-1 a=20
66430000-3 e da 67110000-1 a 67262000-11 <BR>7 Servizi informatici ed =
affini 84=20
da 50300000-8 a 50324200-4, da 72100000-6 a 72591000-4 <BR>(eccetto =
72318000-7 e=20
da 72530000-9 a 72532000-3) <BR>8 Servizi di ricerca e sviluppo [8] 5 a=20
73000000-2 a 73300000-5 (da 73200000-4, 73210000-7, <BR>7322000-0) <BR>9 =
Servizi=20
di contabilit=C3=A0, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili =
862 da=20
74121000-3 a 74121250-0 <BR>10 Servizi di ricerca di mercato e di =
sondaggio=20
dell'opinione pubblica 864 da 74130000-9 a 74133000-0, e 74423100-1, =
74423110-4=20
<BR>11 Servizi di consulenza gestionale [9] e affini <BR>865, 866 da =
73200000-4=20
a 73220000-0, da 74140000-2 a 74150000-5 (eccetto 74142200-8), e =
<BR>74420000-9,=20
74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0 =
<BR>12=20
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata;=20
<BR>servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi =
affini di=20
consulenza scientifica e tecnica; <BR>servizi di sperimentazione tecnica =
e=20
analisi <BR>867 da 74200000-1 a 74276400-8, e da 74310000-5 a =
74323100-0, e=20
74874000-6 <BR>13 Servizi pubblicitari 871 da 74400000-3 a 74422000-3 =
(eccetto=20
74420000-9 e 74421000-6) <BR>14 Servizi di pulizia degli edifici e di =
gestione=20
delle propriet=C3=A0 immobiliari 874, 82201 =C3=A0 82206 da 70300000-4 a =
70340000-6, e da=20
74710000-9 a 74760000-4 <BR>15 Servizi di editoria e di stampa in base a =
tariffa=20
o a contratto <BR>88442 da 78000000-7 a 78400000-1 <BR>16 Eliminazione =
di=20
scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi =
<BR>94 da=20
90100000-8 a 90320000-6, e 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 =
<BR>ALLEGATO II B=20
<BR>Categorie Denominazione Numero di riferimento CPC <BR>Numero di =
riferimento=20
CPV <BR>17 Servizi alberghieri e di ristorazione 64 da 55000000-0 a =
55524000-9,=20
e <BR>da 93400000-2 a 93411000-2 <BR>18 Servizi di trasporto per =
ferrovia 711=20
60111000-9, e de 60121000-2 a 60121600-8 <BR>19 Servizi di trasporto per =
via=20
d'acqua 72 da 61000000-5 a 61530000-9, e da 63370000-3 a 63372000-7 =
<BR>20=20
Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti 74 =
62400000-6,=20
62440000-8, <BR>62441000-5, 62450000-1, da 63000000-9 a 63600000-5 =
(eccetto=20
63370000-3, 63371000-0, <BR>63372000-7), e 74322000-2, 93610000-7 <BR>21 =
Servizi=20
legali 861 da 74110000-3 a 74114000-1 <BR>22 Servizi di collocamento e=20
reperimento di personale [10] 872 da 74500000-4 a 74540000-6 =
<BR>(eccetto=20
74511000-4), e da 5000000-2 a 95140000-5 <BR>23 Servizi di =
investigazione e di=20
sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati 873 (salvo 87304) =
da=20
74600000-5 a 74620000-1 24 Servizi relativi all'istruzione, anche =
professionale=20
92 da 80100000-5 a 80430000-7 <BR>25 Servizi sanitari e sociali 93 =
74511000-4, e=20
da 85000000-9 a 85323000-9 (eccetto 85321000-5 e 85322000-2) <BR>26 =
Servizi=20
ricreativi, culturali e sportivi 96 da 74875000-3 a 74875200-5, e da =
92000000-1=20
a 92622000-7 (eccetto 92230000-2) <BR>27 Altri servizi [11] <BR>ALLEGATO =
III -=20
DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE <BR>Ai fini della presente =
legge si=20
intende per: <BR>1) <BR>a) "specifiche tecniche", nel caso di appalti =
pubblici=20
di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in =
particolare, nei=20
capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un=20
materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di =
caratterizzare un=20
materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a =
cui sono=20
destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste =
caratteristiche=20
rientrano i livelli della prestazione ambientale, la concezione che =
tenga conto=20
di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilit=C3=A0 per i disabili) =
e la=20
valutazione della conformit=C3=A0, la propriet=C3=A0 d'uso, la sicurezza =
o le dimensioni,=20
incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della =
qualit=C3=A0, la=20
terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, =
la=20
marcatura e l'etichettatura nonch=C3=A9 i processi e i metodi di =
produzione. Esse=20
comprendono altres=C3=AC le norme riguardanti la progettazione e la =
determinazione=20
dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione =
delle opere=20
nonch=C3=A9 i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra =
condizione=20
tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice pu=C3=B2prescrivere, =
mediante=20
regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite =
ed ai=20
materiali o alle parti che la compongono; <BR>b) "specifiche tecniche", =
nel caso=20
di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute =
in un=20
documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o =
di un=20
servizio, quali i livelli di qualit=C3=A0, i livelli della prestazione =
ambientale, la=20
concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa =
l'accessibilit=C3=A0=20
per i disabili) la valutazione della conformit=C3=A0, la propriet=C3=A0 =
d'uso, l'uso del=20
prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le =
prescrizioni=20
applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, =
la=20
terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la =

marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i =
metodi di=20
produzione, nonch=C3=A9 le procedure di valutazione della =
conformit=C3=A0; <BR>2) "norma",=20
la specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione, la =
cui=20
osservanza non =C3=A8 obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta =
o continua e=20
che rientri in una delle seguenti categorie: <BR>- norma internazionale: =
una=20
norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e =
disponibile=20
al pubblico; <BR>- norma europea: una norma adottata da un organismo =
europeo di=20
normalizzazione e disponibile al pubblico; <BR>- norma nazionale: una =
norma=20
adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al =
pubblico;=20
<BR>3) "omologazione tecnica europea", la valutazione tecnica favorevole =

dell'idoneit=C3=A0 all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza =
ai requisiti=20
essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche =
intrinseche del=20
prodotto e di determinate condizioni d'applicazione e di impiego.=20
<BR>L'omologazione tecnica europea =C3=A8 rilasciata dall'organismo =
designato a tale=20
scopo dallo Stato membro; <BR>4) "specifica tecnica comune", una =
specifica=20
tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli =
Stati membri=20
e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; <BR>5) =
"riferimento=20
tecnico", qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di=20
normalizzazione, diverso <BR>dalle norme ufficiali, secondo procedure =
adattate=20
all'evoluzione delle esigenze di mercato. <BR>ALLEGATO IV - INFORMAZIONI =
CHE=20
DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI ALLEGATO IV A - INFORMAZIONI =
CHE DEVONO=20
FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI <BR>AVVISO DI=20
PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE =
<BR>1.=20
Paese dell'amministrazione aggiudicatrice; <BR>2. Nome =
dell'amministrazione=20
aggiudicatrice; <BR>3. Indirizzo internet del "profilo di committente" =
(URL);=20
<BR>4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV. <BR>AVVISO DI=20
PREINFORMAZIONE <BR>1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo =
elettronico=20
dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso =
il quale=20
possono essere richieste informazioni complementari, nonch=C3=A9 =
=E2=80=93 per gli appalti di=20
servizi e di lavori =E2=80=93 dei servizi, ad esempio il pertinente sito =
internet=20
governativo, presso i quali possono essere richieste informazioni sul =
quadro=20
normativo generale vigente nel luogo in cui l'appalto deve essere =
eseguito in=20
materia di fiscalit=C3=A0, protezione dell'ambiente, tutela dei =
lavoratori e=20
condizioni di lavoro. <BR>2. Indicare, se del caso, se si tratta di un =
appalto=20
pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione =C3=A8 =
riservata=20
nell'ambito di programmi di occupazione protetti. <BR>3. Per gli appalti =

pubblici di lavori: natura ed entit=C3=A0 dei lavori, luogo di =
esecuzione; nel caso=20
in cui l'opera sia ripartita in pi=C3=B9 lotti, caratteristiche =
essenziali dei lotti=20
in riferimento all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e =
massimo=20
dei lavori previsti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura. <BR>Per =
gli=20
appalti pubblici di forniture: natura e quantit=C3=A0 o valore dei =
prodotti da=20
fornire, numero di riferimento della nomenclatura, numero(i) di =
riferimento alla=20
nomenclatura. <BR>Per gli appalti pubblici di servizi: importo =
complessivo=20
previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di cui=20
all'allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura. <BR>4. =
Date=20
provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione=20
dell'appalto o degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi =
per=20
categoria. <BR>5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo =
quadro.=20
<BR>6. Se del caso, altre informazioni. <BR>7. Data di spedizione =
dell'avviso=20
oppure di spedizione dell'avviso di pubblicazione del presente avviso =
sul=20
profilo di committente. <BR>8. Indicare se l'appalto rientra o meno nel =
campo di=20
applicazione dell'Accordo. <BR>BANDO DI GARA <BR>Procedure aperte, =
ristrette,=20
dialogo competitivo, procedure negoziate. <BR>1. Nome, indirizzo, numero =
di=20
telefono e di fax, nonch=C3=A9 indirizzo elettronico =
dell'amministrazione=20
aggiudicatrice. <BR>2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto =

pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione =C3=A8 =
riservata=20
nell'ambito di programmi di occupazione protetti. <BR>3. <BR>a) =
procedura di=20
aggiudicazione prescelta; <BR>b) eventualmente, motivazione del ricorso =
alla=20
procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e <BR>negoziate); =
<BR>c)=20
eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro; <BR>d)=20
eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di =
acquisizione;=20
<BR>e) eventualmente, ricorso a un'asta elettronica (in caso di =
procedure=20
aperte, ristrette o negoziate). <BR>4. Forma dell'appalto. <BR>5. Luogo =
di=20
esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o =
luogo di=20
prestazione dei servizi. <BR>6. <BR>a) Appalti pubblici di lavori: <BR>- =
natura=20
ed entit=C3=A0 dei lavori da effettuare e caratteristiche generali =
dell'opera.=20
Specificare, in particolare, le opzioni per lavori complementari e, se =
noto, il=20
calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni, cos=C3=AC come il =
numero di=20
eventuali rinnovi del contratto. Se l'opera o l'appalto sono suddivisi =
in lotti,=20
ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla=20
nomenclatura; <BR>- indicazioni relative alla finalit=C3=A0 dell'opera o =
dell'appalto=20
quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti; <BR>- nel =
caso di=20
accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il =
valore=20
complessivo stimato dei lavori per l'intera durata dell'accordo quadro =
nonch=C3=A9,=20
per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da =
aggiudicare.=20
<BR>b) Appalti pubblici di forniture: <BR>- natura dei prodotti da =
fornire,=20
specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono =
richieste, se=20
per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure =
per una=20
combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla nomenclatura. =
Quantit=C3=A0=20
dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori =
commesse=20
e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e =
il numero=20
di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento alla =
nomenclatura;=20
<BR>- nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di =
un=20
determinato periodo, fornire altres=C3=AC, se noto, il calendario dei =
successivi=20
appalti pubblici di forniture previsti; <BR>- nel caso di accordi quadro =

indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore =
complessivo=20
stimato delle forniture per l'intera durata dell'accordo quadro =
nonch=C3=A9, per=20
quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare. =
<BR>c)=20
Appalti pubblici di servizi: <BR>- categoria del servizio e sua =
descrizione.=20
Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantit=C3=A0 dei servizi =
da prestare.=20
Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il =
calendario=20
provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali =
rinnovi del=20
contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato =
periodo,=20
fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei =
successivi=20
appalti pubblici di servizi previsti. <BR>Nel caso di accordi quadro =
indicare=20
anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo =
stimato=20
delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro nonch=C3=A9, =
per quanto=20
possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare: <BR>-=20
indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o=20
amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una =
particolare=20
professione. <BR>Riferimenti alle disposizioni legislative, =
regolamentari o=20
amministrative in questione: <BR>- menzione di un eventuale obbligo per =
le=20
persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali =
delle=20
persone incaricate della prestazione del servizio. <BR>7. Se l'appalto =
=C3=A8=20
suddiviso in lotti, indicazione della possibilit=C3=A0 per gli operatori =
economici di=20
presentare offerte per uno, per pi=C3=B9 e/o per l'insieme dei lotti. =
<BR>8. Termine=20
ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle =
forniture o=20
per la prestazione dei servizi o durata dell'appalto di=20
lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per =
l'avvio dei=20
lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei =
servizi. <BR>9.=20
Ammissione o divieto di varianti. <BR>10. Eventuali condizioni =
particolari cui =C3=A8=20
soggetta la realizzazione dell'appalto. <BR>11. Nel caso delle procedure =
aperte:=20
<BR>a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonch=C3=A9 =
indirizzo elettronico=20
del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri =
e i=20
documenti complementari; <BR>b) eventualmente, termine ultimo per la=20
presentazione di tale domanda; <BR>c) eventualmente, importo e =
modalit=C3=A0 di=20
pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti. <BR>12. =
<BR>a)=20
termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative =
quando=20
si tratta dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione =
(procedure=20
aperte); <BR>b) termine ultimo per la ricezione delle domande di =
partecipazione=20
(procedure ristrette e negoziate); <BR>c) indirizzo cui devono essere =
trasmesse;=20
<BR>d) lingua o lingue in cui devono essere redatte. <BR>13. Nel caso =
delle=20
procedure aperte: <BR>a) persone ammesse ad assistere all'apertura delle =

