ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ANNO 2019
Pubblicata il 13/06/2019
Dal 14/06/2019 al 30/09/2019
Comune di Villasimius
Provincia Sud Sardegna
COMANDO POLIZIA LOCALE
Piazza Gramsci 9 - 09049 Villasimius poliziamunicipale@comune.villasimius.ca.it Tel. 070.7930206/223 – Fax. 70.790322
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ORDINANZA DEL SETTORE VIABILITA’ NR.10/2019
“ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ANNO 2019”
“ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ANNO 2019”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- l’art. 3, comma 1, (punto n. 54) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (ess.mm.ii.), definisce la Zona a Traffico Limitato un’“area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”;- l’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.) prevede che “i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”;
TENUTO CONTO che è obiettivo strategico dell’Amministrazione alzare la qualità del Centro urbano favorendo la sua pedonalizzazione a vantaggio dei cittadini, in sintonia con la vocazione turistica del paese;
CONSIDERATO che annualmente, in particolare nel periodo estivo, sulla base delle decisioni assunte dalla Giunta Comunale, è istituita la zona a traffico limitato per determinate fasce orarie della giornata, vie e piazze del centro abitato, al fine di favorire iniziative di animazione urbana, di rilancio commerciale e di opportunità nei confronti dei turisti;
ATTESA LA NECESSITÀ di porre in essere, anche per l’anno in corso, i provvedimenti meglio sopra specificati, sussistendo le ragioni di pubblico interesse che ne hanno determinato in passato tale decisione;
IN ATTUAZIONE degli indirizzi espressi in merito dalla Giunta Comunale;
ORDINA
- L’istituzione della Zona a Traffico Limitato, per la stagione estiva 2019, a partire dal 14 giugno e terminante al 30 settembre, cosi come disposto dalla Giunta Comunale, con inizio dalle ore 20.30 alle ore 01.00 di ogni giorno sia feriale che festivo, nel perimetro individuato dalle seguenti vie e piazze:
- Via del Mare nel tratto compreso tra la rotatoria e Piazza Incani;
- Piazza Incani;
- Via Umberto I° nel tratto compreso tra la Piazza Incani e la Via Q. Pitzalis;
- Via Frau;
- Via Garibaldi, con la sosta consentita secondo la segnaletica esistente;
- Via Galilei, con la sosta consentita secondo la segnaletica esistente;
- Via Pellico, con la sosta consentita secondo la segnaletica esistente;
- Via V. Emanuele, nel tratto compreso tra le vie Umberto e Via Giardini;
- via Regina Margherita dall'intersezione con via Umberto I° fino all'intersezione con via Giardini, con la sosta consentita secondo la segnaletica esistente;
- a discrezione degli Agente di Polizia Locale in turno, sentito il Comandante o la persona da quest’ultimo designata, potrà essere sospesa o anticipata la circolazione e la sosta su tutta la zona interessata dalla z.t.l.;.
- velocipedi;
- veicoli a braccia;
- veicoli privati al servizio di persone invalide;
- veicoli delle forze dell’ordine, vv.f., di servizio degli enti pubblici dei quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di pubblico servizio nella Z.T.L.;
- veicoli autorizzati immatricolati a esercenti la professione sanitaria per l’espletamento delle loro funzioni;
- veicoli autorizzati immatricolati a residenti nelle vie oggetto del provvedimento, mediante rilascio di contrassegno da parte del Sindaco, previa comunicazione e autocertificazione degli interessati che dispongano di aree private di sosta al di fuori della carreggiata, per raggiungere il proprio domicilio ed ivi per accedere ad aree private di sosta (box, cortili, autorimesse);
- veicoli autorizzati immatricolati a operatori commerciali ed artigiani nelle vie oggetto del provvedimento, che dispongano di aree private di sosta al di fuori della carreggiata, per raggiungere la sede dell’attività ed ivi per accedere ad aree private di sosta (box, cortili, autorimesse);
- Taxi e autoveicoli adibiti a noleggio con conducente (NCC) muniti di regolare pass rilasciato dal comando polizia locale, per il solo tratto della Via Del Mare ove insistono gli stalli di sosta per il loro stazionamento, da raggiungere percorrendo le vie più brevi, quali la Via Pellico o dalle Vie Matteotti e rotatoria;
- la conferma delle proprie precedenti ordinanze con le quali si sono stabiliti particolari obblighi, limitazioni e divieti nelle strade oggetto del presente provvedimento;
- la pubblicità dei sopra descritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
A V V E R T E
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del codice della strada - decreto legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro dei lavori pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art.74 del regolamento al c.d.s., D.P.R. 495/1992;
Villasimius, 14.06.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IL COMANDANTE
Cap.Pierluigi Casu
Allegati
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10 ISTITUZIONE DELLA ZTL ANNO 2019.pdf | 385.21 KB |