offerte; <BR>b) data, ora e luogo di tale apertura. <BR>14. Se del caso, =

cauzione e garanzie richieste. <BR>15. Modalit=C3=A0 essenziali di =
finanziamento e di=20
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. <BR>16. Se del =
caso,=20
forma giuridica che dovr=C3=A0 assumere il raggruppamento di operatori =
economici=20
aggiudicatario dell'appalto. <BR>17. Criteri di selezione riguardanti la =

situazione personale degli operatori che possono comportarne =
l'esclusione e=20
informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che =
giustificano=20
l'esclusione. <BR>Criteri di selezione e informazioni riguardanti la =
situazione=20
personale dell'operatore economico, nonch=C3=A9 informazioni e =
formalit=C3=A0 necessarie=20
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico =
che=20
questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di =
capacit=C3=A0=20
eventualmente richiesti. <BR>18. Per gli accordi quadro: numero ed =
eventualmente=20
numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno parte, =
durata=20
dell'accordo quadro previsto precisando, se del caso, i motivi che =
giustificano=20
una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni. <BR>19. Per il =
dialogo=20
competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara=20
indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in =
pi=C3=B9 fasi=20
successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da =
discutere=20
o di offerte da negoziare. <BR>20. Per le procedure ristrette, il =
dialogo=20
competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara, =
quando=20
ci si avvale della facolt=C3=A0 di ridurre il numero di candidati che =
saranno=20
invitati a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a =
negoziare: numero=20
minimo ed, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri =
oggettivi=20
da applicare per la scelta di tale numero di candidati. <BR>21. Periodo =
di tempo=20
durante il quale l'offerente =C3=A8 vincolato alla propria offerta =
(procedure=20
aperte). 22. Se del caso, nome e indirizzo degli operatori economici =
gi=C3=A0=20
selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice (procedure negoziate). =
<BR>23.=20
Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: =
"prezzo pi=C3=B9=20
basso" o "offerta economicamente pi=C3=B9 vantaggiosa". I criteri di =
aggiudicazione=20
all'offerta economicamente pi=C3=B9 vantaggiosa e la loro ponderazione =
vanno=20
menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso =
del=20
dialogo competitivo, nel documento descrittivo. <BR>24. Nome ed =
indirizzo=20
dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di=20
mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi =
o, se=20
del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonch=C3=A9 =
indirizzo=20
elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali=20
informazioni. <BR>25. Data o date di pubblicazione dell'avviso di=20
preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione =
indicate=20
nell'allegato V o menzione della sua mancata pubblicazione. <BR>26. Data =
di=20
spedizione del bando di gara. <BR>27. Indicare se l'appalto rientra o =
meno nel=20
campo di applicazione dell'Accordo sugli appalti pubblici stipulato nel =
quadro=20
dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round. <BR>AVVISO DI GARA =
SEMPLIFICATO=20
NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE <BR>1. Paese=20
dell'amministrazione aggiudicatrice. <BR>2. Nome e indirizzo elettronico =

dell'amministrazione aggiudicatrice. <BR>3. Riferimento della =
pubblicazione del=20
bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione. <BR>4. Indirizzo =
elettronico=20
in cui sono disponibili il capitolato d'oneri e i documento =
complementari=20
relativi al sistema dinamico di acquisizione. <BR>5. Oggetto =
dell'appalto:=20
descrizione mediante il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura =
"CPV" e=20
quantit=C3=A0 o entit=C3=A0 dell'appalto da aggiudicare. <BR>6. Termine =
per la=20
presentazione delle offerte indicative. <BR>AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI =

AGGIUDICATI <BR>1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice. =
<BR>2.=20
Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata =
non=20
preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso =
a tale=20
procedura. <BR>3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entit=C3=A0 =
delle=20
prestazioni, caratteristiche generali dell'opera. <BR>Appalti pubblici =
di=20
forniture: natura e quantit=C3=A0 dei prodotti forniti, eventualmente, =
per fornitore;=20
numero di riferimento della nomenclatura. Appalti pubblici di servizi: =
categoria=20
del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della =
nomenclatura;=20
quantit=C3=A0 di servizi oggetto della commessa. <BR>4. Data di =
aggiudicazione=20
dell'appalto. <BR>5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto. <BR>6. =
Numero di=20
offerte ricevute. <BR>7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli=20
aggiudicatari. <BR>8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati. =
<BR>9.=20
Valore dell'offerta (o delle offerte) cui =C3=A8 stato aggiudicato =
l'appalto o=20
offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale =

aggiudicazione. <BR>10. Se del caso, valore e parte del contratto che =
pu=C3=B2 essere=20
subappaltato a terzi. <BR>11. Data di pubblicazione del bando di gara in =

conformit=C3=A0 alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate =
nell'allegato V.=20
<BR>12. Data d'invio del presente avviso. <BR>13. Nome ed indirizzo =
dell'organo=20
competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.=20
Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del =
caso,=20
nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonch=C3=A9 indirizzo =
elettronico del=20
servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni. =
<BR>ALLEGATO=20
IV B - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI RELATIVI ALLE =
CONCESSIONI DI=20
LAVORI PUBBLICI <BR>1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo =
elettronico=20
dell'amministrazione aggiudicatrice. <BR>2. <BR>a) luogo di esecuzione; =
<BR>b)=20
oggetto della concessione; natura ed entit=C3=A0 delle prestazioni. =
<BR>3. <BR>a)=20
termine ultimo per la presentazione delle candidature; <BR>b) indirizzo =
cui=20
devono essere trasmesse; <BR>c) lingua o lingue in cui devono essere =
redatte.=20
<BR>4. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono=20
possedere. <BR>5. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione=20
dell'appalto. <BR>6. Eventualmente, percentuale minima dei lavori =
affidati a=20
terzi. <BR>7. Data di spedizione del bando <BR>8. Nome ed indirizzo =
dell'organo=20
competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.=20
Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del =
caso,=20
nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonch=C3=A9 indirizzo =
elettronico del=20
servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni. =
<BR>ALLEGATO=20
IV C - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA DEL =
<BR>CONCESSIONARIO=20
DEI LAVORI CHE NON =C3=88 UN'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE <BR>1. =
<BR>a) luogo di=20
esecuzione; <BR>b) natura ed entit=C3=A0 delle prestazioni e =
caratteristiche generali=20
dell'opera; <BR>2. Termine di esecuzione eventualmente imposto. <BR>3. =
Nome e=20
indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiedere i =
capitolati=20
d'oneri e i documenti complementari. <BR>4. <BR>a) termine ultimo per la =

ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; <BR>b) =
indirizzo=20
cui devono essere trasmesse; <BR>c) lingua o lingue in cui devono essere =

redatte; <BR>5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste. <BR>6. =
Requisiti=20
di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve possedere. =
<BR>7.=20
Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. =
<BR>8. Data=20
di spedizione del bando. <BR>ALLEGATO IV D - INFORMAZIONI CHE DEVONO =
FIGURARE=20
NEI BANDI E NEGLI AVVISI PER I CONCORSI DI SERVIZI <BR>BANDO DI CONCORSO =
<BR>1.=20
Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico =
dell'amministrazione=20
aggiudicatrice e del servizio <BR>presso il quale possono essere =
richiesti i=20
documenti complementari. <BR>2. Descrizione del progetto. <BR>3. Natura =
del=20
concorso: aperto o ristretto. <BR>4. Nel caso di concorsi aperti: =
termine ultimo=20
per la presentazione dei progetti. <BR>5. Nel caso di concorsi =
ristretti: <BR>a)=20
numero previsto di partecipanti; <BR>b) se del caso, nomi dei =
partecipanti gi=C3=A0=20
selezionati; <BR>c) criteri di selezione dei partecipanti; <BR>d) =
termine ultimo=20
per la presentazione delle domande di partecipazione. <BR>6. Se del =
caso,=20
indicare se la partecipazione =C3=A8 riservata a una particolare =
professione. <BR>7.=20
Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti. =
<BR>8. Se=20
del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati. =
<BR>9.=20
Indicare se la decisione della commissione giudicatrice =C3=A8 =
vincolante o meno per=20
l'amministrazione aggiudicatrice. <BR>10. Se del caso, numero e valore =
dei=20
premi. <BR>11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i =

partecipanti. <BR>12. Indicare se gli appalti conseguenti al concorso =
saranno o=20
non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso. <BR>13. Data di=20
spedizione del bando. <BR>AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DI UN CONCORSO =
<BR>1.=20
Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico =
dell'amministrazione=20
aggiudicatrice. <BR>2. Descrizione del progetto. <BR>3. Numero =
complessivo dei=20
partecipanti. <BR>4. Numero di partecipanti stranieri. <BR>5. Vincitore =
o=20
vincitori del concorso. <BR>6. Se del caso, premi assegnati. <BR>7. =
Riferimento=20
del bando di concorso. <BR>8. Data di spedizione dell'avviso. =
<BR>ALLEGATO V -=20
CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE <BR>1. Pubblicazione di =
bandi e=20
avvisi: <BR>a) I bandi e gli avvisi relativi ai lavori, servizi e =
forniture=20
sopra la soglia comunitaria, alle concessioni, ai concorsi di idee e di=20
progettazione, sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatici =
all'Ufficio=20
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunit=C3=A0 europee nella forma =
richiesta dal=20
regolamento n. 1564/2005/CE della Commissione del 07 settembre 2005, =
relativa=20
all'utilizzazione di modelli uniformi per la pubblicazione di bandi e =
avvisi di=20
appalti pubblici [12]. <BR>Anche gli avvisi di preinformazione =
pubblicati sul=20
profilo di committente rispettano questa forma, come l'avviso che =
annuncia tale=20
pubblicazione. <BR>b) I bandi e gli avvisi sono pubblicati dall'Ufficio =
delle=20
pubblicazioni ufficiali delle Comunit=C3=A0 europee o dalle =
amministrazioni=20
aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati =
sul=20
profilo di committente. <BR>Le amministrazioni aggiudicatrici possono =
inoltre=20
divulgare tali informazioni tramite internet, pubblicando il loro =
"profilo di=20
committente". <BR>c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle =
Comunit=C3=A0=20
europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione. =
<BR>2.=20
Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive. <BR>a) Le=20
amministrazioni aggiudicatrici sono invitate a pubblicare integralmente =
il=20
capitolato d'oneri e i <BR>documenti complementari su internet. <BR>b) =
Il=20
profilo di committente pu=C3=B2 contenere avvisi di preinformazione, =
informazioni=20
sugli appalti in <BR>corso, sulle commesse programmate, sui contratti =
conclusi,=20
sulle procedure annullate, nonch=C3=A9 ogni <BR>altra informazione =
generale utile=20
come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi =
<BR>postali=20
ed elettronici (e-mail). <BR>3. Forma e modalit=C3=A0 di trasmissione di =
bandi e=20
avvisi per via elettronica <BR>La forma e le modalit=C3=A0 di =
trasmissione di bandi e=20
avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet:=20
"http://simap.eu.int". <BR>ALLEGATO VI - REGISTRI <BR>ALLEGATO VI A [13] =
-=20
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI <BR>I registri professionali e le =
dichiarazioni e=20
certificati corrispondenti per ogni Stato membro sono: <BR>- per il =
Belgio,=20
"Registre du Commerce", "Handelsregister"; <BR>- per la Danimarca, =
"Erhvervs-og=20
Selskabsstyrelsen"; <BR>- per la Germania, "Handelsregister" e=20
"Handewerksrolle"; <BR>- per la Grecia, (omissis); <BR>- per la Spagna,=20
"Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda"; =
<BR>-=20
per la Francia, "Registre du commerce et des soci=C3=A9t=C3=A9s" e =
"Repertoire des=20
m=C3=A9tiers"; <BR>- per l'Irlanda, l'imprenditore pu=C3=B2 essere =
invitato a produrre un=20
certificato del "Registrar of Companies" o <BR>del "Registrar of =
Friendly=20
Societies" o, in mancanza, una attestazione che precisi che =
l'interessato ha=20
<BR>dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in =
questione nel=20
paese in cui =C3=A8 stabilito, in un luogo specifico e sotto una =
denominazione=20
commerciale determinata; <BR>- per l'Italia, "Registro della Camera di=20
commercio, industria, agricoltura e artigianato"; <BR>- per il =
Lussemburgo,=20
"Registre aux firmes" e "R=C3=B4le de la chambre des m=C3=A9tiers"; =
<BR>- per i Paesi=20
Bassi, "Handelsregister"; <BR>- per l'Austria, "Firmenbuch", =
"Generberegister" e=20
"Mitgliederverzeichnisse der Landeskammers" <BR>- per il Portogallo, =
"Instituto=20
dos Mercados de Obras P=C3=BAblicas e Particulares e do =
Imobili=C3=A1rio"; <BR>- per la=20
Finlandia, "Kaupparekisteri"/"Handelregistret"; <BR>- per la Svezia,=20
"aktiebolags-, handels - eller f=C3=B6reningsregistren"; <BR>- per il =
Regno Unito,=20
l'imprenditore pu=C3=B2 essere invitato a produrre un certificato del =
"Registrar of=20
<BR>Companies" o, in mancanza, una attestazione che precisi che =
l'interessato ha=20
dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione =
nel paese=20
in cui =C3=A8 stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione =
commerciale=20
determinata. <BR>ALLEGATO VI B - APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE <BR>I =
registri=20
professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti: <BR>- per =
il=20
Belgio, "Registre du Commerce", "Handelsregister"; <BR>- per la =
Danimarca, "=20
Erhvervs-og Selskabsstyrelsen"; <BR>- per la Germania, "Handelsregister" =
e=20
"Handwerksrolle"; <BR>- per la Grecia (omissis); <BR>- per la Spagna, =
"Registro=20
Mercantil" oppure, nel caso delle persone fisiche non iscritte, =
un'attestazione=20
che specifichi che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di =
esercitare=20
la professione in questione; <BR>- per la Francia, "Registre du commerce =
et des=20
soci=C3=A9t=C3=A9s" e "Repertoire des m=C3=A9tiers"; <BR>- per =
l'Irlanda, l'imprenditore pu=C3=B2=20
essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o =
del=20
"Registrar of Friendly Societies" o, in mancanza, una attestazione che =
precisi=20
che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la =
professione in=20
questione nel paese in cui =C3=A8 stabilito, in un luogo specifico e =
sotto una=20
denominazione commerciale determinata; <BR>- per l'Italia, "Registro =
della=20
Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", e "Registro =
delle=20
Commissioni provinciali per l'artigianato"; <BR>- per il Lussemburgo, =
"Registre=20
aux firmes" e "R=C3=B4le de la chambre des m=C3=A9tiers"; <BR>- per i =
Paesi Bassi,=20
"Handelsregister", <BR>- per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister", =

"Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern"; <BR>- per il Portogallo, =
"Registo=20
Nacional das Pessoas Colectivas"; <BR>- per la Finlandia,=20
"Kaupparekisteri"/"Handelregistret"; <BR>- per la Svezia, "aktiebolags-, =
handels=20
- eller f=C3=B6reningsregistren"; <BR>- per il Regno Unito, =
l'imprenditore pu=C3=B2 essere=20
invitato a produrre un certificato del "Registrar of <BR>Companies" che=20
individui che l'attivit=C3=A0 del fornitore =C3=A8 "incorporated" o =
"registered" o, in=20
mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato =
sotto=20
giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui =
=C3=A8=20
stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale=20
determinata. <BR>ALLEGATO VI C - APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI <BR>I =
registri=20
professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono: =
<BR>- per il=20
Belgio, "Registre du Commerce", "Handelsregister", e "Ordres =
professionnels -=20
Beroepsorden", <BR>- per la Danimarca, "Erhvervs - og Selskabstyrelsen"; =
<BR>-=20
per la Germania, "Handelsregister" "Handwerksrolle", "Vereinsregister",=20
"Partnerschaftsregister" e "Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der =

L=C3=A4nder"; <BR>- per la Grecia, il prestatore di servizi pu=C3=B2 =
essere invitato a=20
produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante =

l'esercizio dell'attivit=C3=A0 professionale in questione; nei casi =
previsti dalla=20
legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di =
ricerca di cui=20
all'allegato I A, registro professionale (omissis); <BR>- per la Spagna, =

"Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda"; =
<BR>-=20
per la Francia, "Registre du commerce et des soci=C3=A9t=C3=A9s" e =
"Repertoire des=20
m=C3=A9tiers"; <BR>- per l'Irlanda, l'imprenditore pu=C3=B2 essere =
invitato a produrre un=20
certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly =
Societies"=20
o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha =
dichiarato=20
sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in =
cui =C3=A8=20
stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale=20
determinata; <BR>- per l'Italia, "Registro della Camera di commercio, =
industria,=20
agricoltura e artigianato", e "Registro delle Commissioni provinciali =
per=20
l'artigianato", o il "Consiglio nazionale degli ordini professionali"; =
<BR>- per=20
il Lussemburgo, "Registre aux firmes" e "R=C3=B4le de la chambre des =
m=C3=A9tiers"; <BR>-=20
per i Paesi Bassi, "Handelsregister"; <BR>- per l'Austria, "Firmenbuch", =

"Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern"; <BR>- =
per il=20
Portogallo, "Registro Nacional das Pessoas Colectivas"; <BR>- per la =
Finlandia,=20
"Kaupparekisteri"/"Handelregistret"; <BR>- per la Svezia, "aktiebolags-, =
handels=20
- eller f=C3=B6reningsregistren"; <BR>- per il Regno Unito, =
l'imprenditore pu=C3=B2 essere=20
invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o, in =
mancanza,=20
un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto =
giuramento di=20
esercitare la professione in questione nel paese in cui =C3=A8 =
stabilito, in un luogo=20
specifico e sotto una denominazione commerciale determinata. =
<BR>ALLEGATO VII -=20
REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE =
OFFERTE, DELLE=20
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE O DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI <BR>I =
dispositivi=20
di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione =
e dei=20
piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici=20
appropriati, almeno che: <BR>a) le firme elettroniche relative alle =
offerte,=20
alle domande di partecipazione e all'invio di piani e progetti siano =
conformi=20
alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva =
1999/93/CE=20
e successive modifiche; <BR>b) l'ora e la data esatte della ricezione =
delle=20
offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano =
essere=20
stabilite con precisione; <BR>c) si possa ragionevolmente assicurare che =
nessuno=20
possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti =
prima della=20
scadenza dei termini specificati; <BR>d) in caso di violazione di questo =
divieto=20
di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia=20
chiaramente rilevabile; <BR>e) solo le persone autorizzate possano =
fissare o=20
modificare le date di apertura dei dati ricevuti; <BR>f) solo l'azione=20
simultanea delle persone autorizzate possa permettere l'accesso alla =
totalit=C3=A0 o=20
a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di=20
aggiudicazione dell'appalto o del concorso; <BR>g) l'azione simultanea =
delle=20
persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la =
data=20
specificata; <BR>h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei =
presenti=20
requisiti resti no accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne =

conoscenza. <BR>NOTE AGLI ALLEGATI <BR>[1] In caso di differenti =
interpretazioni=20
tra CPV e NACE si applica la nomenclatura NACE. <BR>[2] Regolamento =
(CEE) n.=20
3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione =

statistica delle attivit=C3=A0 economiche nelle Comunit=C3=A0 europee =
(GU L 293 del=20
24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. =
761/93=20
della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1). <BR>[3] In caso di=20
interpretazioni differenti fra CPV e CPC si applica la nomenclatura CPC. =
<BR>[4]=20
Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire =
l'ambito di=20
applicazione della direttiva 92/50/CEE. <BR>[5] Esclusi i servizi di =
trasporto=20
per ferrovia che rientrano nella categoria 18. <BR>[6] Esclusi i servizi =
di=20
trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18. <BR>[7] Ad =
esclusione=20
dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano=20
esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso =
nell'esercizio=20
della propria attivit=C3=A0, nella misura in cui la prestazione di =
servizi sia=20
interamente retribuita da dette amministrazioni. <BR>[8] Ad esclusione =
dei=20
servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano=20
esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso =
nell'esercizio=20
della propria attivit=C3=A0, nella misura in cui la prestazione di =
servizi sia=20
interamente retribuita da dette amministrazioni. <BR>[9] Esclusi i =
servizi di=20
arbitrato e di conciliazione. <BR>[10] Esclusi i contratti di lavoro. =
<BR>[11]=20
Esclusi i contratti per l'acquisito, lo sviluppo, la produzione o la=20
coproduzione di programmi da parte di emittenti radiotelevisive e i =
contratti=20
concernenti il tempo di trasmissione. <BR>[12] GU del primo ottobre 2005 =
[13] Ai=20
fini dell'articolo 46 s'intendono per "registri" quelli che figurano nel =

presente allegato e, qualora siano apportate modifiche a livello =
nazionale, i=20
registri che li hanno sostituiti. <BR><!-- fine descrizione --></DIV>
<DIV class=3Dright><BR><BR>
<UL class=3Dtools>
  <LI><A class=3Dsend title=3D"Invia la legge"=20
  onkeypress=3D"if(event.keyCode =3D 13){return sendmail('Legge  =
Regionale 7 agosto 2007, n. 5');}"=20
  onclick=3D"return sendmail('Legge  Regionale 7 agosto 2007, n. 5');"=20
  =
href=3D"mailto:?subject=3DLegge++Regionale+7+agosto+2007,+n.+5&amp;body=3D=
">Invia la=20
  legge</A> </LI>
  <LI><A class=3Dprint title=3D"Stampa la legge"=20
  onkeypress=3D"if(event.keyCode =3D 13){return =
openPopUp('/j/v/33?v=3D2&amp;c=3D3311&amp;s=3D53783','600','450');}"=20
  onclick=3D"return =
openPopUp('/j/v/33?v=3D2&amp;c=3D3311&amp;s=3D53783','600','450');"=20
  =
href=3D"http://www.regione.sardegna.it/j/v/33?s=3D53783&amp;v=3D2&amp;c=3D=
3311">Stampa=20
  la legge</A> </LI></UL></DIV></DIV></DIV></DIV>
<DIV id=3DCoda>
<DIV class=3Dsuperiore><A title=3D"Vai alla pagina: contattaci "=20
href=3D"http://www.regione.sardegna.it/contattaci.html">contattaci </A>
<DIV class=3Dbloccofooterdx><A=20
href=3D"http://www.regione.sardegna.it/disclaimer.html" =
rel=3Dblankcc><IMG=20
title=3D"Creative Commons License" alt=3D"Creative Commons License"=20
src=3D"http://www.regione.sardegna.it/img/cc.gif"></A>&nbsp;2010&nbsp;Reg=
ione=20
Autonoma della<A title=3D"Ricarica la pagina"=20
href=3D"http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?&amp;s=3D53783&amp;v=3D2&am=
p;c=3D3311&amp;t=3D1">&nbsp;</A>Sardegna</DIV></DIV>
<DIV class=3Dinferiore>
<UL>
  <LI class=3Dsalta-sezione><A id=3Dfooter=20
  =
href=3D"http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=3D53783&amp;v=3D2&amp;c=3D=
3311&amp;t=3D1#content">Vai=20
  al contenuto della pagina</A> </LI>
  <LI><A title=3D"Vai alla pagina: mappa"=20
  href=3D"http://www.regione.sardegna.it/mappa.html">mappa</A> </LI>
  <LI><A title=3D"Vai alla pagina: note legali"=20
  href=3D"http://www.regione.sardegna.it/disclaimer.html">note =
legali</A> </LI>
  <LI><A title=3D"Vai alla pagina: rubrica"=20
  href=3D"http://www.regione.sardegna.it/rubrica.html">rubrica</A> </LI>
  <LI class=3Dultimolink><A title=3D"Vai alla pagina: xml/rss"=20
  href=3D"http://www.regione.sardegna.it/rss/">xml/rss</A> </LI>
  <LI class=3Dsalta-sezione><A id=3Dfinepagina=20
  =
href=3D"http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=3D53783&amp;v=3D2&amp;c=3D=
3311&amp;t=3D1#Testata">Vai=20
  all'inizio della pagina</A> </LI></UL></DIV></DIV>
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</SCRIPT>
</DIV></SPAN></BODY></HTML>

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#breadcrumbs {
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#breadcrumbs LI {
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#breadcrumbs LI A {
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.tools2 {
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	PADDING-LEFT: 2em; WIDTH: 10.4em; PADDING-RIGHT: 0.9em; BACKGROUND: =
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.tools2 .print2 {
	PADDING-LEFT: 2em; WIDTH: 10.7em; BACKGROUND: =
url(http://www.regione.sardegna.it/img/print.gif) #fff no-repeat left =
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.condividi {
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}
.divcondividi {
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.classeimgcondividinp {
	WIDTH: 1.44em; FLOAT: left; HEIGHT: 1.44em
}
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	PADDING-LEFT: 7.72em; WIDTH: 1.44em; PADDING-RIGHT: 0.72em; FLOAT: =
left; HEIGHT: 1.44em
}
#Testata {
	TEXT-ALIGN: center; WIDTH: 67.95em; DISPLAY: inline; FLOAT: left
}
#Testata IMG {
	PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: =
0px; FLOAT: none; PADDING-TOP: 0px
}
#Testata .barra-orizontale {
	PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: #c41b04; MARGIN: 1.1em 0px 0px; =
PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline; =
FLOAT: left; HEIGHT: 1.44em; PADDING-TOP: 0px
}
#Testata .barra-orizontale LI > A {
	MARGIN: 0px 4em 0px 0.7em
}
#Testata .barra-orizontale LI {
	DISPLAY: inline
}
#Testata .barra-orizontale A {
	MARGIN: 0px 4em 0px 0.7em; DISPLAY: inline; FLOAT: left; COLOR: #fff; =
FONT-SIZE: 1em; FONT-WEIGHT: normal
}
#Testata .barra-orizontale B {
	MARGIN: 0px 4em 0px 0.7em; DISPLAY: inline; FLOAT: left; COLOR: #fff; =
FONT-SIZE: 1em; FONT-WEIGHT: normal
}
#Testata .barra-orizontale A {
	COLOR: #fff
}
#Testata .barra-orizontale A:hover {
	COLOR: #fff
}
#Coda {
	BACKGROUND-COLOR: #fff; MARGIN-TOP: 1.44em; WIDTH: 67.95em; FLOAT: =
left; FONT-SIZE: 1em
}
#Coda .superiore {
	BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid; WIDTH: 100%; FLOAT: left; HEIGHT: 1.44em
}
#Coda .superiore A {
	BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; =
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BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#Coda .superiore DIV {
	BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; =
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#Coda .superiore DIV A {
	FLOAT: none
}
#Coda .superiore IMG {
	BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; =
PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 1.26em; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; =
BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#Coda .inferiore {
	PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 67.95em; =
PADDING-RIGHT: 0px; HEIGHT: 1.44em; PADDING-TOP: 0px
}
#Coda .inferiore UL {
	TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0px; FLOAT: right
}
#Coda .inferiore LI {
	PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: none; MARGIN: 0px 0px 0px 0.72em; =
PADDING-LEFT: 0em; PADDING-RIGHT: 0.72em; DISPLAY: inline; FLOAT: left; =
LIST-STYLE-IMAGE: none; BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-TOP: 0px
}
#Coda .inferiore LI.ultimolink {
	BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: =
0px; BORDER-RIGHT: 0px
}
#Coda .inferiore LI A {
	FLOAT: left
}
HR {
	DISPLAY: none !important
}
.salta-sezione {
	DISPLAY: none !important
}
.hidden {
	DISPLAY: none !important
}
H1 {
	PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 1.45em; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: =
0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-SIZE: 1em; PADDING-TOP: 0px
}
H2 {
	PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 1.45em; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: =
0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-SIZE: 1em; PADDING-TOP: 0px
}

------=_NextPart_000_0013_01CAEC50.89B1CC30
Content-Type: text/css;
	charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Location: http://www.regione.sardegna.it/xsl/css/css_455.css

.titoloparagrafo {
	COLOR: rgb(215,25,32); FONT-SIZE: 12px
}
.menu-left .inactive {
	COLOR: rgb(215,25,32)
}
.assessori SPAN {
	DISPLAY: block
}

------=_NextPart_000_0013_01CAEC50.89B1CC30
Content-Type: text/css;
	charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://www.regione.sardegna.it/css/print.css

BODY {
	TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.45em; BACKGROUND-COLOR: #fff; =
MARGIN: 0em auto; WIDTH: 67.95em; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Geneva, =
Helvetica, sans-serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 7pt
}
HTML > BODY {
	MARGIN: 0px; WIDTH: 776px; FONT-SIZE: 7pt
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.logo {
	WIDTH: 368px; HEIGHT: 83px
}
.toolbar .button {
	BORDER-BOTTOM: #c41b04 0em solid; BORDER-LEFT: #c41b04 0em solid; =
BACKGROUND-COLOR: #c41b04; FLOAT: left; COLOR: #fff; FONT-SIZE: 8pt; =
BORDER-TOP: #c41b04 0em solid; BORDER-RIGHT: #c41b04 0em solid
}

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Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://www.regione.sardegna.it/js/script.js

function esplodicond() {
  var el =3D document.getElementById('idcondivisione');
  if (el) {
    if (el.style.display =3D=3D '') {
      el.style.display =3D 'none';
    }
    else {
      el.style.display =3D '';
    }
  }
}

function PopupCentrataA(posizione,notizia,w,h) {
	=
window.open("http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=3D656&s=3D18&v=3D=
9&c=3D4545&notizia=3D"+notizia+"&pic=3D"+posizione,"","width=3D"+w+",heig=
ht=3D"+h+",top=3D60,left=3D60,status=3Dno,menubar=3Dno,toolbar=3Dno,scrol=
lbar=3Dno");
return false;
}

function PopupCentrataNgA(posizione,notizia,w,h,ng) {
	=
window.open("http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=3D656&s=3D18&v=3D=
9&c=3D4545&notizia=3D"+notizia+"&pic=3D"+posizione+"&ng=3D"+ng,"","width=3D=
"+w+",height=3D"+h+",top=3D60,left=3D60,status=3Dno,menubar=3Dno,toolbar=3D=
no,scrollbar=3Dno");
return false;
}


function temporizzaA(immagine,news,ng){
	window.location.href =3D =
"http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=3D656&s=3D18&v=3D9&c=3D4545=
&slide=3D1&notizia=3D"+news+"&pic=3D"+immagine+"&ng=3D"+ng;
}



function PopupCentrata(posizione,notizia,w,h) {
	=
window.open("http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=3D434&s=3D1&v=3D=
9&c=3D25&notizia=3D"+notizia+"&pic=3D"+posizione,"","width=3D"+w+",height=
=3D"+h+",top=3D60,left=3D60,status=3Dno,menubar=3Dno,toolbar=3Dno,scrollb=
ar=3Dno");
return false;
}

function PopupCentrataNg(posizione,notizia,w,h,ng) {
	=
window.open("http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=3D434&s=3D1&v=3D=
9&c=3D25&notizia=3D"+notizia+"&pic=3D"+posizione+"&ng=3D"+ng,"","width=3D=
"+w+",height=3D"+h+",top=3D60,left=3D60,status=3Dno,menubar=3Dno,toolbar=3D=
no,scrollbar=3Dno");
return false;
}


function temporizza(immagine,news,ng){
	window.location.href =3D =
"http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=3D434&s=3D1&v=3D9&c=3D25&sl=
ide=3D1&notizia=3D"+news+"&pic=3D"+immagine+"&ng=3D"+ng;
}

function PopupCentrataCultura2(posizione,id1,id2,w,h) {
	window.open(
		=
"http://www.sardegnacultura.it/j/v/285?s=3D7&v=3D9&c=3D2476&id1=3D"+id1+"=
&id2=3D"+id2+"&pic=3D"+posizione,
		"",
		"width=3D" + w + ",height=3D" + h + ",top=3D60 , left=3D60, =
status=3Dno, menubar=3Dno, toolbar=3Dno scrollbar=3Dno");
}

function PopupCentrataCultura(posizione,notizia,w,h) {
	window.open(
		=
"http://www.sardegnacultura.it/j/v/277?s=3D7&v=3D9&c=3D2476&notizia=3D"+n=
otizia+"&pic=3D"+posizione,
		"",
		"width=3D" + w + ",height=3D" + h + ",top=3D60 , left=3D60, =
status=3Dno, menubar=3Dno, toolbar=3Dno scrollbar=3Dno");
}
function PopupCentrataTurismo(posizione,notizia,w,h) {
	window.open(
		=
"http://www.sardegnaturismo.it/index.php?xsl=3D30&s=3D1&v=3D9&c=3D25&noti=
zia=3D"+notizia+"&pic=3D"+posizione,
		"",
		=
"width=3D"+w+",height=3D"+h+",top=3D60,left=3D60,status=3Dno,menubar=3Dno=
,toolbar=3Dno,scrollbar=3Dno");
}

function sendmail2(subject,linkhref){
	window.location.href =3D =
"mailto:?subject=3D"+escape(subject)+"&body=3D"+escape(linkhref);
	return false;
}
function sendmail(subject){
	window.location.href =3D =
"mailto:?subject=3D"+escape(subject)+"&body=3D"+escape(window.location);
	return false;
}
function intercetta() {
    for (var i=3D0; i<document.links.length; i++) {
        if (document.links[i].rel=3D=3D"blank") {
            document.links[i].target=3D"_blank";
			document.links[i].title =3D document.links[i].title+" (apertura in =
nuova finestra)";
        }
        else if (document.links[i].rel=3D=3D"blankcc") {
            document.links[i].target=3D"_blank";
			document.links[i].rel=3D"license";
			document.links[i].title =3D document.links[i].title+" (apertura in =
nuova finestra)";
        }
	}
}
/*addEvent(window,'load',intercetta);*/
window.onload =3D intercetta;
function addEvent(obj, evType, fn){=20
 if (obj.addEventListener){=20
   obj.addEventListener(evType, fn, false);=20
   return true;=20
 } else if (obj.attachEvent){=20
   var r =3D obj.attachEvent("on"+evType, fn);=20
   return r;=20
 } else {=20
   return false;=20
 }=20
}
/**
 * Determine whether a node's text content is entirely whitespace.
 *
 * @param nod  A node implementing the |CharacterData| interface (i.e.,
 *             a |Text|, |Comment|, or |CDATASection| node
 * @return     True if all of the text content of |nod| is whitespace,
 *             otherwise false.
 */
function is_all_ws( nod )
{
  // Use ECMA-262 Edition 3 String and RegExp features
  return !(/[^\t\n\r ]/.test(nod.data));
}


/**
 * Determine if a node should be ignored by the iterator functions.
 *
 * @param nod  An object implementing the DOM1 |Node| interface.
 * @return     true if the node is:
 *                1) A |Text| node that is all whitespace
 *                2) A |Comment| node
 *             and otherwise false.
 */

function is_ignorable( nod )
{
  return ( nod.nodeType =3D=3D 8) || // A comment node
         ( (nod.nodeType =3D=3D 3) && is_all_ws(nod) ); // a text node, =
all ws
}

/**
 * Version of |previousSibling| that skips nodes that are entirely
 * whitespace or comments.  (Normally |previousSibling| is a property
 * of all DOM nodes that gives the sibling node, the node that is
 * a child of the same parent, that occurs immediately before the
 * reference node.)
 *
 * @param sib  The reference node.
 * @return     Either:
 *               1) The closest previous sibling to |sib| that is not
 *                  ignorable according to |is_ignorable|, or
 *               2) null if no such node exists.
 */
function node_before( sib )
{
	while ((sib =3D sib.previousSibling)) {
		if (!is_ignorable(sib))
			return sib;
	}
	return null;
}

/**
 * Version of |nextSibling| that skips nodes that are entirely
 * whitespace or comments.
 *
 * @param sib  The reference node.
 * @return     Either:
 *               1) The closest next sibling to |sib| that is not
 *                  ignorable according to |is_ignorable|, or
 *               2) null if no such node exists.
 */
function node_after( sib )
{
	while ((sib =3D sib.nextSibling)) {
		if (!is_ignorable(sib))
			return sib;
	}
	return null;
}

function closeAll(){
	var hurray=3Ddocument.getElementsByTagName('ul');
	if (hurray) {
		for (i=3D0;i<hurray.length;i++){
			if(hurray[i].className=3D=3D'tab-open2'){
				hurray[i].style.display=3D'none';
			}
		}
	}
	hurray=3Ddocument.getElementsByTagName('div');
	if (hurray) {
		for (i=3D0;i<hurray.length;i++){
			if(hurray[i].className=3D=3D'tab-open2'){
				hurray[i].style.display=3D'none';
			}
		}
	}
}

function showSublinks(me,cat)
{
	if(me.src){
		if(me.src.substring(me.src.lastIndexOf('/')+1)=3D=3D"minus.gif"){
			me.src=3D"/img/plus.gif";
			me.alt=3D"Espandi categoria "+cat;
			me.title=3D"Espandi categoria "+cat;
			node_after(me.parentNode).style.display=3D'none';
		}
		else{
			closeAll();
			me.src=3D"/img/minus.gif";
			me.alt=3D"Comprimi categoria "+cat;
			me.title=3D"Comprimi categoria "+cat;
			node_after(me.parentNode).style.display=3D'inline';
		}
	}
	else{
		closeAll();
		if(node_after(me.parentNode).style.display =3D=3D 'inline'){
			node_after(me.parentNode).style.display=3D'none';
		}
		else{
			node_after(me.parentNode).style.display=3D'inline';
		}
	}
}

function openPopUp(url, larghezza, altezza){
	var location=3Durl;
	if (location!=3D''){
		var DispWin;
		DispWin=3Dwindow.open(location, '','toolbar=3Dno, "NewWin", =
status=3Dyes,resizable=3Dyes,,scrollbars=3Dyes, width=3D'+larghezza+', =
height=3D'+altezza+',  top=3D1, left=3D1');
		DispWin.focus();
	}
	return false;
}

function stoperror(){return true;}

window.onerror=3Dstoperror
=09
function validate_RecomendForm() { =20
	var validity =3D true;
	if (!check_empty(document.inviaLink.senderName.value)) {
		validity =3D false;
		alert('Campo NOME MITTENTE obbligatorio!');
		document.inviaLink.senderName.focus();
	}	=09
	if (!check_email(document.inviaLink.senderEmail)) {
		if (validity =3D=3D true)
			document.inviaLink.senderEmail.focus();
		validity =3D false;
	}=20
	if (!check_email(document.inviaLink.receiverEmail)) {
		if (validity =3D=3D true)
			document.inviaLink.receiverEmail.focus();
		validity =3D false;
	}
	return validity;
}

function check_empty(text) {
	return (text.length > 0);=20
}

function check_email(address)
{
	var status =3D false;
	if (address.value.length > 0) {
		var regEmail =3D =
/^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-]{2,})+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,})+$/;
		status =3D regEmail.test(address.value);
		if (status =3D=3D false) {
			alert('Il campo \"Email\" non e\' valido');
		}
	}
	else
		alert('Campo \"Email\" obbligatorio!');=20
	return status;
}

function aprippinvio(url) {
	var location=3Durl;
	if (location!=3D''){
		var DispWin;
		DispWin=3Dwindow.open(location, '','toolbar=3Dno, "NewWin", =
status=3Dyes,resizable=3Dno,,scrollbars=3Dno, width=3D560px, =
height=3D600px,  top=3D1, left=3D1');
		DispWin.focus();
	}
	return false;
}

function CambiaStato(posizione) {
        var el =3D document.getElementById('divn_'+posizione);
	var el2 =3D document.getElementById('divs_'+posizione);
	el.style.display =3D 'none';
	el2.style.display =3D '';

        for (i=3D1; i<=3D10; i++) {
              if (posizione !=3D i) {
                var ela =3D document.getElementById('divn_'+i);
                var ela2 =3D document.getElementById('divs_'+i);
                if (ela) {
                ela.style.display =3D '';
                }
                if (ela2) {
                ela2.style.display =3D 'none';
                }
              }
            }

	return true;
}

function galleriaimg(idc,c1,n,pagina,nn,w,h) {
	=
window.open("http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=3D625&sli=
de=3D1&s=3D17&v=3D9&c=3D"+idc+"&c1=3D"+c1+"&pagina=3D"+pagina+"&nn=3D"+nn=
+"&n=3D"+n,"","width=3D"+w+",height=3D"+h+",top=3D60,left=3D60,status=3Dn=
o,menubar=3Dno,toolbar=3Dno,scrollbar=3Dno");
	return false;
}

function Check_s3d(url,idcat) {
	=
s3d_openPopUp("http://www.sardegna3d.it/xml/check_s3d.php?idcat=3D"+idcat=
+"&url=3D"+escape(url),530,100);
	return false;
}

------=_NextPart_000_0013_01CAEC50.89B1CC30
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://www.google-analytics.com/urchin.js

//-- Google Analytics Urchin Module=0A=
//-- Copyright 2007 Google, All Rights Reserved.=0A=
=0A=
//-- Urchin On Demand Settings ONLY=0A=
var _uacct=3D"";			// set up the Urchin Account=0A=
var _userv=3D1;			// service mode (0=3Dlocal,1=3Dremote,2=3Dboth)=0A=
=0A=
//-- UTM User Settings=0A=
var _ufsc=3D1;			// set client info flag (1=3Don|0=3Doff)=0A=
var _udn=3D"auto";		// (auto|none|domain) set the domain name for cookies=0A=
var _uhash=3D"on";		// (on|off) unique domain hash for cookies=0A=
var _utimeout=3D"1800";   	// set the inactive session timeout in seconds=0A=
var _ugifpath=3D"/__utm.gif";	// set the web path to the __utm.gif file=0A=
var _utsp=3D"|";			// transaction field separator=0A=
var _uflash=3D1;			// set flash version detect option (1=3Don|0=3Doff)=0A=
var _utitle=3D1;			// set the document title detect option =
(1=3Don|0=3Doff)=0A=
var _ulink=3D0;			// enable linker functionality (1=3Don|0=3Doff)=0A=
var _uanchor=3D0;			// enable use of anchors for campaign =
(1=3Don|0=3Doff)=0A=
var _utcp=3D"/";			// the cookie path for tracking=0A=
var _usample=3D100;		// The sampling % of visitors to track (1-100).=0A=
=0A=
//-- UTM Campaign Tracking Settings=0A=
var _uctm=3D1;			// set campaign tracking module (1=3Don|0=3Doff)=0A=
var _ucto=3D"15768000";		// set timeout in seconds (6 month default)=0A=
var _uccn=3D"utm_campaign";	// name=0A=
var _ucmd=3D"utm_medium";		// medium (cpc|cpm|link|email|organic)=0A=
var _ucsr=3D"utm_source";		// source=0A=
var _uctr=3D"utm_term";		// term/keyword=0A=
var _ucct=3D"utm_content";	// content=0A=
var _ucid=3D"utm_id";		// id number=0A=
var _ucno=3D"utm_nooverride";	// don't override=0A=
=0A=
//-- Auto/Organic Sources and Keywords=0A=
var _uOsr=3Dnew Array();=0A=
var _uOkw=3Dnew Array();=0A=
_uOsr[0]=3D"google";	_uOkw[0]=3D"q";=0A=
_uOsr[1]=3D"yahoo";	_uOkw[1]=3D"p";=0A=
_uOsr[2]=3D"msn";		_uOkw[2]=3D"q";=0A=
_uOsr[3]=3D"aol";		_uOkw[3]=3D"query";=0A=
_uOsr[4]=3D"aol";		_uOkw[4]=3D"encquery";=0A=
_uOsr[5]=3D"lycos";	_uOkw[5]=3D"query";=0A=
_uOsr[6]=3D"ask";		_uOkw[6]=3D"q";=0A=
_uOsr[7]=3D"altavista";	_uOkw[7]=3D"q";=0A=
_uOsr[8]=3D"netscape";	_uOkw[8]=3D"query";=0A=
_uOsr[9]=3D"cnn";	_uOkw[9]=3D"query";=0A=
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_uOsr[11]=3D"about";	_uOkw[11]=3D"terms";=0A=
_uOsr[12]=3D"mamma";	_uOkw[12]=3D"query";=0A=
_uOsr[13]=3D"alltheweb";	_uOkw[13]=3D"q";=0A=
_uOsr[14]=3D"gigablast";	_uOkw[14]=3D"q";=0A=
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_uOsr[22]=3D"aol";	_uOkw[22]=3D"q";=0A=
_uOsr[23]=3D"club-internet"; _uOkw[23]=3D"query";=0A=
_uOsr[24]=3D"mama";	_uOkw[24]=3D"query";=0A=
_uOsr[25]=3D"seznam";	_uOkw[25]=3D"q";=0A=
_uOsr[26]=3D"search";	_uOkw[26]=3D"q";=0A=
_uOsr[27]=3D"wp";	_uOkw[27]=3D"szukaj";=0A=
_uOsr[28]=3D"onet";	_uOkw[28]=3D"qt";=0A=
_uOsr[29]=3D"netsprint";	_uOkw[29]=3D"q";=0A=
_uOsr[30]=3D"google.interia";	_uOkw[30]=3D"q";=0A=
_uOsr[31]=3D"szukacz";	_uOkw[31]=3D"q";=0A=
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_uOsr[33]=3D"pchome";	_uOkw[33]=3D"q";=0A=
_uOsr[34]=3D"kvasir";	_uOkw[34]=3D"searchExpr";=0A=
_uOsr[35]=3D"sesam";	_uOkw[35]=3D"q";=0A=
_uOsr[36]=3D"ozu"; _uOkw[36]=3D"q";=0A=
_uOsr[37]=3D"terra"; _uOkw[37]=3D"query";=0A=
_uOsr[38]=3D"nostrum"; _uOkw[38]=3D"query";=0A=
_uOsr[39]=3D"mynet"; _uOkw[39]=3D"q";=0A=
_uOsr[40]=3D"ekolay"; _uOkw[40]=3D"q";=0A=
_uOsr[41]=3D"search.ilse"; _uOkw[41]=3D"search_for";=0A=
_uOsr[42]=3D"bing"; _uOkw[42]=3D"q";=0A=
=0A=
//-- Auto/Organic Keywords to Ignore=0A=
var _uOno=3Dnew Array();=0A=
//_uOno[0]=3D"urchin";=0A=
//_uOno[1]=3D"urchin.com";=0A=
//_uOno[2]=3D"www.urchin.com";=0A=
=0A=
//-- Referral domains to Ignore=0A=
var _uRno=3Dnew Array();=0A=
//_uRno[0]=3D".urchin.com";=0A=
=0A=
//-- **** Don't modify below this point ***=0A=
var =
_uff,_udh,_udt,_ubl=3D0,_udo=3D"",_uu,_ufns=3D0,_uns=3D0,_ur=3D"-",_ufno=3D=
0,_ust=3D0,_ubd=3Ddocument,_udl=3D_ubd.location,_udlh=3D"",_uwv=3D"1.3";=0A=
var _ugifpath2=3D"http://www.google-analytics.com/__utm.gif";=0A=
if (_udl.hash) _udlh=3D_udl.href.substring(_udl.href.indexOf('#'));=0A=
if (_udl.protocol=3D=3D"https:") =
_ugifpath2=3D"https://ssl.google-analytics.com/__utm.gif";=0A=
if (!_utcp || _utcp=3D=3D"") _utcp=3D"/";=0A=
function urchinTracker(page) {=0A=
 if (_udl.protocol=3D=3D"file:") return;=0A=
 if (_uff && (!page || page=3D=3D"")) return;=0A=
 var a,b,c,xx,v,z,k,x=3D"",s=3D"",f=3D0,nv=3D0;=0A=
 var nx=3D" expires=3D"+_uNx()+";";=0A=
 var dc=3D_ubd.cookie;=0A=
 _udh=3D_uDomain();=0A=
 if (!_uVG()) return;=0A=
 _uu=3DMath.round(Math.random()*2147483647);=0A=
 _udt=3Dnew Date();=0A=
 _ust=3DMath.round(_udt.getTime()/1000);=0A=
 a=3Ddc.indexOf("__utma=3D"+_udh+".");=0A=
 b=3Ddc.indexOf("__utmb=3D"+_udh);=0A=
 c=3Ddc.indexOf("__utmc=3D"+_udh);=0A=
 if (_udn && _udn!=3D"") { _udo=3D" domain=3D"+_udn+";"; }=0A=
 if (_utimeout && _utimeout!=3D"") {=0A=
  x=3Dnew Date(_udt.getTime()+(_utimeout*1000));=0A=
  x=3D" expires=3D"+x.toGMTString()+";";=0A=
 }=0A=
 if (_ulink) {=0A=
  if (_uanchor && _udlh && _udlh!=3D"") s=3D_udlh+"&";=0A=
  s+=3D_udl.search;=0A=
  if(s && s!=3D"" && s.indexOf("__utma=3D")>=3D0) {=0A=
   if (!(_uIN(a=3D_uGC(s,"__utma=3D","&")))) a=3D"-";=0A=
   if (!(_uIN(b=3D_uGC(s,"__utmb=3D","&")))) b=3D"-";=0A=
   if (!(_uIN(c=3D_uGC(s,"__utmc=3D","&")))) c=3D"-";=0A=
   v=3D_uGC(s,"__utmv=3D","&");=0A=
   z=3D_uGC(s,"__utmz=3D","&");=0A=
   k=3D_uGC(s,"__utmk=3D","&");=0A=
   xx=3D_uGC(s,"__utmx=3D","&");=0A=
   if ((k*1) !=3D ((_uHash(a+b+c+xx+z+v)*1)+(_udh*1))) =
{_ubl=3D1;a=3D"-";b=3D"-";c=3D"-";xx=3D"-";z=3D"-";v=3D"-";}=0A=
   if (a!=3D"-" && b!=3D"-" && c!=3D"-") f=3D1;=0A=
   else if(a!=3D"-") f=3D2;=0A=
  }=0A=
 }=0A=
 if(f=3D=3D1) {=0A=
  _ubd.cookie=3D"__utma=3D"+a+"; path=3D"+_utcp+";"+nx+_udo;=0A=
  _ubd.cookie=3D"__utmb=3D"+b+"; path=3D"+_utcp+";"+x+_udo;=0A=
  _ubd.cookie=3D"__utmc=3D"+c+"; path=3D"+_utcp+";"+_udo;=0A=
 } else if (f=3D=3D2) {=0A=
  a=3D_uFixA(s,"&",_ust);=0A=
  _ubd.cookie=3D"__utma=3D"+a+"; path=3D"+_utcp+";"+nx+_udo;=0A=
  _ubd.cookie=3D"__utmb=3D"+_udh+"; path=3D"+_utcp+";"+x+_udo;=0A=
  _ubd.cookie=3D"__utmc=3D"+_udh+"; path=3D"+_utcp+";"+_udo;=0A=
  _ufns=3D1;=0A=
 } else if (a>=3D0 && b>=3D0 && c>=3D0) {=0A=
   b =3D _uGC(dc,"__utmb=3D"+_udh,";");=0A=
   b =3D ("-" =3D=3D b) ? _udh : b;  =0A=
  _ubd.cookie=3D"__utmb=3D"+b+"; path=3D"+_utcp+";"+x+_udo;=0A=
 } else {=0A=
  if (a>=3D0) a=3D_uFixA(_ubd.cookie,";",_ust);=0A=
  else {=0A=
   a=3D_udh+"."+_uu+"."+_ust+"."+_ust+"."+_ust+".1";=0A=
   nv=3D1;=0A=
  }=0A=
  _ubd.cookie=3D"__utma=3D"+a+"; path=3D"+_utcp+";"+nx+_udo;=0A=
  _ubd.cookie=3D"__utmb=3D"+_udh+"; path=3D"+_utcp+";"+x+_udo;=0A=
  _ubd.cookie=3D"__utmc=3D"+_udh+"; path=3D"+_utcp+";"+_udo;=0A=
  _ufns=3D1;=0A=
 }=0A=
 if (_ulink && xx && xx!=3D"" && xx!=3D"-") {=0A=
   xx=3D_uUES(xx);=0A=
   if (xx.indexOf(";")=3D=3D-1) _ubd.cookie=3D"__utmx=3D"+xx+"; =
path=3D"+_utcp+";"+nx+_udo;=0A=
 }=0A=
 if (_ulink && v && v!=3D"" && v!=3D"-") {=0A=
  v=3D_uUES(v);=0A=
  if (v.indexOf(";")=3D=3D-1) _ubd.cookie=3D"__utmv=3D"+v+"; =
path=3D"+_utcp+";"+nx+_udo;=0A=
 }=0A=
 var wc=3Dwindow;=0A=
 var c=3D_ubd.cookie;=0A=
 if(wc && wc.gaGlobal && wc.gaGlobal.dh=3D=3D_udh){=0A=
  var g=3Dwc.gaGlobal;=0A=
  var ua=3Dc.split("__utma=3D"+_udh+".")[1].split(";")[0].split(".");=0A=
  if(g.sid)ua[3]=3Dg.sid;=0A=
  if(nv>0){=0A=
   ua[2]=3Dua[3];=0A=
   if(g.vid){=0A=
    var v=3Dg.vid.split(".");=0A=
    ua[0]=3Dv[0];=0A=
    ua[1]=3Dv[1];=0A=
   }=0A=
  }=0A=
  _ubd.cookie=3D"__utma=3D"+_udh+"."+ua.join(".")+"; =
path=3D"+_utcp+";"+nx+_udo;=0A=
 }=0A=
 _uInfo(page);=0A=
 _ufns=3D0;=0A=
 _ufno=3D0;=0A=
 if (!page || page=3D=3D"") _uff=3D1;=0A=
}=0A=
function _uGH() {=0A=
 var hid;=0A=
 var wc=3Dwindow;=0A=
 if (wc && wc.gaGlobal && wc.gaGlobal.hid) {=0A=
  hid=3Dwc.gaGlobal.hid;=0A=
 } else {=0A=
  hid=3DMath.round(Math.random()*0x7fffffff);=0A=
  if (!wc.gaGlobal) wc.gaGlobal=3D{};=0A=
  wc.gaGlobal.hid=3Dhid;=0A=
 }=0A=
 return hid;=0A=
}=0A=
function _uInfo(page) {=0A=
 var p,s=3D"",dm=3D"",pg=3D_udl.pathname+_udl.search;=0A=
 if (page && page!=3D"") pg=3D_uES(page,1);=0A=
 _ur=3D_ubd.referrer;=0A=
 if (!_ur || _ur=3D=3D"") { _ur=3D"-"; }=0A=
 else {=0A=
  dm=3D_ubd.domain;=0A=
  if(_utcp && _utcp!=3D"/") dm+=3D_utcp;=0A=
  p=3D_ur.indexOf(dm);=0A=
  if ((p>=3D0) && (p<=3D8)) { _ur=3D"0"; }=0A=
  if (_ur.indexOf("[")=3D=3D0 && =
_ur.lastIndexOf("]")=3D=3D(_ur.length-1)) { _ur=3D"-"; }=0A=
 }=0A=
 s+=3D"&utmn=3D"+_uu;=0A=
 if (_ufsc) s+=3D_uBInfo();=0A=
 if (_uctm) s+=3D_uCInfo();=0A=
 if (_utitle && _ubd.title && _ubd.title!=3D"") =
s+=3D"&utmdt=3D"+_uES(_ubd.title);=0A=
 if (_udl.hostname && _udl.hostname!=3D"") =
s+=3D"&utmhn=3D"+_uES(_udl.hostname);=0A=
 if (_usample && _usample !=3D 100) s+=3D"&utmsp=3D"+_uES(_usample);=0A=
 s+=3D"&utmhid=3D"+_uGH();=0A=
 s+=3D"&utmr=3D"+_ur;=0A=
 s+=3D"&utmp=3D"+pg;=0A=
 if ((_userv=3D=3D0 || _userv=3D=3D2) && _uSP()) {=0A=
  var i=3Dnew Image(1,1);=0A=
  i.src=3D_ugifpath+"?"+"utmwv=3D"+_uwv+s;=0A=
  i.onload=3Dfunction() { _uVoid(); }=0A=
 }=0A=
 if ((_userv=3D=3D1 || _userv=3D=3D2) && _uSP()) {=0A=
  var i2=3Dnew Image(1,1);=0A=
  =
i2.src=3D_ugifpath2+"?"+"utmwv=3D"+_uwv+s+"&utmac=3D"+_uacct+"&utmcc=3D"+=
_uGCS();=0A=
  i2.onload=3Dfunction() { _uVoid(); }=0A=
 }=0A=
 return;=0A=
}=0A=
function _uVoid() { return; }=0A=
function _uCInfo() {=0A=
 if (!_ucto || _ucto=3D=3D"") { _ucto=3D"15768000"; }=0A=
 if (!_uVG()) return;=0A=
 var =
c=3D"",t=3D"-",t2=3D"-",t3=3D"-",o=3D0,cs=3D0,cn=3D0,i=3D0,z=3D"-",s=3D""=
;=0A=
 if (_uanchor && _udlh && _udlh!=3D"") s=3D_udlh+"&";=0A=
 s+=3D_udl.search;=0A=
 var x=3Dnew Date(_udt.getTime()+(_ucto*1000));=0A=
 var dc=3D_ubd.cookie;=0A=
 x=3D" expires=3D"+x.toGMTString()+";";=0A=
 if (_ulink && !_ubl) {=0A=
  z=3D_uUES(_uGC(s,"__utmz=3D","&"));=0A=
  if (z!=3D"-" && z.indexOf(";")=3D=3D-1) { =
_ubd.cookie=3D"__utmz=3D"+z+"; path=3D"+_utcp+";"+x+_udo; return ""; }=0A=
 }=0A=
 z=3Ddc.indexOf("__utmz=3D"+_udh+".");=0A=
 if (z>-1) { z=3D_uGC(dc,"__utmz=3D"+_udh+".",";"); }=0A=
 else { z=3D"-"; }=0A=
 t=3D_uGC(s,_ucid+"=3D","&");=0A=
 t2=3D_uGC(s,_ucsr+"=3D","&");=0A=
 t3=3D_uGC(s,"gclid=3D","&");=0A=
 if ((t!=3D"-" && t!=3D"") || (t2!=3D"-" && t2!=3D"") || (t3!=3D"-" && =
t3!=3D"")) {=0A=
  if (t!=3D"-" && t!=3D"") c+=3D"utmcid=3D"+_uEC(t);=0A=
  if (t2!=3D"-" && t2!=3D"") { if (c !=3D "") c+=3D"|"; =
c+=3D"utmcsr=3D"+_uEC(t2); }=0A=
  if (t3!=3D"-" && t3!=3D"") { if (c !=3D "") c+=3D"|"; =
c+=3D"utmgclid=3D"+_uEC(t3); }=0A=
  t=3D_uGC(s,_uccn+"=3D","&");=0A=
  if (t!=3D"-" && t!=3D"") c+=3D"|utmccn=3D"+_uEC(t);=0A=
  else c+=3D"|utmccn=3D(not+set)";=0A=
  t=3D_uGC(s,_ucmd+"=3D","&");=0A=
  if (t!=3D"-" && t!=3D"") c+=3D"|utmcmd=3D"+_uEC(t);=0A=
  else  c+=3D"|utmcmd=3D(not+set)";=0A=
  t=3D_uGC(s,_uctr+"=3D","&");=0A=
  if (t!=3D"-" && t!=3D"") c+=3D"|utmctr=3D"+_uEC(t);=0A=
  else { t=3D_uOrg(1); if (t!=3D"-" && t!=3D"") =
c+=3D"|utmctr=3D"+_uEC(t); }=0A=
  t=3D_uGC(s,_ucct+"=3D","&");=0A=
  if (t!=3D"-" && t!=3D"") c+=3D"|utmcct=3D"+_uEC(t);=0A=
  t=3D_uGC(s,_ucno+"=3D","&");=0A=
  if (t=3D=3D"1") o=3D1;=0A=
  if (z!=3D"-" && o=3D=3D1) return "";=0A=
 }=0A=
 if (c=3D=3D"-" || c=3D=3D"") { c=3D_uOrg(); if (z!=3D"-" && =
_ufno=3D=3D1)  return ""; }=0A=
 if (c=3D=3D"-" || c=3D=3D"") { if (_ufns=3D=3D1)  c=3D_uRef(); if =
(z!=3D"-" && _ufno=3D=3D1)  return ""; }=0A=
 if (c=3D=3D"-" || c=3D=3D"") {=0A=
  if (z=3D=3D"-" && _ufns=3D=3D1) { =
c=3D"utmccn=3D(direct)|utmcsr=3D(direct)|utmcmd=3D(none)"; }=0A=
  if (c=3D=3D"-" || c=3D=3D"") return "";=0A=
 }=0A=
 if (z!=3D"-") {=0A=
  i=3Dz.indexOf(".");=0A=
  if (i>-1) i=3Dz.indexOf(".",i+1);=0A=
  if (i>-1) i=3Dz.indexOf(".",i+1);=0A=
  if (i>-1) i=3Dz.indexOf(".",i+1);=0A=
  t=3Dz.substring(i+1,z.length);=0A=
  if (t.toLowerCase()=3D=3Dc.toLowerCase()) cs=3D1;=0A=
  t=3Dz.substring(0,i);=0A=
  if ((i=3Dt.lastIndexOf(".")) > -1) {=0A=
   t=3Dt.substring(i+1,t.length);=0A=
   cn=3D(t*1);=0A=
  }=0A=
 }=0A=
 if (cs=3D=3D0 || _ufns=3D=3D1) {=0A=
  t=3D_uGC(dc,"__utma=3D"+_udh+".",";");=0A=
  if ((i=3Dt.lastIndexOf(".")) > 9) {=0A=
   _uns=3Dt.substring(i+1,t.length);=0A=
   _uns=3D(_uns*1);=0A=
  }=0A=
  cn++;=0A=
  if (_uns=3D=3D0) _uns=3D1;=0A=
  _ubd.cookie=3D"__utmz=3D"+_udh+"."+_ust+"."+_uns+"."+cn+"."+c+"; =
path=3D"+_utcp+"; "+x+_udo;=0A=
 }=0A=
 if (cs=3D=3D0 || _ufns=3D=3D1) return "&utmcn=3D1";=0A=
 else return "&utmcr=3D1";=0A=
}=0A=
function _uRef() {=0A=
 if (_ur=3D=3D"0" || _ur=3D=3D"" || _ur=3D=3D"-") return "";=0A=
 var i=3D0,h,k,n;=0A=
 if ((i=3D_ur.indexOf("://"))<0 || _uGCse()) return "";=0A=
 h=3D_ur.substring(i+3,_ur.length);=0A=
 if (h.indexOf("/") > -1) {=0A=
  k=3Dh.substring(h.indexOf("/"),h.length);=0A=
  if (k.indexOf("?") > -1) k=3Dk.substring(0,k.indexOf("?"));=0A=
  h=3Dh.substring(0,h.indexOf("/"));=0A=
 }=0A=
 h=3Dh.toLowerCase();=0A=
 n=3Dh;=0A=
 if ((i=3Dn.indexOf(":")) > -1) n=3Dn.substring(0,i);=0A=
 for (var ii=3D0;ii<_uRno.length;ii++) {=0A=
  if ((i=3Dn.indexOf(_uRno[ii].toLowerCase())) > -1 && =
n.length=3D=3D(i+_uRno[ii].length)) { _ufno=3D1; break; }=0A=
 }=0A=
 if (h.indexOf("www.")=3D=3D0) h=3Dh.substring(4,h.length);=0A=
 return =
"utmccn=3D(referral)|utmcsr=3D"+_uEC(h)+"|"+"utmcct=3D"+_uEC(k)+"|utmcmd=3D=
referral";=0A=
}=0A=
function _uOrg(t) {=0A=
 if (_ur=3D=3D"0" || _ur=3D=3D"" || _ur=3D=3D"-") return "";=0A=
 var i=3D0,h,k;=0A=
 if ((i=3D_ur.indexOf("://"))<0 || _uGCse()) return "";=0A=
 h=3D_ur.substring(i+3,_ur.length);=0A=
 if (h.indexOf("/") > -1) {=0A=
  h=3Dh.substring(0,h.indexOf("/"));=0A=
 }=0A=
 for (var ii=3D0;ii<_uOsr.length;ii++) {=0A=
  if (h.toLowerCase().indexOf(_uOsr[ii].toLowerCase()) > -1) {=0A=
   if ((i=3D_ur.indexOf("?"+_uOkw[ii]+"=3D")) > -1 || =
(i=3D_ur.indexOf("&"+_uOkw[ii]+"=3D")) > -1) {=0A=
    k=3D_ur.substring(i+_uOkw[ii].length+2,_ur.length);=0A=
    if ((i=3Dk.indexOf("&")) > -1) k=3Dk.substring(0,i);=0A=
    for (var yy=3D0;yy<_uOno.length;yy++) {=0A=
     if (_uOno[yy].toLowerCase()=3D=3Dk.toLowerCase()) { _ufno=3D1; =
break; }=0A=
    }=0A=
    if (t) return _uEC(k);=0A=
    else return =
"utmccn=3D(organic)|utmcsr=3D"+_uEC(_uOsr[ii])+"|"+"utmctr=3D"+_uEC(k)+"|=
utmcmd=3Dorganic";=0A=
   }=0A=
  }=0A=
 }=0A=
 return "";=0A=
}=0A=
function _uGCse() {=0A=
 var h,p;=0A=
 h=3Dp=3D_ur.split("://")[1];=0A=
 if(h.indexOf("/")>-1) {=0A=
  h=3Dh.split("/")[0];=0A=
  p=3Dp.substring(p.indexOf("/")+1,p.length);=0A=
 }=0A=
 if(p.indexOf("?")>-1) {=0A=
  p=3Dp.split("?")[0];=0A=
 }=0A=
 if(h.toLowerCase().indexOf("google")>-1) {=0A=
  if(_ur.indexOf("?q=3D")>-1 || _ur.indexOf("&q=3D")>-1) {=0A=
   if (p.toLowerCase().indexOf("cse")>-1) {=0A=
    return true;=0A=
   }=0A=
  }=0A=
 }=0A=
}=0A=
function _uBInfo() {=0A=
 var sr=3D"-",sc=3D"-",ul=3D"-",fl=3D"-",cs=3D"-",je=3D1;=0A=
 var n=3Dnavigator;=0A=
 if (self.screen) {=0A=
  sr=3Dscreen.width+"x"+screen.height;=0A=
  sc=3Dscreen.colorDepth+"-bit";=0A=
 } else if (self.java) {=0A=
  var j=3Djava.awt.Toolkit.getDefaultToolkit();=0A=
  var s=3Dj.getScreenSize();=0A=
  sr=3Ds.width+"x"+s.height;=0A=
 }=0A=
 if (n.language) { ul=3Dn.language.toLowerCase(); }=0A=
 else if (n.browserLanguage) { ul=3Dn.browserLanguage.toLowerCase(); }=0A=
 je=3Dn.javaEnabled()?1:0;=0A=
 if (_uflash) fl=3D_uFlash();=0A=
 if (_ubd.characterSet) cs=3D_uES(_ubd.characterSet);=0A=
 else if (_ubd.charset) cs=3D_uES(_ubd.charset);=0A=
 return =
"&utmcs=3D"+cs+"&utmsr=3D"+sr+"&utmsc=3D"+sc+"&utmul=3D"+ul+"&utmje=3D"+j=
e+"&utmfl=3D"+fl;=0A=
}=0A=
function __utmSetTrans() {=0A=
 var e;=0A=
 if (_ubd.getElementById) e=3D_ubd.getElementById("utmtrans");=0A=
 else if (_ubd.utmform && _ubd.utmform.utmtrans) =
e=3D_ubd.utmform.utmtrans;=0A=
 if (!e) return;=0A=
 var l=3De.value.split("UTM:");=0A=
 var i,i2,c;=0A=
 if (_userv=3D=3D0 || _userv=3D=3D2) i=3Dnew Array();=0A=
 if (_userv=3D=3D1 || _userv=3D=3D2) { i2=3Dnew Array(); c=3D_uGCS(); }=0A=
=0A=
 for (var ii=3D0;ii<l.length;ii++) {=0A=
  l[ii]=3D_uTrim(l[ii]);=0A=
  if (l[ii].charAt(0)!=3D'T' && l[ii].charAt(0)!=3D'I') continue;=0A=
  var r=3DMath.round(Math.random()*2147483647);=0A=
  if (!_utsp || _utsp=3D=3D"") _utsp=3D"|";=0A=
  var f=3Dl[ii].split(_utsp),s=3D"";=0A=
  if (f[0].charAt(0)=3D=3D'T') {=0A=
   s=3D"&utmt=3Dtran"+"&utmn=3D"+r;=0A=
   f[1]=3D_uTrim(f[1]); if(f[1]&&f[1]!=3D"") =
s+=3D"&utmtid=3D"+_uES(f[1]);=0A=
   f[2]=3D_uTrim(f[2]); if(f[2]&&f[2]!=3D"") =
s+=3D"&utmtst=3D"+_uES(f[2]);=0A=
   f[3]=3D_uTrim(f[3]); if(f[3]&&f[3]!=3D"") =
s+=3D"&utmtto=3D"+_uES(f[3]);=0A=
   f[4]=3D_uTrim(f[4]); if(f[4]&&f[4]!=3D"") =
s+=3D"&utmttx=3D"+_uES(f[4]);=0A=
   f[5]=3D_uTrim(f[5]); if(f[5]&&f[5]!=3D"") =
s+=3D"&utmtsp=3D"+_uES(f[5]);=0A=
   f[6]=3D_uTrim(f[6]); if(f[6]&&f[6]!=3D"") =
s+=3D"&utmtci=3D"+_uES(f[6]);=0A=
   f[7]=3D_uTrim(f[7]); if(f[7]&&f[7]!=3D"") =
s+=3D"&utmtrg=3D"+_uES(f[7]);=0A=
   f[8]=3D_uTrim(f[8]); if(f[8]&&f[8]!=3D"") =
s+=3D"&utmtco=3D"+_uES(f[8]);=0A=
  } else {=0A=
   s=3D"&utmt=3Ditem"+"&utmn=3D"+r;=0A=
   f[1]=3D_uTrim(f[1]); if(f[1]&&f[1]!=3D"") =
s+=3D"&utmtid=3D"+_uES(f[1]);=0A=
   f[2]=3D_uTrim(f[2]); if(f[2]&&f[2]!=3D"") =
s+=3D"&utmipc=3D"+_uES(f[2]);=0A=
   f[3]=3D_uTrim(f[3]); if(f[3]&&f[3]!=3D"") =
s+=3D"&utmipn=3D"+_uES(f[3]);=0A=
   f[4]=3D_uTrim(f[4]); if(f[4]&&f[4]!=3D"") =
s+=3D"&utmiva=3D"+_uES(f[4]);=0A=
   f[5]=3D_uTrim(f[5]); if(f[5]&&f[5]!=3D"") =
s+=3D"&utmipr=3D"+_uES(f[5]);=0A=
   f[6]=3D_uTrim(f[6]); if(f[6]&&f[6]!=3D"") =
s+=3D"&utmiqt=3D"+_uES(f[6]);=0A=
  }=0A=
  if (_udl.hostname && _udl.hostname!=3D"") =
s+=3D"&utmhn=3D"+_uES(_udl.hostname);=0A=
  if (_usample && _usample !=3D 100) s+=3D"&utmsp=3D"+_uES(_usample);=0A=
=0A=
  if ((_userv=3D=3D0 || _userv=3D=3D2) && _uSP()) {=0A=
   i[ii]=3Dnew Image(1,1);=0A=
   i[ii].src=3D_ugifpath+"?"+"utmwv=3D"+_uwv+s;=0A=
   i[ii].onload=3Dfunction() { _uVoid(); }=0A=
  }=0A=
  if ((_userv=3D=3D1 || _userv=3D=3D2) && _uSP()) {=0A=
   i2[ii]=3Dnew Image(1,1);=0A=
   =
i2[ii].src=3D_ugifpath2+"?"+"utmwv=3D"+_uwv+s+"&utmac=3D"+_uacct+"&utmcc=3D=
"+c;=0A=
   i2[ii].onload=3Dfunction() { _uVoid(); }=0A=
  }=0A=
 }=0A=
 return;=0A=
}=0A=
function _uFlash() {=0A=
 var f=3D"-",n=3Dnavigator;=0A=
 if (n.plugins && n.plugins.length) {=0A=
  for (var ii=3D0;ii<n.plugins.length;ii++) {=0A=
   if (n.plugins[ii].name.indexOf('Shockwave Flash')!=3D-1) {=0A=
    f=3Dn.plugins[ii].description.split('Shockwave Flash ')[1];=0A=
    break;=0A=
   }=0A=
  }=0A=
 } else {=0A=
  var fl;=0A=
  try {=0A=
   fl =3D new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.7");=0A=
   f =3D fl.GetVariable("$version");=0A=
  } catch(e) {}=0A=
  if (f =3D=3D "-") {=0A=
   try {=0A=
    fl =3D new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.6");=0A=
    f =3D "WIN 6,0,21,0";=0A=
    fl.AllowScriptAccess =3D "always";=0A=
    f =3D fl.GetVariable("$version");=0A=
   } catch(e) {}=0A=
  }=0A=
  if (f =3D=3D "-") {=0A=
   try {=0A=
    fl =3D new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash");=0A=
    f =3D fl.GetVariable("$version");=0A=
   } catch(e) {}=0A=
  }=0A=
  if (f !=3D "-") {=0A=
   f =3D f.split(" ")[1].split(",");=0A=
   f =3D f[0] + "." + f[1] + " r" + f[2];=0A=
  }=0A=
 }=0A=
 return f;=0A=
}=0A=
function __utmLinkerUrl(l,h) {=0A=
 var p,k,a=3D"-",b=3D"-",c=3D"-",x=3D"-",z=3D"-",v=3D"-";=0A=
 var dc=3D_ubd.cookie;=0A=
 var iq =3D l.indexOf("?");=0A=
 var ih =3D l.indexOf("#");=0A=
 var url=3Dl;=0A=
 if (dc) {=0A=
  a=3D_uES(_uGC(dc,"__utma=3D"+_udh+".",";"));=0A=
  b=3D_uES(_uGC(dc,"__utmb=3D"+_udh,";"));=0A=
  c=3D_uES(_uGC(dc,"__utmc=3D"+_udh,";"));=0A=
  x=3D_uES(_uGC(dc,"__utmx=3D"+_udh,";"));=0A=
  z=3D_uES(_uGC(dc,"__utmz=3D"+_udh+".",";"));=0A=
  v=3D_uES(_uGC(dc,"__utmv=3D"+_udh+".",";"));=0A=
  k=3D(_uHash(a+b+c+x+z+v)*1)+(_udh*1);=0A=
  =
p=3D"__utma=3D"+a+"&__utmb=3D"+b+"&__utmc=3D"+c+"&__utmx=3D"+x+"&__utmz=3D=
"+z+"&__utmv=3D"+v+"&__utmk=3D"+k;=0A=
 }=0A=
 if (p) {=0A=
  if (h && ih>-1) return;=0A=
  if (h) { url=3Dl+"#"+p; }=0A=
  else {=0A=
   if (iq=3D=3D-1 && ih=3D=3D-1) url=3Dl+"?"+p;=0A=
   else if (ih=3D=3D-1) url=3Dl+"&"+p;=0A=
   else if (iq=3D=3D-1) url=3Dl.substring(0,ih-1)+"?"+p+l.substring(ih);=0A=
   else url=3Dl.substring(0,ih-1)+"&"+p+l.substring(ih);=0A=
  }=0A=
 }=0A=
 return url;=0A=
}=0A=
function __utmLinker(l,h) {=0A=
 if (!_ulink || !l || l=3D=3D"") return;=0A=
 _udl.href=3D__utmLinkerUrl(l,h);=0A=
}=0A=
function __utmLinkPost(f,h) {=0A=
 if (!_ulink || !f || !f.action) return;=0A=
 f.action=3D__utmLinkerUrl(f.action, h);=0A=
 return;=0A=
}=0A=
function __utmSetVar(v) {=0A=
 if (!v || v=3D=3D"") return;=0A=
 if (!_udo || _udo =3D=3D "") {=0A=
  _udh=3D_uDomain();=0A=
  if (_udn && _udn!=3D"") { _udo=3D" domain=3D"+_udn+";"; }=0A=
 }=0A=
 if (!_uVG()) return;=0A=
 var r=3DMath.round(Math.random() * 2147483647);=0A=
 _ubd.cookie=3D"__utmv=3D"+_udh+"."+_uES(v)+"; path=3D"+_utcp+"; =
expires=3D"+_uNx()+";"+_udo;=0A=
 var s=3D"&utmt=3Dvar&utmn=3D"+r;=0A=
 if (_usample && _usample !=3D 100) s+=3D"&utmsp=3D"+_uES(_usample);=0A=
 if ((_userv=3D=3D0 || _userv=3D=3D2) && _uSP()) {=0A=
  var i=3Dnew Image(1,1);=0A=
  i.src=3D_ugifpath+"?"+"utmwv=3D"+_uwv+s;=0A=
  i.onload=3Dfunction() { _uVoid(); }=0A=
 }=0A=
 if ((_userv=3D=3D1 || _userv=3D=3D2) && _uSP()) {=0A=
  var i2=3Dnew Image(1,1);=0A=
  =
i2.src=3D_ugifpath2+"?"+"utmwv=3D"+_uwv+s+"&utmac=3D"+_uacct+"&utmcc=3D"+=
_uGCS();=0A=
  i2.onload=3Dfunction() { _uVoid(); }=0A=
 }=0A=
}=0A=
function _uGCS() {=0A=
 var t,c=3D"",dc=3D_ubd.cookie;=0A=
 if ((t=3D_uGC(dc,"__utma=3D"+_udh+".",";"))!=3D"-") =
c+=3D_uES("__utma=3D"+t+";+");=0A=
 if ((t=3D_uGC(dc,"__utmx=3D"+_udh,";"))!=3D"-") =
c+=3D_uES("__utmx=3D"+t+";+");=0A=
 if ((t=3D_uGC(dc,"__utmz=3D"+_udh+".",";"))!=3D"-") =
c+=3D_uES("__utmz=3D"+t+";+");=0A=
 if ((t=3D_uGC(dc,"__utmv=3D"+_udh+".",";"))!=3D"-") =
c+=3D_uES("__utmv=3D"+t+";");=0A=
 if (c.charAt(c.length-1)=3D=3D"+") c=3Dc.substring(0,c.length-1);=0A=
 return c;=0A=
}=0A=
function _uGC(l,n,s) {=0A=
 if (!l || l=3D=3D"" || !n || n=3D=3D"" || !s || s=3D=3D"") return "-";=0A=
 var i,i2,i3,c=3D"-";=0A=
 i=3Dl.indexOf(n);=0A=
 i3=3Dn.indexOf("=3D")+1;=0A=
 if (i > -1) {=0A=
  i2=3Dl.indexOf(s,i); if (i2 < 0) { i2=3Dl.length; }=0A=
  c=3Dl.substring((i+i3),i2);=0A=
 }=0A=
 return c;=0A=
}=0A=
function _uDomain() {=0A=
 if (!_udn || _udn=3D=3D"" || _udn=3D=3D"none") { _udn=3D""; return 1; }=0A=
 if (_udn=3D=3D"auto") {=0A=
  var d=3D_ubd.domain;=0A=
  if (d.substring(0,4)=3D=3D"www.") {=0A=
   d=3Dd.substring(4,d.length);=0A=
  }=0A=
  _udn=3Dd;=0A=
 }=0A=
 _udn =3D _udn.toLowerCase(); =0A=
 if (_uhash=3D=3D"off") return 1;=0A=
 return _uHash(_udn);=0A=
}=0A=
function _uHash(d) {=0A=
 if (!d || d=3D=3D"") return 1;=0A=
 var h=3D0,g=3D0;=0A=
 for (var i=3Dd.length-1;i>=3D0;i--) {=0A=
  var c=3DparseInt(d.charCodeAt(i));=0A=
  h=3D((h << 6) & 0xfffffff) + c + (c << 14);=0A=
  if ((g=3Dh & 0xfe00000)!=3D0) h=3D(h ^ (g >> 21));=0A=
 }=0A=
 return h;=0A=
}=0A=
function _uFixA(c,s,t) {=0A=
 if (!c || c=3D=3D"" || !s || s=3D=3D"" || !t || t=3D=3D"") return "-";=0A=
 var a=3D_uGC(c,"__utma=3D"+_udh+".",s);=0A=
 var lt=3D0,i=3D0;=0A=
 if ((i=3Da.lastIndexOf(".")) > 9) {=0A=
  _uns=3Da.substring(i+1,a.length);=0A=
  _uns=3D(_uns*1)+1;=0A=
  a=3Da.substring(0,i);=0A=
  if ((i=3Da.lastIndexOf(".")) > 7) {=0A=
   lt=3Da.substring(i+1,a.length);=0A=
   a=3Da.substring(0,i);=0A=
  }=0A=
  if ((i=3Da.lastIndexOf(".")) > 5) {=0A=
   a=3Da.substring(0,i);=0A=
  }=0A=
  a+=3D"."+lt+"."+t+"."+_uns;=0A=
 }=0A=
 return a;=0A=
}=0A=
function _uTrim(s) {=0A=
  if (!s || s=3D=3D"") return "";=0A=
  while ((s.charAt(0)=3D=3D' ') || (s.charAt(0)=3D=3D'\n') || =
(s.charAt(0,1)=3D=3D'\r')) s=3Ds.substring(1,s.length);=0A=
  while ((s.charAt(s.length-1)=3D=3D' ') || =
(s.charAt(s.length-1)=3D=3D'\n') || (s.charAt(s.length-1)=3D=3D'\r')) =
s=3Ds.substring(0,s.length-1);=0A=
  return s;=0A=
}=0A=
function _uEC(s) {=0A=
  var n=3D"";=0A=
  if (!s || s=3D=3D"") return "";=0A=
  for (var i=3D0;i<s.length;i++) {if (s.charAt(i)=3D=3D" ") n+=3D"+"; =
else n+=3Ds.charAt(i);}=0A=
  return n;=0A=
}=0A=
function __utmVisitorCode(f) {=0A=
 var r=3D0,t=3D0,i=3D0,i2=3D0,m=3D31;=0A=
 var a=3D_uGC(_ubd.cookie,"__utma=3D"+_udh+".",";");=0A=
 if ((i=3Da.indexOf(".",0))<0) return;=0A=
 if ((i2=3Da.indexOf(".",i+1))>0) r=3Da.substring(i+1,i2); else return =
"";  =0A=
 if ((i=3Da.indexOf(".",i2+1))>0) t=3Da.substring(i2+1,i); else return =
"";  =0A=
 if (f) {=0A=
  return r;=0A=
 } else {=0A=
  var c=3Dnew =
Array('A','B','C','D','E','F','G','H','J','K','L','M','N','P','R','S','T'=
,'U','V','W','X','Y','Z','1','2','3','4','5','6','7','8','9');=0A=
  return =
c[r>>28&m]+c[r>>23&m]+c[r>>18&m]+c[r>>13&m]+"-"+c[r>>8&m]+c[r>>3&m]+c[((r=
&7)<<2)+(t>>30&3)]+c[t>>25&m]+c[t>>20&m]+"-"+c[t>>15&m]+c[t>>10&m]+c[t>>5=
&m]+c[t&m];=0A=
 }=0A=
}=0A=
function _uIN(n) {=0A=
 if (!n) return false;=0A=
 for (var i=3D0;i<n.length;i++) {=0A=
  var c=3Dn.charAt(i);=0A=
  if ((c<"0" || c>"9") && (c!=3D".")) return false;=0A=
 }=0A=
 return true;=0A=
}=0A=
function _uES(s,u) {=0A=
 if (typeof(encodeURIComponent) =3D=3D 'function') {=0A=
  if (u) return encodeURI(s);=0A=
  else return encodeURIComponent(s);=0A=
 } else {=0A=
  return escape(s);=0A=
 }=0A=
}=0A=
function _uUES(s) {=0A=
 if (typeof(decodeURIComponent) =3D=3D 'function') {=0A=
  return decodeURIComponent(s);=0A=
 } else {=0A=
  return unescape(s);=0A=
 }=0A=
}=0A=
function _uVG() {=0A=
 if((_udn.indexOf("www.google.") =3D=3D 0 || _udn.indexOf(".google.") =
=3D=3D 0 || _udn.indexOf("google.") =3D=3D 0) && _utcp=3D=3D'/' && =
_udn.indexOf("google.org")=3D=3D-1) {=0A=
  return false;=0A=
 }=0A=
 return true;=0A=
}=0A=
function _uSP() {=0A=
 var s=3D100;=0A=
 if (_usample) s=3D_usample;=0A=
 if(s>=3D100 || s<=3D0) return true;=0A=
 return ((__utmVisitorCode(1)%10000)<(s*100));=0A=
}=0A=
function urchinPathCopy(p){=0A=
 var d=3Ddocument,nx,tx,sx,i,c,cs,t,h,o;=0A=
 cs=3Dnew Array("a","b","c","v","x","z");=0A=
 h=3D_uDomain(); if (_udn && _udn!=3D"") o=3D" domain=3D"+_udn+";";=0A=
 nx=3D_uNx()+";";=0A=
 tx=3Dnew Date(); tx.setTime(tx.getTime()+(_utimeout*1000));=0A=
 tx=3Dtx.toGMTString()+";";=0A=
 sx=3Dnew Date(); sx.setTime(sx.getTime()+(_ucto*1000));=0A=
 sx=3Dsx.toGMTString()+";";=0A=
 for (i=3D0;i<6;i++){=0A=
  t=3D" expires=3D";=0A=
  if (i=3D=3D1) t+=3Dtx; else if (i=3D=3D2) t=3D""; else if (i=3D=3D5) =
t+=3Dsx; else t+=3Dnx;=0A=
  c=3D_uGC(d.cookie,"__utm"+cs[i]+"=3D"+h,";");=0A=
  if (c!=3D"-") d.cookie=3D"__utm"+cs[i]+"=3D"+c+"; path=3D"+p+";"+t+o;=0A=
 }=0A=
}=0A=
function _uCO() {=0A=
 if (!_utk || _utk=3D=3D"" || _utk.length<10) return;=0A=
 var d=3D'www.google.com';=0A=
 if (_utk.charAt(0)=3D=3D'!') d=3D'analytics.corp.google.com';=0A=
 _ubd.cookie=3D"GASO=3D"+_utk+"; path=3D"+_utcp+";"+_udo;=0A=
 var sc=3Ddocument.createElement('script');=0A=
 sc.type=3D'text/javascript';=0A=
 sc.id=3D"_gasojs";=0A=
 =
sc.src=3D'https://'+d+'/analytics/reporting/overlay_js?gaso=3D'+_utk+'&'+=
Math.random();=0A=
 document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(sc);  =0A=
}=0A=
function _uGT() {=0A=
 var h=3Dlocation.hash, a;=0A=
 if (h && h!=3D"" && h.indexOf("#gaso=3D")=3D=3D0) {=0A=
  a=3D_uGC(h,"gaso=3D","&");=0A=
 } else {=0A=
  a=3D_uGC(_ubd.cookie,"GASO=3D",";");=0A=
 }=0A=
 return a;=0A=
}=0A=
var _utk=3D_uGT();=0A=
if (_utk && _utk!=3D"" && _utk.length>10 && _utk.indexOf("=3D")=3D=3D-1) =
{=0A=
 if (window.addEventListener) {=0A=
  window.addEventListener('load', _uCO, false); =0A=
 } else if (window.attachEvent) { =0A=
  window.attachEvent('onload', _uCO);=0A=
 }=0A=
}=0A=
=0A=
function _uNx() {=0A=
  return (new Date((new Date()).getTime()+63072000000)).toGMTString();=0A=
}=0A=

------=_NextPart_000_0013_01CAEC50.89B1CC30--

